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Sentenza

Sentenza del 15/06/2016 n. 12310 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva aderito alla definizione prevista dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 per omessi o ritardati versamenti di IVA e IRAP relativi al 1999, versando soltanto la prima rata. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che il mancato pagamento delle rate successive impedisse il perfezionamento della definizione e rendesse dovute le sanzioni. Con riferimento all'IVA, ha inoltre rilevato l'incompatibilità della disciplina agevolativa con il diritto dell'Unione europea, poiché non può essere consentita una rinuncia generalizzata alla riscossione dell'imposta e delle relative sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e rigettato il ricorso incidentale della società. Ha stabilito che, per l'IRAP, l'esenzione dalle sanzioni prevista dall'art. 9-bis opera soltanto se il pagamento viene effettuato integralmente, in unica soluzione o mediante rate nei termini e nei modi previsti dalla legge; il versamento della sola prima rata non è sufficiente. Per l'IVA, la norma deve essere disapplicata nella parte in cui consente di evitare il pagamento delle sanzioni, perché incompatibile con la disciplina europea. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, che dovrà verificare in concreto se le rate successive fossero effettivamente scadute e non pagate, nonché regolare le spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 289/2002, art. 9-bis

    Le sanzioni previste del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, non si applicano [...] se [...] si provvede ai pagamenti delle imposte [...]

    La disposizione consente l'esclusione delle sanzioni solo quando il pagamento delle imposte sia effettuato nei termini e secondo le modalità previste, anche mediante rateizzazione quando ammessa. Il pagamento della sola prima rata non perfeziona la definizione.

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 13

    Prevede le sanzioni tributarie per omesso, insufficiente o tardivo versamento; tali sanzioni restano applicabili quando non sono rispettate integralmente le condizioni della definizione agevolata.

  • Legge n. 289/2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16

    L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione

    Le disposizioni che escludono espressamente l'inefficacia del condono per il mancato pagamento di rate successive non possono essere applicate analogicamente all'art. 9-bis, che non contiene una previsione equivalente.

  • Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, artt. 2 e 22

    Gli Stati membri devono garantire la corretta riscossione dell'IVA e non possono introdurre misure generali e indiscriminate di rinuncia all'imposta o alle sanzioni connesse.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme tributarie rilevanti.

  • Artt. 112 e 115 c.p.c.

    La società ha denunciato una presunta ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

Massime di principio

  • Nelle definizioni agevolate o nei condoni tributari occorre applicare la disciplina specifica e in modo rigoroso: il pagamento parziale produce gli effetti agevolativi solo se la legge lo prevede espressamente.
  • Quando una norma consente il pagamento rateale ma non stabilisce che il mancato pagamento delle rate successive non incida sull'efficacia della definizione, il beneficio sanzionatorio normalmente richiede il pagamento integrale entro i termini previsti.
  • Per l'IVA, le agevolazioni nazionali non possono comportare una rinuncia generale alla riscossione dell'imposta o delle sanzioni incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
  • Il giudice nazionale può rilevare d'ufficio l'incompatibilità della normativa interna con il diritto europeo, anche se la questione non è stata sollevata tempestivamente dalle parti.
  • Prima di concludere che il contribuente sia decaduto dal beneficio, deve essere verificato in concreto che le rate successive fossero già scadute al momento rilevante e che il mancato pagamento sia effettivo.
  • Le doglianze processuali devono indicare e trascrivere gli atti necessari a consentire il controllo della censura; in mancanza, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

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