Provvedimento AGCM A523C n. 28188 del 17/03/2020
TICKETONE/CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA VENDITA DI BIGLIETTI-VIVO CONCERTI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento riguarda esclusivamente la condotta procedurale di Vivo Concerti nell’ambito dell’istruttoria A523, avviata per verificare un presunto abuso di posizione dominante del gruppo Eventim-TicketOne nel mercato della vendita di biglietti per eventi live. In risposta a una richiesta di informazioni del 21 maggio 2019, Vivo Concerti aveva dichiarato di non possedere documenti relativi all’acquisizione del proprio controllo da parte di CTS Eventim, documenti successivamente acquisiti dall’Autorità. L’AGCM ha ritenuto che tali documenti fossero nella disponibilità della società, anche in ragione della coincidenza degli amministratori di Vivo Concerti e della socia Cledaz, e ha irrogato una sanzione di 51.646 euro, pari al massimo previsto dall’art. 14, comma 5, L. 287/1990.
Vivo Concerti, società del gruppo Eventim-TicketOne, ha fornito informazioni non veritiere all’AGCM nel procedimento A523: accertata violazione dell’art. 14, comma 5, L. 287/1990 e irrogata la sanzione massima di 51.646 euro.
Vivo Concerti – informazioni non veritiere nel procedimento A523
Il provvedimento accerta a carico di Vivo Concerti S.r.l., promoter nazionale di eventi di musica live appartenente dal 2017 al gruppo Eventim-TicketOne, la violazione degli obblighi informativi previsti dall’art. 14, comma 5, della legge n. 287/1990. La violazione si è verificata nell’ambito del procedimento A523, relativo a presunte condotte escludenti di TicketOne e CTS Eventim nel settore della vendita di biglietti per eventi live.
Parti e contesto procedimentale
Vivo Concerti opera nell’organizzazione e promozione di eventi di musica live su tutto il territorio nazionale ed era legata a TicketOne da un contratto di esclusiva per i servizi di ticketing. Nel 2018 aveva realizzato un fatturato nazionale di circa 24 milioni di euro.
L’istruttoria A523 era stata avviata nei confronti di TicketOne S.p.A. e CTS Eventim AG & Co. KGaA per verificare l’esistenza di violazioni dell’art. 102 TFUE. Il procedimento era stato poi esteso a ulteriori condotte e società del gruppo, comprese le acquisizioni di promoter nazionali da parte di CTS Eventim e, soggettivamente, a Vivo Concerti.
Richiesta di informazioni dell’AGCM
Il 21 maggio 2019, nell’ambito dell’istruttoria A523, l’Autorità ha richiesto a Vivo Concerti copia di tutti gli accordi, anche preliminari, stipulati in relazione all’acquisizione del controllo della società da parte di CTS Eventim, direttamente o tramite società controllate, nonché degli accordi intercorsi con il sig. [C. Z.] e altri promoter appartenenti al gruppo.
La richiesta riguardava, in particolare, la documentazione negoziale propedeutica all’acquisizione di Vivo Concerti, inclusi il memorandum of understanding e l’accordo per la compravendita di partecipazioni e relative pattuizioni accessorie.
Con comunicazione del 31 maggio 2019, Vivo Concerti ha dichiarato che non era in possesso della documentazione e che non sarebbe stata legittimata a fornire atti o accordi stipulati dai propri soci o da terzi connessi al capitale della società.
Acquisizione successiva della documentazione
Nel corso dell’accertamento ispettivo del 26 settembre 2019, i funzionari dell’Autorità hanno nuovamente richiesto la documentazione relativa all’acquisizione. Il rappresentante di Vivo Concerti ha dichiarato che tutta la documentazione nella disponibilità della società, anche se non presente presso la sede, sarebbe stata prodotta entro venti giorni.
La documentazione è stata successivamente trasmessa da Cledaz Edizioni S.r.l., socia di Vivo Concerti, e acquisita agli atti del procedimento A523. L’Autorità ha ritenuto tale circostanza non sufficiente a escludere che i documenti fossero nella disponibilità di Vivo Concerti al momento della richiesta del 21 maggio 2019.
Posizione difensiva di Vivo Concerti
Vivo Concerti ha sostenuto di non aver violato gli obblighi informativi, affermando che:
- la documentazione riguardava i soci e non il patrimonio informativo della società;
- Vivo Concerti non aveva partecipato alle operazioni societarie, essendo stata costituita o acquisita nell’ambito di attività svolte dai soci;
- l’autonomia patrimoniale e la personalità giuridica distinta della società impedivano di imputarle documenti detenuti dai soci;
- nel corso dell’ispezione il rappresentante non aveva riconosciuto il possesso della documentazione, ma si era impegnato a fornire soltanto quella nella disponibilità della società;
- la società aveva comunque indicato all’Autorità l’identità e gli indirizzi dei propri soci, consentendo eventualmente di rivolgere direttamente a questi ultimi la richiesta.
Vivo Concerti ha inoltre evidenziato che il sig. [C. Z.] ricoprisse la carica di amministratore delegato della società, senza che ciò comportasse automaticamente il possesso giuridico, da parte di Vivo Concerti, dei documenti detenuti dai soci.
Valutazioni dell’Autorità
L’AGCM ha respinto le argomentazioni difensive. Dalla visura camerale risultava che il sig. [C. Z.] era amministratore delegato di Vivo Concerti e, allo stesso tempo, amministratore unico di Cledaz Edizioni, socia di Vivo Concerti. Il medesimo soggetto aveva ricoperto tale ruolo anche durante le trattative e la stipula degli accordi relativi all’acquisizione della società.
Secondo l’Autorità, la coincidenza degli incarichi amministrativi dimostrava che la documentazione richiesta era nella disponibilità di Vivo Concerti. La distinzione formale tra la società e i soci non poteva essere invocata, nel caso concreto, per negare l’accessibilità a documenti detenuti da una società socia e gestiti dal medesimo amministratore.
L’AGCM ha qualificato come strumentale e idonea a ostacolare l’attività istituzionale la risposta con cui Vivo Concerti aveva dichiarato di non possedere i documenti. È stata inoltre ritenuta irrilevante la circostanza che la documentazione fosse stata materialmente trasmessa da Cledaz, poiché ciò non escludeva la disponibilità della documentazione da parte di Vivo Concerti.
La risposta avrebbe potuto indurre in errore l’Autorità e compromettere il processo valutativo nel procedimento A523. Tale conseguenza non si è verificata soltanto perché i documenti sono stati acquisiti successivamente all’ispezione.
Violazione dell’art. 14, comma 5, L. 287/1990
L’Autorità ha accertato che Vivo Concerti aveva fornito informazioni non veritiere in risposta a una richiesta formulata nell’ambito di un’istruttoria antitrust. La condotta integra la violazione dell’art. 14, comma 5, della legge n. 287/1990.
Il provvedimento non accerta nei confronti di Vivo Concerti una violazione sostanziale dell’art. 102 TFUE o dell’art. 3 della legge n. 287/1990. La contestazione riguarda l’adempimento degli obblighi informativi nel procedimento A523, diretto ad accertare il presunto abuso di posizione dominante del gruppo Eventim-TicketOne.
Sanzione e criteri di quantificazione
Per la determinazione della sanzione l’Autorità ha richiamato l’art. 31 della legge n. 287/1990, che rende applicabili i criteri dell’art. 11 della legge n. 689/1981.
La gravità della violazione è stata valutata considerando:
- il collegamento della condotta con l’istruttoria A523, riguardante Vivo Concerti e altre società del gruppo Eventim-TicketOne;
- il fatto che le informazioni non veritiere riguardassero un profilo dell’indagine sul presunto abuso di posizione dominante;
- la rilevanza di Vivo Concerti quale operatore nel mercato della produzione e promozione di eventi live di musica leggera;
- l’appartenenza della società a un primario gruppo internazionale attivo nello stesso settore;
- la concreta idoneità delle dichiarazioni a compromettere l’attività valutativa e decisionale dell’Autorità;
- l’assenza di iniziative della società volte a eliminare o attenuare le conseguenze della violazione.
In ragione di tali elementi, l’AGCM ha ritenuto congrua l’applicazione della sanzione nel suo ammontare massimo, pari a 51.646 euro.
Esito e adempimenti
L’Autorità ha rigettato l’istanza di audizione presentata da Vivo Concerti il 9 marzo 2020 e ha irrogato la sanzione amministrativa di 51.646 euro.
Il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. In caso di ritardo si applicano gli interessi di mora al tasso legale e, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la maggiorazione di un decimo per ogni semestre, secondo le modalità indicate nel provvedimento. È prevista la possibilità di pagamento rateale per le imprese in condizioni economiche disagiate ai sensi dell’art. 26 della legge n. 689/1981.
Il provvedimento è impugnabile dinanzi al TAR del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione oppure mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.
Punti principali
Procedimento principale A523
L’istruttoria A523 era stata avviata nei confronti di TicketOne e CTS Eventim per accertare possibili violazioni dell’art. 102 TFUE connesse a condotte escludenti nella vendita di biglietti per eventi live di musica leggera. Il procedimento era stato successivamente esteso alle società promoter controllate dal gruppo e alle operazioni di acquisizione di promoter nazionali, tra cui Vivo Concerti.
Richiesta di informazioni e risposta contestata
Il 21 maggio 2019 l’AGCM ha richiesto a Vivo Concerti la documentazione relativa agli accordi propedeutici all’acquisizione del suo controllo da parte di CTS Eventim, anche tramite Friends&Partners e Medusa Music Group. Il 31 maggio 2019 Vivo Concerti ha dichiarato di non essere in possesso né legittimata a fornire documenti riguardanti atti o accordi dei propri soci o di terzi.
Disponibilità della documentazione
L’Autorità ha ritenuto non veritiera la risposta. Il sig. [C. Z.] era contemporaneamente amministratore delegato di Vivo Concerti e amministratore unico di Cledaz Edizioni, socia di Vivo Concerti, e aveva partecipato alle trattative e alla stipula degli accordi acquisiti agli atti.
Violazione accertata
La dichiarazione non veritiera è stata qualificata come violazione degli obblighi informativi e di collaborazione previsti dall’art. 14, comma 5, L. 287/1990. L’Autorità ha respinto la tesi secondo cui l’autonomia giuridica delle società impedisse a Vivo Concerti di avere disponibilità della documentazione detenuta dalla socia Cledaz.
Sanzione
Considerata la gravità della condotta, la rilevanza dell’istruttoria A523, la dimensione di Vivo Concerti e la sua appartenenza a un primario gruppo internazionale, l’AGCM ha applicato la sanzione nel massimo edittale: 51.646 euro. Il pagamento deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione.
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