Cassazione Penale, Sentenza n. 25879/2024 del 03/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari che aveva rigettato l'istanza di riesame contro la custodia cautelare in carcere. Il Bevilacqua contestava la sussistenza di gravi indizi di appartenenza ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) aggravata dall'art. 416-bis, comma 1 c.p., sostenendo di non avere consapevolezza dell'esistenza del sodalizio e del ruolo a lui attribuito, di non aver ricevuto ordini specifici dal clan, e che il materiale probatorio (es. taccuino con quantità e soprannome) non fosse idoneo a provare l'appartenenza all'associazione ma solo la commissione di reati di spaccio. Ha dedotto inoltre vizio di motivazione e violazione dell'art. 275 c.p.p. in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari e alla possibilità di adottare misure meno afflittive (arresti domiciliari).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proponeva una valutazione di merito riservata al giudice del riesame e che, invece, la motivazione del Tribunale del Riesame era congrua, puntuale e fondata su elementi indiziari idonei a sostenere la gravità del quadro indiziario: intercettazioni ambientali e telefoniche, dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, lista con nominativi e quantitativi mensili, rapporti di rendicontazione e ruolo stabile nella catena distributiva. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la disponibilità continuativa alla acquisizione/distribuzione di stupefacenti può integrare la partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico e ha ritenuto provata la consapevolezza del fine di agevolare il sodalizio (requisito soggettivo dell'aggravante 416-bis, comma 1). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto non superata la presunzione relativa di pericolosità ex art. 275 c.p.p. e congrua la valutazione del Tribunale circa l'attualità del pericolo di reiterazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 74
Definisce la fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte ha ritenuto che la continuità e la disponibilità all'approvvigionamento e vendita possono costituire indizi di partecipazione all'associazione.
d.P.R. 309/1990, art. 73
Norma sulla detenzione a fini di spaccio; utilizzata per la contestazione di detenzione di cocaina in forma continuativa e in cogestione.
Codice penale, art. 416-bis
Disciplina l'associazione di tipo mafioso. La pronuncia sottolinea che l'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma 1 ha natura soggettiva e richiede la consapevolezza, da parte del singolo, della finalità di agevolare il sodalizio.
Codice penale, art. 416-bis, comma 1 (aggravante)
Aumento di pena quando la condotta agevola associazioni mafiose; la Corte ha ritenuto dimostrata la consapevolezza e la finalità agevolatrice tramite i contatti, la rendicontazione e l'assegnazione di quantitativi fissi.
Codice di procedura penale, art. 275
Stabilisce la presunzione relativa di pericolosità sociale in caso di associazione mafiosa e parametri per le esigenze cautelari. La Corte ha ritenuto non superata tale presunzione e legittima la custodia cautelare.
Codice di procedura penale, art. 292
Indica i requisiti dell'ordinanza di riesame; la motivazione del Tribunale del Riesame è stata ritenuta conforme a tali requisiti (sviluppo organico e analitico degli elementi indiziari).
Codice di procedura penale, art. 546
Modello di motivazione cui deve ispirarsi la decisione del riesame; richiede argomentazione logica anche se fondata su indizi. La Corte ha controllato la congruenza logico-giuridica della motivazione.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e
Limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione non può riformulare la valutazione probatoria del merito, ma solo verificare la logicità della motivazione.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede conseguenze per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha imposto le spese e il pagamento alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso.
Disposizioni attuative, art. 94, comma 1-ter
Richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia.
Massime di principio
- La disponibilità continuativa e stabile all'approvvigionamento e alla distribuzione di stupefacenti può costituire un indizio rilevante di partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico, specie se accompagnata da cadenze regolari, rendicontazioni e ruoli assegnati.
- L'aggravante per aver agito al fine di agevolare un'associazione mafiosa (art. 416-bis, comma 1) richiede la consapevolezza della finalità mafiosa: non basta il mero contesto, ma va dimostrata la convergenza intenzionale verso gli interessi del sodalizio (contatti con vertici, rendicontazione, benefici riconducibili al gruppo sono elementi decisivi).
- La condizione di coercizione o di monopolio dell'offerta (difficoltà a reperire sostanza altrove per timore di ritorsioni) non esclude automaticamente il dolo o la partecipazione associativa; occorre valutare se l'indagato abbia comunque conservato possibilità di scelta e se la sua condotta abbia effettivamente contribuito al mantenimento dell'organizzazione.
- In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari, le censure che si limitano a rimettere in discussione la valutazione probatoria del merito sono spesso inammissibili: la Corte di legittimità controlla la logicità e la completezza della motivazione, non riesamina i fatti.
- Per superare la presunzione relativa di pericolosità ex art. 275 c.p.p. in casi di associazione mafiosa è necessario fornire elementi concreti e oggettivi che attestino l'effettivo e irreversibile allontanamento dall'organizzazione o circostanze che riducano significativamente il rischio di reiterazione, non semplici argomentazioni generiche o cronologiche.
- Se si contesta un'ordinanza cautelare, è strategico fornire documentazione e prove specifiche (e.g. mancanza di contatti con vertici, prova di fonti alternative di approvvigionamento, testimonianze, atti ufficiali che dimostrino collaborazione o dissociazione) piuttosto che argomentazioni meramente assertive.
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