Sentenza n. 1191/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Variante al PRG per la destinazione a verde pubblico attrezzato di circa 7 ettari in località San Giorgio, atti di adozione e approvazione definitiva, parere provinciale di conformità, sospensione della PAS e comunicazione dei motivi ostativi alla sua approvazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la variante urbanistica adottata con deliberazione consiliare n. 16 del 21 marzo 2023 e gli atti successivi, nonché la sospensione della procedura abilitativa semplificata (PAS) presentata il 5 aprile 2023 per due impianti fotovoltaici a terra, di potenza complessiva pari a 2.232 kW. Ha dedotto, in primo luogo, che al momento dell’adozione della variante mancassero il parere sulle condizioni geomorfologiche e sismiche ex art. 89 d.P.R. 380/2001 e la verifica di compatibilità/invarianza idraulica, acquisiti solo successivamente. Ha contestato inoltre l’erroneità dei calcoli comunali sul raggiungimento della soglia del 75% di edificazione delle aree della zona F, richiesta dalla disciplina regionale previgente per consentire l’espansione delle aree edificabili, sostenendo che fossero stati confrontati valori non omogenei e proponendo un diverso metodo di calcolo. Ha lamentato anche carenza di istruttoria sull’interesse pubblico, irragionevolezza, sviamento, violazione dei principi di proporzionalità, affidamento e partecipazione alla formazione degli strumenti urbanistici, e invalidità derivata degli atti di sospensione della PAS. Con il primo atto di motivi aggiunti ha reiterato tali censure contro l’adozione definitiva della variante del 19 settembre 2023. Con il secondo atto ha contestato l’approvazione definitiva del 16 aprile 2024 e il parere provinciale del 23 febbraio 2024, deducendo che la nuova legge urbanistica regionale, in vigore dal 1° gennaio 2024, impedisse l’approvazione della variante prima dell’adozione del PUG e che il comma 13 dell’art. 33 della l.r. Marche 19/2023 non fosse applicabile alla fattispecie; ha inoltre riproposto le contestazioni sulla soglia del 75%, sui calcoli e sull’istruttoria. Il Comune aveva eccepito l’inammissibilità o improcedibilità per la mancata coltivazione di una precedente PAS e per la mancata impugnazione di un successivo diniego; la Provincia aveva eccepito la tardività dell’impugnazione del proprio decreto. In udienza la ricorrente ha chiesto oralmente un rinvio per proporre ulteriori motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio: il provvedimento sopravvenuto può essere impugnato con ricorso autonomo, il termine era ancora pendente e la causa era matura per la decisione. Ha respinto le eccezioni comunali di inammissibilità e improcedibilità del ricorso introduttivo, riconoscendo l’autonomia della nuova PAS rispetto alla precedente istanza abbandonata e l’interesse della società a contestare la variante anche in vista di una possibile futura PAS, nonostante il diniego sopravvenuto. Nel merito, ha respinto la censura relativa alla mancata acquisizione, prima dell’adozione preliminare, dei pareri geologico-sismico e idraulico: è sufficiente che tali valutazioni intervengano prima dell’approvazione definitiva; nel caso concreto, entrambi i pareri erano stati acquisiti prima di essa. Ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse la censura fondata sulla soglia del 75%, poiché la disciplina regionale invocata era stata abrogata dal 1° gennaio 2024 e la legittimità dell’approvazione definitiva del 16 aprile 2024 andava valutata secondo la normativa allora vigente. In base alla l.r. Marche 19/2023, per le zone F non opera più il limite del 75%. Il TAR ha aggiunto che la contestazione dei calcoli, anche a prescindere dall’improcedibilità, non individuava una regola normativa violata e mirava a sostituire la valutazione tecnica comunale con quella della società, senza dimostrare macroscopiche irrazionalità o travisamenti. Ha respinto anche la censura di carenza d’istruttoria sull’interesse pubblico, richiamando le finalità della variante esposte nella deliberazione n. 16/2023; di conseguenza, ha ritenuto legittimi gli atti di sospensione della PAS adottati in salvaguardia e infondata la relativa invalidità derivata. Il primo atto di motivi aggiunti è stato respinto, in parte per le stesse ragioni di infondatezza e in parte per sopravvenuta carenza d’interesse. Il secondo atto di motivi aggiunti è stato respinto nel merito: l’art. 33 della l.r. 19/2023 consente specifiche varianti ai PRG nei termini transitori previsti e il comma 13 non riguarda soltanto le varianti SUAP; la precedente disciplina regionale sulla soglia del 75% era stata abrogata, sicché tale limite non si applicava alle zone F. Le residue censure sono state disattese per le ragioni già esposte. In conclusione, ricorso e motivi aggiunti sono stati in parte respinti e in parte dichiarati improcedibili, comunque infondati. Spese compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 89 d.P.R. 380/2001
Tale ultima disposizione (i.e. art 89 T.U. Edilizia) ha natura di principio fondamentale anche in relazione al tempo di acquisizione del parere di compatibilità sismica, prescrivendo che esso intervenga quanto meno in una fase antecedente l’approvazione
Il parere relativo alle condizioni geologiche e sismiche non deve necessariamente precedere l’adozione preliminare della variante, purché sia acquisito prima della sua approvazione.
art. 11 l.r. Marche 22/2011
In tale situazione le censure proposte con il ricorso introduttivo alla delibera di adozione, in disparte la loro fondatezza, non hanno più ragion d’essere, posto che il parametro di legittimità richiamato, non è più in vigore.
La soglia del 75% prevista dalla disciplina previgente non è parametro per valutare la legittimità dell’approvazione definitiva della variante intervenuta dopo l’abrogazione della norma.
art. 18 regolamento regionale Marche n. 6/2012
In tale situazione le censure proposte con il ricorso introduttivo alla delibera di adozione, in disparte la loro fondatezza, non hanno più ragion d’essere, posto che il parametro di legittimità richiamato, non è più in vigore.
La disciplina attuativa invocata sul computo del limite del 75%, abrogata prima dell’approvazione definitiva, non può costituire il parametro di legittimità dell’atto conclusivo.
art. 33 l.r. Marche 19/2023
Specifiche disposizioni sul consumo di suolo, sono ora collocate nel comma 13 dell’art. 33 (norme transitorie) della L.R. 19/2023 in forza del quale solo le zone C e D rientrano nel nuovo computo del 75%, mentre le zone F (come quella in discussione) non devono più essere ricomprese nel conteggio del 75% dell’edificazione.
Nel regime transitorio della nuova legge urbanistica regionale, il limite del 75% riguarda le zone C e D, ma non le zone F.
art. 35, comma 1, lett. m) e lett. dd), l.r. Marche 19/2023
Infatti, i parametri normativi ritenuti violati (L.R. 22/2011, art. 11; Regolamento regionale n. 6/2012 art. 18) sono stati abrogati dall’art. 35, comma 1, lett. m) e lett. dd) della L.R. Marche 19/2023, entrata in vigore in data 01/01/2024 (art. 36 L.R. 19/23), quindi in epoca precedente rispetto all’approvazione comunale della variante (intervenuto nelle more con del. n. 15 del 16/4/2024).
L’abrogazione della disciplina regionale previgente prima dell’approvazione definitiva comporta che il parametro di legittimità dell’atto conclusivo è la normativa vigente al momento della sua emanazione.
art. 36 l.r. Marche 19/2023
In virtù del principio tempus regit actum (tale principio e la rilevanza dello ius superveniens nei rapporti di durata, trovano piena applicazione in sede di pianificazione urbanistica e contenzioso edilizio, cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 2 novembre 2022, n. 9481), la legittimità del provvedimento di approvazione definitiva della variante, va vagliata sulla base della normativa vigente al momento della sua emanazione.
La legittimità della variante urbanistica va scrutinata applicando la normativa vigente quando è emanato il provvedimento di approvazione definitiva, anche se la disciplina è mutata dopo l’adozione.
art. 26, commi 2 e 3, l.r. Marche 34/1992
Con la seconda si censurano i calcoli effettuati dall’Amministrazione ai fini del rispetto dell’art. 11 l.r. Marche 22/2011.
Il testo richiama la disciplina regionale della formazione e approvazione delle varianti, ma non espone una specifica interpretazione autonoma dei commi 2 e 3; la decisione applica principalmente la normativa sopravvenuta e il principio tempus regit actum.
art. 10-bis l. 241/1990
Successivamente, in data 2 maggio 2023, l’Unione Montana invitava la ricorrente a controdedurre ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/90, prospettando un provvedimento inibitorio.
La norma è menzionata nella ricostruzione degli atti procedimentali, ma la sentenza non ne trae una regola interpretativa o una statuizione specifica.
Massime di principio
- Per le varianti urbanistiche, la legittimità del provvedimento di approvazione definitiva si valuta in base alla normativa vigente al momento della sua emanazione, secondo il principio tempus regit actum; la disciplina abrogata prima dell’approvazione non continua ad applicarsi in mancanza di una clausola di ultrattività.
- I pareri concernenti le condizioni geologiche e sismiche del territorio devono essere acquisiti almeno prima dell’approvazione definitiva della variante urbanistica; non è necessario che siano disponibili già al momento dell’adozione preliminare.
- Nel regime transitorio della l.r. Marche 19/2023, il limite edificatorio del 75% previsto per il contenimento del consumo di suolo riguarda le zone C e D e non le zone F.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche urbanistiche non consente di sostituire il metodo preferito dal ricorrente a quello dell’amministrazione: occorre dimostrare un errore, un travisamento o una macroscopica irrazionalità, non essendo sufficiente prospettare una metodologia alternativa ritenuta più razionale.
- L’interesse a impugnare una variante urbanistica può sussistere anche in funzione della possibilità di presentare una futura istanza abilitativa conforme alla disciplina urbanistica originaria, e non viene meno per la mancata coltivazione di una precedente istanza autonoma né, nel caso esaminato, per un successivo diniego della PAS.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1106/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1107/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1108/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1986/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 478/2026 - Parma, Sezione 1
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 16450/2026 - Roma, Sezione 2B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →