Regolamento (UE) 2022/877
Regolamento (UE) 2022/877 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio UE nei confronti della Bielorussia, in risposta al coinvolgimento del Paese nell’aggressione russa contro l’Ucraina. Introduce un divieto di prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria verso determinati soggetti bielorussi e rafforza l’elenco dei destinatari delle misure restrittive. Inoltre impone agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, incluse misure di confisca dei proventi delle violazioni.
Modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 rafforzando le misure restrittive UE nei confronti della Bielorussia, in particolare sul servizio di messaggistica finanziaria e sugli elenchi di soggetti sanzionati.
Ambito di applicazione
Si applica a persone giuridiche, entità e organismi elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 765/2006, nonché a persone giuridiche, entità e organismi stabiliti in Bielorussia di cui oltre il 50% dei diritti di proprietà è detenuto, direttamente o indirettamente, da soggetti inseriti nell’allegato XV. Incide inoltre sugli Stati membri, che devono prevedere sanzioni e misure di confisca per le violazioni. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento (UE) 2022/877 del Consiglio: rafforzamento delle misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 765/2006 per adeguare il quadro sanzionatorio dell’Unione alla decisione (PESC) 2022/882. Il contesto è quello del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina, qualificata nei considerando come atto di aggressione ai sensi del diritto internazionale.
Contesto e finalità
Il legislatore dell’Unione sottolinea che la gravità della situazione richiede misure supplementari. In particolare, la modifica mira ad ampliare l’ambito soggettivo delle restrizioni relative ai beni e tecnologie a duplice uso e ai beni e tecnologie idonei a rafforzare il settore militare e della sicurezza della Bielorussia, nonché ad estendere le restrizioni sui servizi specializzati di messaggistica finanziaria ad ulteriori enti creditizi bielorussi e relative controllate.
Divieto di servizi specializzati di messaggistica finanziaria
L’articolo 1 septvicies ter del regolamento (CE) n. 765/2006 viene integralmente sostituito. Il divieto riguarda la prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per lo scambio di dati finanziari, nei confronti:
- delle persone giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato XV;
- di qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Bielorussia i cui diritti di proprietà siano detenuti, direttamente o indirettamente, per oltre il 50% da un soggetto inserito nell’allegato XV.
La norma precisa che il divieto opera dalla data indicata per ciascun soggetto nell’allegato XV e che la medesima decorrenza si estende ai soggetti bielorussi controllati oltre il 50%.
Aggiornamento degli elenchi soggetti a restrizioni
Il regolamento sostituisce anche l’allegato V del regolamento (CE) n. 765/2006 e l’allegato XV. L’allegato V contiene l’elenco delle persone fisiche o giuridiche rilevanti ai fini delle restrizioni previste dagli articoli 1 sexies, 1 septies e 1 septies bis. L’allegato XV, invece, identifica i soggetti colpiti dal divieto di messaggistica finanziaria e comprende:
- Belagroprombank, con data di applicazione 20 marzo 2022;
- Bank Dabrabyt, con data di applicazione 20 marzo 2022;
- Banca di sviluppo della Repubblica di Bielorussia, con data di applicazione 20 marzo 2022;
- Belinvestbank (Banca bielorussa per lo sviluppo e la ricostruzione), con data di applicazione 14 giugno 2022.
Sanzioni nazionali e misure di confisca
L’articolo 9, paragrafo 1, viene sostituito per rafforzare l’obbligo degli Stati membri in materia di enforcement. Essi devono stabilire le norme sanzionatorie, incluse, se opportuno, sanzioni penali, e adottare tutte le misure necessarie per garantire l’applicazione del regolamento. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, e gli Stati membri devono prevedere misure appropriate di confisca dei proventi derivanti dalle violazioni.
Entrata in vigore e effetti nell’ordinamento interno
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Divieto di servizi specializzati di messaggistica finanziaria
L’articolo 1 septvicies ter del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito: è vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato XV e a qualsiasi soggetto stabilito in Bielorussia i cui diritti di proprietà siano detenuti, direttamente o indirettamente, per oltre il 50% da un’entità inclusa in tale allegato. Per i soggetti elencati, il divieto si applica dalla data indicata nell’allegato XV; la stessa decorrenza vale per i soggetti bielorussi controllati oltre il 50%.
Sanzioni nazionali e confisca
L’articolo 9, paragrafo 1, è sostituito per chiarire che gli Stati membri devono stabilire le norme sulle sanzioni, incluse ove opportuno quelle penali, applicabili alle violazioni del regolamento, adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione e prevedere misure appropriate di confisca dei proventi delle violazioni. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Aggiornamento degli allegati V e XV
L’allegato V del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dall’allegato I del regolamento, con l’elenco dei soggetti rilevanti ai fini delle restrizioni previste dagli articoli 1 sexies, 1 septies e 1 septies bis. L’allegato XV è sostituito dall’allegato II, con l’elenco dei soggetti cui si applica il divieto di servizi di messaggistica finanziaria: Belagroprombank, Bank Dabrabyt e Banca di sviluppo della Repubblica di Bielorussia dal 20 marzo 2022, e Belinvestbank (Banca bielorussa per lo sviluppo e la ricostruzione) dal 14 giugno 2022.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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