Cassazione Civile, Ordinanza n. 26896/2021 del 05/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2010 emesso da un comune in relazione a un opificio industriale costruito su area demaniale gravata da usi civici. La società contribuente ha contestato la debenza dell'imposta, sostenendo che non sussistessero i presupposti oggettivi e soggettivi dell'ICI e, in appello, ha insistito sul fatto di non essere titolare di alcun diritto di superficie. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso ritenendo invece che la società fosse titolare del diritto di superficie sull'immobile e quindi obbligata al pagamento. La CTR ha dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità, reputando che la parte si fosse limitata a riproporre le deduzioni già svolte in primo grado. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 342 c.p.c. in relazione all'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che nel processo tributario la riproposizione delle ragioni originarie, in contrapposizione alla sentenza di primo grado, integra l'onere di specificità dell'appello. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 592 c.c. e il vizio motivazionale per non avere la CTR esaminato l'atto di concessione dell'area al fine di stabilire se fosse stato costituito un diritto reale oppure un diritto personale di godimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo secondo cui nel processo tributario l'appello è a devoluzione piena e l'onere di specificità è soddisfatto anche mediante la riproposizione delle ragioni già fatte valere contro l'atto impositivo, purché dal gravame emerga in modo inequivoco il dissenso rispetto alla decisione di primo grado. Ha quindi ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla CTR, la quale aveva confuso il requisito della specificità con la necessità di formulare nuovi argomenti. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, perché esamini nel merito l'appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
La disposizione è richiamata solo in relazione alla censura della ricorrente, ma la Corte afferma che nel processo tributario trova applicazione la disciplina speciale dell'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, sicché non si può pretendere dall'appellante la formulazione di nuovi motivi, essendo sufficiente la specificità del dissenso espresso contro la decisione impugnata.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
motivi specifici dell'impugnazione
Nel processo tributario l'appello ha carattere devolutivo pieno e il requisito della specificità è soddisfatto anche dalla riproposizione delle ragioni già poste a fondamento del ricorso originario, se contrapposte alle argomentazioni del primo giudice e se dal gravame emergano chiaramente le ragioni di censura.
art. 360 c.p.c.
Le censure sono formulate come violazione di legge e vizio motivazionale, ma la Corte decide esclusivamente sul primo motivo e assorbe il secondo.
art. 592 c.c.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere che la CTR avrebbe dovuto qualificare l'atto di concessione come costitutivo di diritto reale o di diritto personale; la Corte non esamina nel merito tale doglianza perché il motivo viene assorbito.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello non richiede necessariamente la deduzione di argomenti nuovi rispetto al ricorso introduttivo: la riproposizione delle ragioni già svolte contro l'atto impositivo può integrare l'onere di specificità, se consente di individuare con chiarezza le critiche alla decisione di primo grado.
- La specificità dei motivi di appello va valutata tenendo conto dell'atto di gravame nel suo complesso e del dissenso che investe la decisione impugnata nella sua interezza; non è corretto dichiarare l'inammissibilità solo perché l'appellante non formula una critica analitica o non introduce nuove argomentazioni.
- Nel giudizio tributario, l'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 opera come norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., con una concezione dell'appello maggiormente devolutiva e meno formalistica rispetto al processo civile ordinario.
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