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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09354/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (tribunale)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a precetto proposta da due garanti e terzi datori di ipoteca avverso l’intimazione di pagamento notificata da una società cessionaria di crediti bancari, fondata su un mutuo ipotecario agrario originariamente stipulato da un imprenditore individuale con garanzia fideiussoria degli opponenti. Nel giudizio erano state proposte più domande: nullità del precetto e contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, nullità del mutuo per usurarietà e indeterminatezza delle condizioni, estinzione dell’obbligazione fideiussoria e nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, con particolare riferimento alle clausole riproduttive dello schema ABI. Il Tribunale di Castrovillari aveva declinato la competenza ritenendo attratta la causa alla sezione specializzata in materia di impresa; riassunto il giudizio a Napoli, la sezione specializzata ha però sollevato regolamento d’ufficio sostenendo che la sola domanda antitrust sulla fideiussione appartiene al Tribunale delle imprese, mentre le restanti domande di opposizione a precetto e di nullità del mutuo devono restare al giudice dell’esecuzione, senza connessione qualificata idonea a spostare l’intera causa. Il ricorso verte quindi sul corretto riparto di competenza tra giudice ordinario del precetto/opposizione e sezione specializzata in materia di impresa, e sulla necessità di separare le domande cumulate.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento d’ufficio. Ha affermato che la competenza della sezione specializzata in materia di impresa sussiste solo per la domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, mentre tutte le altre domande relative all’opposizione a precetto e alla nullità del mutuo devono essere trattate dal Tribunale di Castrovillari, quale giudice competente per l’opposizione. Ha escluso che tra tali domande e quella antitrust vi sia una connessione qualificata ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003, trattandosi di connessione meramente occasionale. Ha quindi disposto la separazione delle cause e rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Castrovillari per la prosecuzione del giudizio sulle sole domande diverse dalla nullità antitrust della fideiussione. Nessuna pronuncia sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 2, l. 287/1990

    le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza

    Attrae alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa le azioni di nullità e risarcimento danni antitrust, compresa la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale.

  • art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 168/2003

    controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287

    Attribuisce alle sezioni specializzate in materia di impresa la cognizione delle controversie antitrust previste dall’art. 33, comma 2, l. 287/1990.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003

    le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2

    La connessione rilevante è interpretata restrittivamente come connessione qualificata o forte; non basta una connessione meramente occasionale o impropria.

  • art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 168/2003

    per le controversie di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d) ... sono inderogabilmente competenti

    Ribadisce la competenza territoriale inderogabile delle sezioni specializzate indicate dalla norma per le controversie antitrust e societarie ivi comprese.

  • art. 40, comma 3, c.p.c.

    Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 ...

    Il cumulo di domande con rito diverso è ammesso solo in presenza di connessione qualificata; non opera per i casi di connessione debole o per mero cumulo oggettivo.

  • art. 34 c.p.c.

    La questione di nullità della fideiussione, ove devoluta con domanda autonoma, deve essere decisa con efficacia di giudicato dal giudice competente; non può essere trattata solo incidenter da altro giudice privo di competenza sulla specifica domanda.

  • art. 45 c.p.c.

    È il fondamento del regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal tribunale che ritiene di non essere competente per tutte le domande cumulativamente proposte.

  • art. 47, comma 4, c.p.c.

    Richiamato quale base procedurale del regolamento di competenza d’ufficio.

  • art. 617 c.p.c.

    L’opposizione è qualificata come opposizione agli atti esecutivi nella parte relativa al precetto e ai motivi diversi dalla nullità antitrust della fideiussione.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    Richiamato dalla parte opponente per sostenere che, in caso di usurarietà, non sarebbero dovuti interessi.

  • art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990

    Le clausole della fideiussione riproduttive dello schema ABI contrastanti con tale disposizione possono determinare la nullità parziale del contratto a valle.

  • art. 2, comma 3, l. 287/1990

    È richiamato in relazione alla nullità dei contratti a valle che riproducono l’intesa vietata.

  • art. 1419 c.c.

    La nullità riguarda le sole clausole anticoncorrenziali, salvo diversa volontà desumibile dal contratto o provata altrimenti.

Massime di principio

  • La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa per le controversie antitrust si estende anche alla nullità dei contratti a valle che riproducano clausole di un’intesa vietata, ma solo quando la domanda di nullità è proposta in via di azione e con efficacia di giudicato.
  • La clausola di connessione dell’art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003 va interpretata restrittivamente: rilevano solo le connessioni qualificate o forti, non la mera connessione occasionale, debole o il semplice cumulo oggettivo di domande.
  • Quando in una medesima causa siano cumulate domande attratte alla sezione specializzata e altre domande appartenenti alla competenza ordinaria o funzionale di altro giudice, occorre separare i giudizi; non è consentito spostare l’intera controversia alla sezione specializzata in assenza di connessione qualificata.
  • La nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, se dedotta solo come eccezione e non come domanda autonoma, non radica la competenza della sezione specializzata, poiché il giudice ordinario la esamina solo incidenter.
  • In materia di opposizione a precetto, la competenza per le contestazioni relative al titolo esecutivo e agli atti esecutivi resta al giudice funzionalmente competente per l’esecuzione, salvo che una domanda autonoma attratta ad altra competenza imponga la separazione delle cause.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaTitoli di credito
RamiProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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