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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/880

Regolamento (UE) 2022/880 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Normativa europea32022R0880

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il quadro sanzionatorio UE relativo alla situazione in Ucraina, intervenendo sul regolamento (UE) n. 269/2014. Introduce una specifica esclusione dal divieto di congelamento e di messa a disposizione di fondi per consentire servizi essenziali di comunicazione elettronica e attività connesse. Inoltre, rafforza e chiarisce l’obbligo degli Stati membri di prevedere sanzioni, anche penali se opportuno, e misure di confisca per le violazioni del regolamento.

Modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 introducendo una deroga mirata al congelamento di fondi e risorse economiche per specifici servizi di comunicazione elettronica e rafforzando il regime nazionale delle sanzioni per le violazioni.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione e ai soggetti già destinatari delle misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 269/2014 in relazione ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. L’intervento incide in particolare sul divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone ed entità designate e sulle norme nazionali di repressione delle violazioni. La nuova deroga riguarda i fondi o le risorse economiche strettamente necessari per determinati servizi di comunicazione elettronica e servizi di data center nell’Unione, in Russia e in Ucraina, nonché nei collegamenti tra tali territori e l’Unione.

Regolamento (UE) 2022/880 del Consiglio: modifica del regolamento (UE) n. 269/2014 in materia di misure restrittive relative all’Ucraina

Il regolamento interviene sul quadro sanzionatorio dell’Unione relativo alle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. La modifica è adottata sulla base dell’articolo 215 TFUE e si coordina con la decisione (PESC) 2022/885, che ha ampliato le possibilità di deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di persone ed entità designate.

Contesto e finalità

Il regolamento (UE) n. 269/2014 attua le misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC. Il considerando evidenzia due obiettivi: da un lato, introdurre ulteriori deroghe per consentire attività essenziali legate alle comunicazioni elettroniche; dall’altro, chiarire e rafforzare il regime delle sanzioni nazionali in caso di violazione delle misure restrittive, al fine di assicurare applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

Ambito di applicazione

La modifica riguarda il regolamento (UE) n. 269/2014 e, quindi, il regime di misure restrittive connesso alla situazione in Ucraina. Essa si applica agli Stati membri, ai soggetti destinatari delle misure di congelamento e al divieto di disponibilità di fondi e risorse economiche, nonché agli operatori di telecomunicazioni dell’Unione e ai servizi di data center nell’Unione, limitatamente alle ipotesi indicate dalla nuova deroga.

Deroga per i servizi di comunicazione elettronica

È introdotto l’articolo 6 quater, che esclude l’applicazione dell’articolo 2 per i fondi e le risorse economiche strettamente necessari a:

  • prestare servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell’Unione;
  • fornire risorse e servizi correlati necessari al funzionamento, alla manutenzione e alla sicurezza di tali servizi;
  • svolgere tali attività in Russia, in Ucraina, nell’Unione, tra Russia e Unione e tra Ucraina e Unione;
  • prestare servizi dei centri di dati nell’Unione.

La norma opera come eccezione puntuale al blocco delle risorse, limitata a quanto strettamente necessario per garantire continuità e sicurezza dei servizi indicati.

Sanzioni nazionali, efficacia e confisca

L’articolo 15, paragrafo 1, viene riscritto in termini più rigorosi. Gli Stati membri devono:

  • stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento, incluse, se opportuno, sanzioni penali;
  • adottare tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione;
  • assicurare che le sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive;
  • prevedere misure appropriate per la confisca dei proventi derivanti dalle violazioni.

La disposizione rafforza la dimensione nazionale dell’enforcement, lasciando agli Stati membri la scelta dello strumento sanzionatorio, ma imponendo standard minimi di efficacia e deterrenza.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Deroga per servizi di comunicazione elettronica

È inserito l’articolo 6 quater nel regolamento (UE) n. 269/2014, ai sensi del quale l’articolo 2 non si applica ai fondi o alle risorse economiche strettamente necessari per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell’Unione, per la fornitura di risorse correlate e servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza di tali servizi in Russia, in Ucraina, nell’Unione, tra Russia e Unione e tra Ucraina e Unione, nonché per i servizi dei centri di dati nell’Unione.

Sanzioni nazionali e confisca

L’articolo 15, paragrafo 1, è sostituito prevedendo che gli Stati membri stabiliscano norme sulle sanzioni, incluse ove opportuno le sanzioni penali, applicabili alle violazioni del regolamento e adottino tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive; gli Stati membri devono inoltre prevedere misure appropriate per la confisca dei proventi delle violazioni.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunetelecomunicazionisanzionicooperazione giudiziaria penale

Testo integrale

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