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Sentenza

Sentenza del 11/11/2022 n. 33288 - Corte di Cassazione

Imposta di registro sottoposizione atto tassazione agevolata-decadenza beneficio-preclusione altra agevolazione.- fattispecie-inapplicabilità-

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per la decadenza dalle agevolazioni per la formazione della cosiddetta piccola proprieta contadina in relazione all'acquisto di un fondo rustico con successiva rivendita parziale prima del decorso di cinque anni; la controversia verteva sulla possibilita di applicare, in sede di recupero, un trattamento fiscale alternativo piu favorevole (trattamento per imprenditore agricolo professionale) dopo la decadenza dall'agevolazione inizialmente richiesta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza del giudice d'appello e deciso nel merito in favore dei contribuenti. Ha affermato che, per le stipulazioni intervenute dopo il 30 giugno 2005 e prima del 7 aprile 2011, se l'acquirente aveva prodotta in sede di rogito la certificazione della qualita di imprenditore agricolo professionale (IAP), la decadenza dall'agevolazione per la piccola proprieta contadina non impedisce l'applicazione, in sede di recupero, del trattamento fiscale ordinariamente previsto per l'IAP (con riferimento alla nota I all'art. 1 della tariffa parte prima, nel testo ratione temporis, che prevedeva aliquota ridotta dell'8%). La Corte ha dunque escluso che l'amministrazione potesse applicare l'aliquota piu gravosa prevista per soggetti non qualificati, e ha compensato le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Tariffa, parte prima, art. 1

    art. 1 comma 1: aliquota del 9% per atti traslativi a titolo oneroso della proprieta di beni immobili in genere; art. 1 comma 3: aliquota del 15% per trasferimenti di terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali

    La Corte distingue il regime 'di default' previsto dall'art.1 comma 1 (aliquota 9% per trasferimenti a favore di coltivatori diretti e IAP) e la fattispecie residuale dell'art.1 comma 3 (aliquota 15% per soggetti non qualificati), ritenendo che la qualita di IAP determini l'applicazione del trattamento agevolato o comunque piu favorevole previsto ratione temporis.

  • D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1 (e successive modifiche)

    previsione della figura dell'imprenditore agricolo professionale e sostituzione del concetto di imprenditore agricolo a titolo principale

    L'abrogazione della precedente definizione di imprenditore agricolo a titolo principale e l'estensione della disciplina all'imprenditore agricolo professionale fanno si che la certificazione IAP prodotta in sede di trasferimento sufficiente a far valere, anche in caso di decadenza dall'agevolazione per piccola proprieta contadina, il relativo trattamento fiscale previsto ratione temporis.

  • L. 6 agosto 1954, n. 604, artt. 1 e 2

    Normativa richiamata dalla disciplina storica della piccola proprieta contadina, cui si riferiscono le agevolazioni oggetto della decadenza.

  • Nota I all'art. 1 della Tariffa - parte prima (testo ratione temporis, poi abrogata)

    prevedeva per atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale l'applicazione di una aliquota ridotta (8%) previa produzione della certificazione della sussistenza dei requisiti; estesa per effetto delle modifiche anche all'imprenditore agricolo professionale

    Per i trasferimenti effettuati nel periodo considerato la produzione della certificazione IAP in sede di rogito imponeva l'applicazione del trattamento ridotto (8%) anche in sede di recupero dopo la decadenza dall'agevolazione piccola proprieta contadina.

  • D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 10

    La rilevanza del trattamento applicabile dipende dal momento temporale della stipula; la Corte ricorda che la disciplina e la nota I vanno valutate ratione temporis.

  • Agenzia delle Entrate - risposta ad interpello n. 551 del 18 novembre 2020

    L'Amministrazione ha interpretato che, in caso di decadenza dall'agevolazione della piccola proprieta contadina, la qualita di coltivatore diretto o di IAP permane e legittima l'applicazione dell'aliquota prevista dall'art.1 comma 1 (o dalla nota I ratione temporis) piuttosto che dell'aliquota del 15% prevista per soggetti non qualificati; la Corte condivide tale interpretazione.

Massime di principio

  • Regola generale: la sottoposizione di un atto a tassazione con un determinato trattamento agevolato esaurisce i poteri di accertamento; la decadenza dall'agevolazione non consente normalmente di invocare un'altra agevolazione alternativa che non sia stata applicata al momento della tassazione.
  • Eccezione significativa: se l'istituto invocato non e una agevolazione alternativa ma il trattamento fiscale ordinario collegato alla qualita soggettiva del contribuente (es. qualita di imprenditore agricolo professionale certificata in sede di rogito), la decadenza dall'agevolazione non impedisce l'applicazione di quel trattamento in sede di recupero.
  • Documentazione decisiva: la produzione in sede di atto pubblico della certificazione della qualita (es. certificazione IAP) e elemento essenziale per poter ottenere il trattamento favorevole anche in caso di successiva decadenza dall'agevolazione.
  • Controllo temporale: verificare sempre la disciplina applicabile ratione temporis (date di stipula e successive modifiche legislative o abrogazioni), perche aliquote e benefici possono cambiare e determinare risultati diversi.
  • Pratica amministrativa: l'amministrazione finanziaria, nel recupero delle imposte, deve applicare il regime tributario corretto in base alla qualita e alla normativa vigente all'epoca della stipula, non limitandosi ad applicare automaticamente l'aliquota piu gravosa.

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