Sentenza del 11/08/2016 n. 16985 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle dogane aveva emesso inviti al pagamento dell'IVA all'importazione, sostenendo che le merci extracomunitarie non fossero state fisicamente introdotte nel deposito IVA e che, pertanto, non fosse applicabile il regime di sospensione previsto dall'art. 50-bis del D.L. n. 331/1993. L'Ufficio contestava inoltre che l'IVA fosse stata assolta mediante autofatturazione, ritenendo necessario il pagamento dell'imposta al momento dell'importazione e negando che l'autofatturazione potesse evitare il recupero dell'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle dogane: il primo motivo è stato ritenuto infondato e il secondo inammissibile. La Corte ha chiarito che, in linea generale, l'effettiva introduzione fisica delle merci nel deposito IVA è necessaria per beneficiare del differimento dell'IVA all'importazione. Tuttavia, quando l'IVA sia stata comunque assolta, anche tardivamente, mediante autofatturazione e registrazione nei registri IVA, l'Amministrazione non può richiedere nuovamente il pagamento dell'imposta, poiché si tratterebbe di una violazione formale incompatibile con il principio di neutralità dell'IVA e non di un'evasione. Restano eventualmente applicabili sanzioni proporzionate per la mancata introduzione fisica. L'Agenzia delle dogane è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.260, oltre accessori.
Norme richiamate
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 50-bis, convertito dalla L. n. 427/1993
L'introduzione nei depositi all'uopo istituiti comporta il differimento dell'obbligo di assolvimento dell'imposta fino al momento dell'estrazione delle merci.
Il regime di sospensione o differimento dell'IVA all'importazione presuppone, in via ordinaria, la materiale introduzione delle merci nel deposito IVA. Il deposito è considerato un luogo fisico nel quale le merci entrano, restano in custodia e vengono successivamente estratte.
D.L. n. 185/2008, art. 16, comma 5-bis, convertito dalla L. n. 2/2009, come successivamente modificato
L'introduzione s'intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito.
La disposizione interpretativa riguarda le prestazioni di servizi relative a beni custoditi nel deposito IVA, previste dall'art. 50-bis, comma 4, lett. h), e non le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari di cui alla lett. b). Non elimina quindi, per queste ultime operazioni, la necessità dell'introduzione fisica.
Sesta direttiva 77/388/CEE, art. 16, par. 1, come modificata dalla direttiva 2006/18/CE
La normativa nazionale può subordinare l'esenzione dal pagamento dell'IVA all'importazione alla condizione che le merci siano fisicamente introdotte nel deposito fiscale.
Il diritto dell'Unione non impedisce agli Stati membri di esigere l'effettiva introduzione fisica delle merci come condizione per il differimento dell'IVA all'importazione.
Principio di neutralità dell'IVA
Se l'IVA è stata già integralmente regolarizzata mediante inversione contabile, autofatturazione e registrazione nei registri degli acquisti e delle vendite, l'Amministrazione non può pretendere nuovamente la stessa imposta. La mancata introduzione fisica costituisce una violazione formale, non un'evasione, purché l'imposta sia stata effettivamente assolta.
Sentenza CGUE 17 luglio 2014, causa C-272/13, Equoland
La CGUE ha riconosciuto sia la legittimità della condizione dell'introduzione fisica delle merci, sia l'illegittimità della doppia richiesta dell'IVA quando l'imposta sia già stata assolta tramite autofatturazione e inversione contabile. Sono ammesse sanzioni appropriate e proporzionate per la violazione formale.
Art. 267 TFUE
Le sentenze interpretative della CGUE rese nell'ambito del rinvio pregiudiziale hanno efficacia generale rispetto a vicende omogenee e devono essere applicate dai giudici nazionali per evitare contrasti tra diritto interno e diritto dell'Unione.
Massime di principio
- Per applicare il regime di sospensione dell'IVA all'importazione tramite deposito IVA, la regola generale richiede l'effettiva introduzione fisica delle merci nel deposito o nelle aree che la legge equipara al deposito per specifiche operazioni.
- La successiva autofatturazione non rende regolare l'originaria mancata introduzione fisica, ma può impedire il recupero dell'IVA già assolta, perché l'Amministrazione non può pretendere due volte la medesima imposta.
- Quando l'imposta è stata effettivamente registrata e assolta mediante inversione contabile, la violazione tende a qualificarsi come formale e può comportare sanzioni, ma non necessariamente il pagamento dell'IVA all'importazione.
- La neutralità dell'IVA opera contro la doppia imposizione, non contro le sanzioni per il mancato rispetto delle modalità procedurali e fisiche previste dal regime dei depositi IVA.
- La norma interpretativa sugli spazi limitrofi al deposito deve essere applicata con cautela: non è automaticamente estensibile a tutte le operazioni, ma va riferita alle specifiche prestazioni e fattispecie indicate dalla legge.
- In casi analoghi è essenziale verificare separatamente: la presenza fisica delle merci, la corretta applicazione del regime sospensivo, l'effettivo assolvimento dell'IVA tramite autofattura e registri, l'eventuale rischio di doppia imposizione e la proporzionalità delle sanzioni.
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