Sentenza n. 402/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o mancata ostensione della documentazione relativa alla procedura selettiva per il conferimento di un incarico annuale di supplente per l’insegnamento di Informatica (ICT), classe di concorso A041
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a. e degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, domanda di accertamento del diritto di accesso alla documentazione detenuta dalla Scuola per l’Europa di Parma, relativa alla procedura selettiva per l’insegnamento di Informatica (ICT) in lingua inglese, per l’anno scolastico 2025/2026, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’ostensione. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’incompetenza della sede di Bologna in favore della Sezione staccata di Parma, ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a., e la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati. Il fascicolo è stato trasmesso alla Sezione di Parma e il ricorso è stato notificato ai controinteressati individuati. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato che era venuto meno il proprio interesse alla decisione della controversia, chiedendo la compensazione delle spese, cui ha aderito l’Avvocatura dello Stato.
La decisione
Il Tribunale non ha esaminato nel merito la domanda di accesso, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che, nel processo amministrativo, il ricorrente possa disporre dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. In assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate in conformità alla richiesta congiunta delle parti.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. n. 241/1990
La domanda aveva ad oggetto l’accertamento del diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi a una procedura selettiva, ma il giudice non ne ha esaminato i presupposti sostanziali per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 116 c.p.a.
La disposizione è stata utilizzata quale rito per la domanda giudiziale relativa all’accesso ai documenti amministrativi.
art. 47, comma 2, c.p.a.
Ha fondato la trasmissione del fascicolo dalla sede di Bologna alla Sezione staccata di Parma, ritenuta competente.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima che la causa sia trattenuta in decisione, preclude l’esame del merito e conduce alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, quando le controparti non formulino richieste contrarie.
- Nel processo amministrativo, il principio dispositivo in senso ampio attribuisce al ricorrente la disponibilità dell’azione fino al momento della decisione; il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione deve essere dichiarata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi sostanziali dedotti nel ricorso.
- In caso di dichiarazione di improcedibilità condivisa dalle parti, le spese di lite possono essere compensate.
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