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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/879

Regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Normativa europea32022R0879

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo significativo il quadro sanzionatorio UE nei confronti della Russia, ampliando divieti già esistenti e introducendo nuove restrizioni su petrolio greggio e prodotti petroliferi, servizi di messaggistica finanziaria, servizi professionali, trust e attività di radiodiffusione. Prevede inoltre nuove liste di beni soggetti a restrizione, l’estensione degli elenchi di soggetti designati e specifiche deroghe transitorie e territoriali per alcuni Stati membri. Rafforza infine gli obblighi di vigilanza e di comunicazione verso la Commissione e ribadisce il dovere degli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 rafforzando le misure restrittive dell’UE contro la Russia, in particolare su petrolio, servizi finanziari, media, servizi professionali, trust ed esportazioni di beni e tecnologie.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione, alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti al regolamento (UE) n. 833/2014, nonché ai soggetti in Russia e alle operazioni connesse con la Federazione russa o con beni originari della Russia/esportati dalla Russia. Incide su esportazioni, importazioni, trasporto, transito, servizi finanziari e professionali, radiodiffusione, trust e misure settoriali; prevede deroghe transitorie, eccezioni territoriali e autorizzazioni delle autorità competenti per specifiche situazioni (tra cui Bulgaria, Croazia, Cechia, Stati membri senza sbocco sul mare e talune missioni diplomatiche). Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; alcune disposizioni si applicano in date successive indicate espressamente (ad esempio 5 luglio 2022, 5 dicembre 2022, 5 febbraio 2023, 31 dicembre 2023, 31 dicembre 2024).

Regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio: modifica del regolamento (UE) n. 833/2014 sulle misure restrittive contro la Russia

Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione in risposta alle azioni della Federazione russa che destabilizzano la situazione in Ucraina. Il testo amplia il perimetro delle misure già previste dal regolamento (UE) n. 833/2014, introducendo nuove restrizioni settoriali, nuove liste di soggetti e beni, nonché deroghe e periodi transitori mirati.

Contesto e finalità

Il regolamento dà attuazione alle modifiche introdotte dalla decisione (PESC) 2022/884 del Consiglio del 3 giugno 2022. I considerando evidenziano tre direttrici principali: rafforzare le restrizioni economiche e finanziarie contro la Russia, colpire la propaganda e i mezzi di informazione sotto controllo russo, e introdurre un embargo progressivo sul petrolio greggio e su taluni prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia.

Ambito materiale delle misure

Le modifiche toccano in particolare:

  • il settore energetico, con divieti su petrolio greggio e prodotti petroliferi e limiti al trasporto verso paesi terzi;
  • i servizi finanziari, con l’estensione del divieto di messaggistica finanziaria e di alcune operazioni bancarie;
  • i servizi professionali, con il divieto di fornire servizi contabili, di auditing, fiscali, di consulenza gestionale e di pubbliche relazioni a soggetti russi;
  • la disciplina dei trust e istituti giuridici affini;
  • le attività di radiodiffusione e, più in generale, la pubblicità inserita in contenuti diffusi dagli organi elencati;
  • il controllo di esportazioni e importazioni di beni e tecnologie sensibili, tramite la modifica degli allegati e dei codici NC interessati.

Divieto di pubblicità nei contenuti degli organi elencati

All’articolo 2 septies viene aggiunto un nuovo paragrafo 3, che vieta di pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso dalle persone giuridiche, entità o organismi indicati nell’allegato XV. La misura si applica anche quando la comunicazione avviene mediante trasmissione o distribuzione attraverso i mezzi già richiamati dal paragrafo 1.

Restrizioni su petrolio greggio e prodotti petroliferi

Il cuore della riforma è l’inserimento degli articoli 3 quaterdecies e 3 quindecies.

L’articolo 3 quaterdecies vieta:

  • l’acquisto, l’importazione o il trasferimento, diretti o indiretti, di petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XXV originari della Russia o esportati dalla Russia;
  • la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti, assistenza finanziaria o altri servizi connessi a tali operazioni.

Sono previste numerose eccezioni e deroghe:

  • fino al 5 dicembre 2022 per il greggio NC 2709 00, se le operazioni una tantum o i contratti preesistenti sono stati conclusi prima del 4 giugno 2022 e notificati alla Commissione entro il 24 giugno 2022; le operazioni una tantum devono essere notificate entro 10 giorni dal completamento;
  • fino al 5 febbraio 2023 per i prodotti NC 2710, alle medesime condizioni contrattuali e di notifica;
  • per il petrolio greggio e i prodotti petroliferi originari di un paese terzo che siano solo caricati in Russia, partano dalla Russia o transitino attraverso la Russia, purché origine e proprietario non siano russi;
  • per il petrolio greggio NC 2709 00 consegnato mediante oleodotto dalla Russia agli Stati membri, fino a quando il Consiglio non decida altrimenti.

Il paragrafo 4 consente, in caso di interruzione della fornitura via oleodotto a uno Stato membro senza sbocco sul mare per cause indipendenti dal suo controllo, l’importazione di petrolio greggio russo trasportato per via marittima fino alla ripresa del flusso o alla decisione del Consiglio di applicare il divieto anche a quello Stato membro.

Il paragrafo 5 introduce una deroga specifica per la Bulgaria: dal 5 dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2024 le autorità competenti possono autorizzare l’esecuzione di contratti preesistenti per l’acquisto/importazione/trasferimento di greggio trasportato per via marittima originario della Russia o esportato dalla Russia.

Il paragrafo 6 prevede una deroga per la Croazia: dal 5 febbraio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 le autorità competenti possono autorizzare l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di gasolio sottovuoto NC 2710 19 71, se non esiste una fornitura alternativa e se la Commissione non solleva obiezioni entro due settimane dalla notifica dei motivi.

Il paragrafo 7 stabilisce che le merci importate in base alle deroghe bulgara o croata non possono essere vendute ad acquirenti in altri Stati membri o in paesi terzi.

Il paragrafo 8 vieta il trasferimento, il trasporto e la rivendita del petrolio greggio consegnato via oleodotto agli Stati membri interessati verso altri Stati membri o paesi terzi; ogni partita e contenitore deve recare chiaramente la dicitura "REBCO: esportazione vietata". Dal 5 febbraio 2023 il divieto si estende ai prodotti petroliferi NC 2710 ottenuti da quel greggio. È inoltre prevista una deroga temporanea per la Cechia, con limite quantitativo medio riferito ai cinque anni precedenti fino al 5 dicembre 2023.

Il paragrafo 9 esclude dai divieti gli acquisti in Russia di beni dell’allegato XXV necessari a soddisfare bisogni di base dell’acquirente in Russia o progetti umanitari.

Il paragrafo 10 introduce obblighi di comunicazione periodica alla Commissione sui quantitativi importati o esportati, con prima scadenza all’8 giugno 2022 e poi ogni tre mesi; per gli Stati membri che beneficiano della deroga eccezionale, è richiesto un reporting analogo sui quantitativi importati per via marittima.

L’articolo 3 quindecies vieta la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e finanziamenti/assistenza finanziaria relativi al trasporto verso paesi terzi, anche mediante trasbordo nave-nave, di petrolio greggio o prodotti petroliferi dell’allegato XXV originari della Russia o esportati dalla Russia. Il divieto non si applica all’esecuzione, fino al 5 dicembre 2022, di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022, né al transito di merci di origine terza solo caricate, partite o transitate in Russia, se origine e proprietario non sono russi.

Servizi finanziari e messaggistica specializzata

L’articolo 5 nonies è sostituito per rafforzare il divieto di prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone ed entità elencate nell’allegato XIV e alle persone stabilite in Russia controllate per oltre il 50 % da soggetti dell’allegato. L’efficacia del divieto decorre, per ciascun soggetto, dalla data indicata nel relativo allegato.

L’allegato XIV è sostituito e include, tra gli altri, Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VEB, VTB Bank, Sberbank, Credit Bank of Moscow e Rosselkhozbank, con le rispettive date di applicazione.

Servizi contabili, di auditing, fiscali, gestionali e di pubbliche relazioni

Con l’articolo 5 quindecies viene introdotto il divieto, diretto o indiretto, di fornire al governo russo o a persone giuridiche, entità e organismi stabiliti in Russia servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale, consulenza fiscale, consulenza amministrativo-gestionale e pubbliche relazioni.

Sono previste eccezioni e deroghe:

  • per la cessazione, entro il 5 luglio 2022, di contratti non conformi conclusi prima del 4 giugno 2022;
  • per i servizi strettamente necessari all’esercizio del diritto di difesa e del diritto a un ricorso effettivo;
  • per i servizi destinati esclusivamente a soggetti stabiliti in Russia ma di proprietà o sotto il controllo di persone o entità registrate nell’UE;
  • in deroga, per finalità umanitarie e per attività della società civile che promuovano democrazia, diritti umani e Stato di diritto in Russia.

Trust e istituti giuridici affini

L’articolo 5 quaterdecies introduce un articolato divieto relativo ai trust e istituti giuridici affini. È vietato registrarli, fornire sede legale, indirizzo commerciale o amministrativo e servizi di gestione quando il trustor o beneficiario sia:

  • un cittadino russo o una persona fisica residente in Russia;
  • una persona giuridica, entità od organismo stabilito in Russia;
  • un soggetto controllato o detenuto per oltre il 50 % da tali persone;
  • un soggetto che agisca per conto o sotto la direzione dei medesimi.

Dal 5 luglio 2022 è vietato assumere o far assumere a terzi ruoli di trustee, nominee shareholder, amministratore, secretary o funzioni analoghe per tali strutture. Sono previste:

  • una deroga per la cessazione di contratti non conformi conclusi prima del 9 aprile 2022;
  • l’esclusione per trustor o beneficiari cittadini di uno Stato membro o residenti in uno Stato membro;
  • autorizzazioni per il completamento della cessazione contrattuale, per altri motivi a determinate condizioni e per fini umanitari, società civile, regimi pensionistici aziendali o professionali, polizze assicurative, participation plans, enti di beneficenza e fondi per minori o adulti vulnerabili.

Depositi, portafogli, conti e custodia

L’articolo 5 quater disciplina le autorizzazioni in deroga al divieto generale sui depositi e sui servizi di portafoglio, conti o custodia. Le autorità competenti possono autorizzare tali servizi se necessari per esigenze di base, per il pagamento di onorari legali e spese correlate, per costi di gestione o custodia dei fondi congelati, per spese straordinarie o per scopi ufficiali di missioni diplomatiche, consolari o organizzazioni internazionali. Lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane dal rilascio delle autorizzazioni rientranti in alcune delle ipotesi previste.

Trasporti, energia e altri adeguamenti settoriali

Sono modificati diversi articoli del regolamento n. 833/2014 per coordinare i nuovi divieti energetici con le norme già esistenti. In particolare, alcune disposizioni sugli acquisti, importazioni o trasporti di gas naturale, petrolio e metalli vengono riscritte per fare espressamente salva l’applicazione degli articoli 3 quaterdecies e 3 quindecies.

Viene inoltre esteso il riferimento alle rappresentanze diplomatiche e consolari in Russia, alle delegazioni, ambasciate, missioni e alle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità di diritto internazionale.

Sanzioni nazionali e cooperazione degli Stati membri

L’articolo 8 è sostituito: gli Stati membri devono stabilire regole sanzionatorie, anche penali se opportuno, per le violazioni del regolamento, adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione e prevedere la confisca dei proventi delle violazioni. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

I considerando richiamano inoltre il principio di solidarietà e cooperazione regionale in caso di interruzioni delle forniture petrolifere, l’azione del gruppo di coordinamento del petrolio e il monitoraggio della Commissione sui mercati e sulla sicurezza dell’approvvigionamento.

Modifiche agli allegati

Il regolamento aggiorna in modo esteso gli allegati del regolamento (UE) n. 833/2014:

  • allegato IV: aggiunta di numerosi soggetti, tra cui istituti di ricerca, imprese industriali, società di armamenti e cantieri navali russi;
  • allegato VII: nuove categorie di materiali e sostanze soggette a restrizioni, incluse sostanze chimiche, precursori, reattori a flusso continuo, sintetizzatori di acidi nucleici e sintetizzatori di peptidi;
  • allegato VIII: aggiunta del Regno Unito e della Corea del Sud quali paesi partner;
  • allegato XII: ridenominazione dell’elenco di persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 5, paragrafo 2;
  • allegato XIV: nuovo elenco di banche soggette al divieto di messaggistica finanziaria;
  • allegato XV: aggiunta di specifici organi di informazione russi, tra cui Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24 e TV Centre International;
  • allegato XXI: aggiornamento dell’elenco dei beni e delle tecnologie soggetti a restrizioni di cui all’articolo 3 decies;
  • nuovo allegato XXV: elenco del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi cui si applicano i nuovi articoli 3 quaterdecies e 3 quindecies.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Alcune disposizioni producono effetti in date successive espressamente indicate, con applicazione graduale delle misure più incisive.

Disposizioni principali

Divieto di pubblicità in contenuti di soggetti inseriti nell’allegato XV

All’articolo 2 septies viene introdotto il divieto di pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso dalle persone giuridiche, entità od organismi elencati nell’allegato XV, anche tramite trasmissione o distribuzione con i mezzi già vietati dal paragrafo 1.

Nuovi divieti su petrolio greggio e prodotti petroliferi

Sono inseriti gli articoli 3 quaterdecies e 3 quindecies, che vietano l’acquisto, l’importazione, il trasferimento e la prestazione di servizi connessi al trasporto verso paesi terzi di petrolio greggio e prodotti petroliferi elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, con importanti deroghe transitorie, territoriali e eccezioni per merci di origine terza solo transitate in Russia.

Deroghe transitorie e nazionali per il petrolio

Le operazioni una tantum e l’esecuzione di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 sono ammesse, entro le date del 5 dicembre 2022 o 5 febbraio 2023 a seconda del codice NC (2709 00 o 2710), purché notificate alla Commissione nei termini indicati. È prevista una deroga fino al 31 dicembre 2024 per la Bulgaria e fino al 31 dicembre 2023 per la Croazia, oltre a una deroga eccezionale per gli Stati membri senza sbocco sul mare in caso di interruzione della fornitura via oleodotto. È inoltre vietata la rivendita o il trasferimento successivi del greggio e, dal 5 febbraio 2023, dei prodotti petroliferi ottenuti da tale greggio, con specifiche restrizioni anche verso la Cechia fino al 5 dicembre 2023.

Servizi specializzati di messaggistica finanziaria

L’articolo 5 nonies è riscritto per vietare la prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria alle persone giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato XIV e ai soggetti stabiliti in Russia direttamente o indirettamente controllati per oltre il 50 % da tali entità; l’applicazione decorre dalle date indicate nell’allegato.

Servizi contabili, di auditing, fiscali, di consulenza e pubbliche relazioni

È introdotto l’articolo 5 quindecies, che vieta tali servizi al governo russo e ai soggetti stabiliti in Russia, con eccezioni per la cessazione di contratti preesistenti entro il 5 luglio 2022, per la difesa in giudizio, per servizi destinati a società UE controllate in Russia e, in deroga, per fini umanitari e attività della società civile promuoventi democrazia, diritti umani e Stato di diritto.

Trust e istituti giuridici affini

L’articolo 5 quaterdecies vieta la registrazione e la prestazione di servizi di sede legale, indirizzo e gestione a trust/istituti affini collegati a cittadini russi o soggetti stabiliti in Russia, nonché l’assunzione di ruoli fiduciari analoghi dal 5 luglio 2022. Sono previste eccezioni per cittadini UE o residenti in UE, deroghe per la cessazione di contratti preesistenti e autorizzazioni per finalità umanitarie, società civile, regimi pensionistici, assicurativi, fondi per vulnerabili, enti di beneficenza e simili.

Divieto di depositi e servizi di portafoglio, conti o custodia

L’articolo 5 quater disciplina le autorizzazioni in deroga per accettazione di depositi e servizi di portafoglio, conti o custodia, limitandole a esigenze di base, spese legali, costi di gestione/custodia dei fondi congelati, spese straordinarie e scopi ufficiali diplomatici o consolari, con obbligo di informazione entro due settimane.

Misure sui componenti, beni e tecnologie soggetti ad autorizzazione

Sono aggiornati vari articoli per estendere i divieti o le cautele a ulteriori beni e tecnologie, incluse le categorie di cui agli allegati VII, XXI e XXV, con richiamo esplicito a gas naturale, petrolio, metalli, minerali di ferro, titanio e altri prodotti strategici.

Sanzioni nazionali e confisca

L’articolo 8 è sostituito imponendo agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, eventualmente anche penali, e adeguati provvedimenti di confisca dei proventi delle violazioni.

Modifiche agli allegati e nuove liste

Sono modificati o sostituiti gli allegati IV, VII, VIII, XII, XIV, XV e XXI e viene aggiunto l’allegato XXV. Le modifiche includono nuove persone/entità soggette a misure, l’aggiunta di paesi partner (Regno Unito e Corea del Sud), nuove categorie di beni a duplice uso o ad alto rischio, nuovi soggetti mediatici russi e l’elenco dei prodotti petroliferi soggetti ai nuovi divieti.

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