Regolamento (UE) 2022/889
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/889 della Commissione del 3 giugno 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/746 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la mappatura delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana nell'ambito del quadro fissato dal regolamento (UE) 2021/605. La modifica è motivata dai nuovi focolai in suini selvatici, in particolare in Italia, e mira a riflettere la situazione epidemiologica più recente con una nuova delimitazione delle aree interessate. Contestualmente, per ragioni di certezza del diritto, viene abrogata la decisione di esecuzione (UE) 2022/746. L'atto è immediatamente rilevante per gli operatori del settore suinicolo e per le autorità competenti nei territori elencati.
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana, con contestuale abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/746.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile, ma incide in concreto solo sugli Stati membri e sulle aree territoriali elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, come sostituito dal presente atto. Le misure riguardano gli operatori e i movimenti di suini detenuti e selvatici, nonché dei relativi prodotti, nelle zone soggette a restrizioni I, II e III individuate per la gestione della peste suina africana. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; la decisione di esecuzione (UE) 2022/746 è abrogata.
Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/889 della Commissione modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che disciplina le misure speciali di controllo della peste suina africana. L'intervento è giustificato dall'evoluzione della situazione epidemiologica nell'Unione, in particolare da nuovi focolai in suini selvatici in Italia, e si coordina con il sistema delle zone soggette a restrizioni I, II e III.
Contesto e criteri di delimitazione
La Commissione richiama il carattere virale e altamente impattante della peste suina africana, capace di compromettere la popolazione animale e la redditività degli allevamenti, oltre a perturbare i movimenti di animali e prodotti nell'Unione e le esportazioni verso i Paesi terzi. La delimitazione delle zone è effettuata sulla base della situazione epidemiologica nelle aree colpite e nello Stato membro interessato, del rischio di ulteriore diffusione, di criteri scientificamente validi, degli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri e delle norme internazionali dell'OIE/WOAH.
Ambito materiale del regolamento (UE) 2021/605 come modificato
Il regolamento non istituisce ex novo il sistema di controllo, ma aggiorna la mappa delle aree già soggette alle misure speciali previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Tali misure si applicano per un periodo limitato nelle zone elencate nell'allegato I di quel regolamento e riguardano, in sostanza, la gestione dei movimenti e delle misure di controllo nelle aree interessate dalla peste suina africana.
Italia: revisione delle zone in ragione dei nuovi focolai
I considerando danno rilievo ai nuovi focolai rilevati in Italia nel mese di maggio 2022, sia nel comune di Roma sia in altre aree del Lazio. In risposta a tali eventi erano già state adottate le decisioni di esecuzione (UE) 2022/717 e 2022/746; quest'ultima prevedeva una zona infetta ai sensi dell'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e dell'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, con applicazione delle misure delle zone restritte II.
Il presente regolamento tiene conto dell'ulteriore evoluzione epidemiologica e ridefinisce le aree italiane da inserire nelle zone soggette a restrizioni I e II. Nell'allegato, l'Italia compare anche nella parte relativa alle zone soggette a restrizioni III, con il richiamo al territorio della Sardegna.
Effetti giuridici immediati
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (UE) 2021/605. L'articolo 2 abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/746, così da evitare sovrapposizioni e garantire certezza del diritto. L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Contenuto dell'allegato: struttura delle zone
L'allegato è organizzato in tre parti:
- Parte I: zone soggette a restrizioni I in diversi Stati membri, tra cui Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Italia.
- Parte II: zone soggette a restrizioni II in Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Italia.
- Parte III: zone soggette a restrizioni III in Bulgaria, Italia, Polonia, Romania e Slovacchia.
Per l'Italia, l'allegato contiene elenchi estremamente dettagliati di regioni, province, comuni e porzioni di territorio, con riferimenti a strade, linee ferroviarie, fiumi e confini amministrativi. In particolare, sono interessate aree del Piemonte, della Liguria, del Lazio, nonché la Sardegna quale zona soggetta a restrizioni III.
Rilevanza pratica per operatori e professionisti
Per avvocati, commercialisti e operatori del comparto agro-zootecnico, il rilievo principale è nella corretta individuazione della zona di appartenenza del sito produttivo o delle aree di movimentazione. La classificazione in zona I, II o III determina il regime di controlli e le conseguenti limitazioni ai movimenti di suini e prodotti derivati, con impatto diretto su allevamenti, macelli, trasporto, commercio intracomunitario ed esportazioni.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/605
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo contenuto nell'allegato del presente regolamento. Ne deriva la nuova individuazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III per gli Stati membri interessati.
Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/746
L'articolo 2 abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/746, adottata in precedenza per le misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia, al fine di garantire certezza del diritto.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Criteri e ragioni dell'aggiornamento delle zone
I considerando chiariscono che la delimitazione delle zone si basa sulla situazione epidemiologica della peste suina africana, sul livello di rischio di ulteriore diffusione, su criteri scientifici, sugli orientamenti dell'Unione concordati in sede di comitato permanente e sulle norme internazionali dell'OIE/WOAH. Per l'Italia, i nuovi focolai in suini selvatici hanno imposto una revisione urgente della zonizzazione.
Nuova delimitazione territoriale delle zone restritte
L'allegato sostituito elenca, Stato per Stato, le zone soggette a restrizioni I, II e III. Per l'Italia sono aggiornate le zone nelle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio e Sardegna; per altri Stati membri sono ridefinite le aree in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria e Romania.
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