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Sentenza

Sentenza n. 3099/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e del silenzio dell'Ambasciata italiana di Dhaka in relazione alla domanda di rilascio del visto per motivi di lavoro subordinato, inoltrata da parte ricorrente e, per l'effetto, accogliere il presente ricorso per le cause di cui in narrativa, ordinando la fissazione di un appuntamento immediato con urgenza per il rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato in favore dello stesso.

Giustizia amministrativa202512933

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenza non definitivaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'Ambasciata italiana in Dhaka sulla domanda di visto per lavoro subordinato; contestualmente, provvedimento prefettizio di decadenza dal nulla osta, la cui impugnazione è stata rinviata al merito

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto domanda di accertamento dell'illegittimità dell'inerzia dell'Ambasciata italiana in Dhaka in relazione alla domanda di rilascio del visto per lavoro subordinato, chiedendo anche la fissazione urgente di un appuntamento per il rilascio del visto. Con il medesimo ricorso ha impugnato il provvedimento di decadenza emesso il 14 agosto 2025 dalla Prefettura di Roma, Sportello Unico per l'Immigrazione, relativo a un nulla osta precedentemente rilasciato. Quanto alla domanda avverso il silenzio, il ricorrente ha riferito che il procedimento presso l'Ambasciata era iniziato il 31 maggio 2023 e che avrebbe dovuto concludersi entro venti giorni ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.l. n. 73/2022. Il ricorso è stato notificato il 28 ottobre 2025. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile definizione della domanda con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., in ragione della tardività della notificazione.

La decisione

La domanda contro il silenzio dell'Ambasciata è stata dichiarata irricevibile per tardività. Il termine di cui all'art. 31, comma 2, c.p.a. consente di proporre l'azione finché perdura l'inadempimento, ma comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Poiché il procedimento era iniziato il 31 maggio 2023, doveva concludersi entro venti giorni e il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro giugno 2024; la notificazione del 28 ottobre 2025 è quindi tardiva. La domanda di annullamento del provvedimento di decadenza prefettizio del 14 agosto 2025 non è stata decisa: il Collegio ha rimesso al Presidente della Sezione la fissazione dell'udienza pubblica per la definizione del merito, riservando la decisione sulle spese all'esito del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 2, c.p.a.

    L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento

    L'azione avverso il silenzio è soggetta a un termine massimo di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, anche se l'inadempimento perdura.

  • art. 35, comma 1, lett. a, c.p.a.

    La tardività dell'azione avverso il silenzio comporta la declaratoria di irricevibilità del ricorso.

  • art. 42, comma 3, d.l. n. 73/2022

    Il procedimento per il quale era stata presentata la domanda di visto avrebbe dovuto concludersi entro venti giorni.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha utilizzato l'avviso alle parti sulla possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, pur potendo essere proposta finché perdura l'inadempimento, deve comunque essere esercitata entro un anno dalla scadenza del termine legale per la conclusione del procedimento; il protrarsi dell'inerzia non rende l'azione proponibile oltre tale termine.
  • La tardiva proposizione dell'azione contro il silenzio determina l'irricevibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a, c.p.a.
  • Quando un ricorso cumula una domanda avverso il silenzio e una domanda di annullamento di un distinto provvedimento, l'irricevibilità della prima non impedisce al giudice di rimettere la seconda alla successiva udienza di merito, se essa non è ancora definibile.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardività

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