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Ordinanza

Ordinanza n. 105/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza resa in forma semplificata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - (sezione prima) n. 2353 del 6 febbraio 2026 - che ha respinto la domanda di annullamento del giudizio di non idoneità emesso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, di cui al verbale n. 441584/2-11 di prot. del 27 novembre 2025, relativamente alla partecipazione al concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi Carabinieri in ferma quadriennale, indetto con bando 1 aprile 2024.

Giustizia amministrativa202601102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l'impugnazione del giudizio di non idoneità psico-fisica emesso nell'ambito del concorso per il reclutamento di allievi Carabinieri

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma e proponendo contestualmente domanda cautelare. L'impugnazione riguarda il giudizio di non idoneità psico-fisica emesso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione al concorso per il reclutamento di 4.918 allievi Carabinieri. È stata inoltre chiesta l'autorizzazione alla notificazione dell'appello per pubblici proclami, poiché il giudizio coinvolge una pluralità di controinteressati. Il Collegio ha rilevato che in primo grado non era stata disposta l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, che il ricorso risultava notificato all'amministrazione e a un controinteressato e che non risultava impugnata con motivi aggiunti la graduatoria definitiva di merito. La ritualità del gravame e del ricorso di primo grado, così come la fondatezza della pretesa, sono state espressamente riservate alla successiva valutazione del giudice procedente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha autorizzato la notificazione dell'appello per pubblici proclami, senza pronunciarsi né sulla ritualità definitiva del ricorso né sulla fondatezza dei motivi di merito e senza esaminare la domanda cautelare. La notificazione dovrà avvenire mediante deposito di copia dell'atto presso la casa comunale di Roma, pubblicazione integrale dell'appello e dell'elenco nominativo dei controinteressati sulla home page del sito web del Ministero della difesa, pubblicazione di un estratto dell'appello nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e indicazione delle modalità per seguire lo svolgimento del processo sul sito della giustizia amministrativa. Il Ministero dovrà mantenere la pubblicazione sino alla definizione del giudizio e rilasciare attestazione dell'avvenuta pubblicazione. Gli adempimenti dovranno essere perfezionati entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito delle relative attestazioni nei dieci giorni successivi; i costi sono posti a carico dell'appellante, salvi quelli documentati sostenuti dal Ministero. La camera di consiglio per l'esame della domanda cautelare sarà fissata soltanto dopo il perfezionamento della notificazione per pubblici proclami. L'inosservanza dei termini è prevista a pena di improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa, insieme all'art. 41 c.p.a., della notificazione per pubblici proclami nel processo amministrativo.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per disciplinare la notificazione per pubblici proclami e il rinvio alle forme previste dal codice di procedura civile.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Ritenuto applicabile alle forme speciali di notificazione ordinate dal giudice, ulteriori rispetto alla notificazione per pubblici proclami, senza escludere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  • art. 150, commi 1 e 3, c.p.c.

    Il comma 3, espressamente richiamato dal combinato disposto degli artt. 39 e 41 c.p.a., impone, quando sia richiesta la notificazione per pubblici proclami, anche l'inserzione dell'estratto dell'atto nella Gazzetta Ufficiale.

  • art. 151 c.p.c.

    Richiamato quale disciplina delle forme di notificazione disposte dall'autorità giudiziaria.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Indicato quale fondamento della sanzione processuale dell'improcedibilità in caso di mancato perfezionamento degli adempimenti prescritti.

  • art. 95, comma 4, c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 35 c.p.a., per stabilire che gli adempimenti di notificazione devono essere eseguiti a pena di improcedibilità.

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    La trattazione della domanda cautelare viene fissata soltanto dopo il perfezionamento della notificazione per pubblici proclami.

  • art. 12-bis, commi 5, 6 e 7, d.l. n. 68/2022

    Indicato tra le disposizioni che disciplinano il giudizio.

  • art. 48, comma 4, d.l. n. 77/2021

    Indicato tra le disposizioni che disciplinano il giudizio.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente chieda espressamente la notificazione per pubblici proclami nel processo amministrativo, non è disapplicabile l'art. 150, comma 3, c.p.c., richiamato dagli artt. 39 e 41 c.p.a.; deve quindi essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale un estratto dell'atto contenente le conclusioni e una sintesi dei motivi.
  • L'art. 52 c.p.a. disciplina le forme speciali di notificazione ordinate dal giudice e non sostituisce la notificazione per pubblici proclami: la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione costituisce un adempimento ulteriore e non esclude la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami non comporta una valutazione definitiva sulla ritualità del ricorso, sulla completezza del contraddittorio o sulla fondatezza della domanda, che restano riservate al giudice procedente.
  • Quando la notificazione per pubblici proclami sia autorizzata, il giudice deve individuare gli adempimenti pubblicitari, assegnare un termine congruo per il loro perfezionamento e può stabilirne espressamente l'esecuzione a pena di improcedibilità.
  • La trattazione della domanda cautelare può essere subordinata al previo perfezionamento della notificazione per pubblici proclami, così da assicurare la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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