Cassazione Civile, Ordinanza n. 24346/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione estera)
La controversia
Il lavoratore, addetto con mansioni di usciere presso l'Ambasciata di Spagna a Roma, dopo un lungo periodo di assenza per malattia, sosteneva di aver comunicato la guarigione e la disponibilità a riprendere servizio, ma di essere stato impedito ad accedere al posto di lavoro e successivamente licenziato per superamento del periodo di comporto. Dinanzi al giudice italiano chiedeva, in via principale, la declaratoria di nullità o illegittimità del licenziamento con reintegrazione nel posto e corresponsione delle retribuzioni e dei contributi non versati; in subordine chiedeva l'indennità sostitutiva della reintegra e, ulteriormente, il TFR. Il Ministero spagnolo proponeva regolamento preventivo di giurisdizione deducendo il difetto di giurisdizione del giudice italiano per immunità giurisdizionale dello Stato estero e per litispendenza internazionale, sostenendo che la domanda di reintegra inciderebbe sull'organizzazione sovrana dell'amministrazione estera e che anche le domande patrimoniali richiederebbero valutazioni interferenti con la sua autonomia. Il lavoratore resisteva eccependo la giurisdizione italiana, anche in forza della clausola contrattuale che devolveva ai giudici italiani le controversie interpretative del contratto.
La decisione
La Corte ha accolto solo in parte il regolamento: ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro e, più in generale, sulla domanda principale di tutela ripristinatoria, perché essa incide sulla potestà sovrana di autorganizzazione dello Stato estero e rientra nell'ambito dell'immunità giurisdizionale ristretta. Ha invece affermato la giurisdizione del giudice italiano sulle domande a contenuto meramente patrimoniale, comprese quelle relative alle retribuzioni non corrisposte, all'indennità sostitutiva della reintegra e al TFR, poiché tali pretese non interferiscono con le funzioni sovrane dello Stato estero. La clausola contrattuale che devolve ai giudici italiani le controversie interpretative del contratto è stata ritenuta insufficiente a fondare la giurisdizione italiana su tutte le domande, perché la lite non verteva sulla sola interpretazione del contratto individuale, ma sul rapporto di lavoro e sulla disciplina del licenziamento e del comporto. La Corte ha quindi disposto il rinvio al giudice competente per i profili per i quali ha riconosciuto la giurisdizione italiana e ha escluso la giurisdizione su quelli ripristinatori.
Norme richiamate
art. 41 c.p.c.
Il regolamento preventivo di giurisdizione investe l'intera controversia, ma la giurisdizione va valutata anche separatamente sulle domande cumulate o subordinate.
art. 7 Convenzione ONU di New York del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni
La rinuncia all'immunità deve essere esplicita, specifica e inequivoca; una clausola generica non basta a estendere la giurisdizione italiana a domande che incidono sulla sovranità organizzativa dello Stato estero.
art. 11 Convenzione ONU di New York del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni
Nei rapporti di lavoro con uno Stato estero la regola è la giurisdizione del giudice competente, salvo le eccezioni che impongono il riconoscimento dell'immunità, in particolare quando la domanda riguarda l'assunzione, il reinserimento o il licenziamento con interferenza sulle funzioni sovrane o sulla sicurezza dello Stato.
art. 20 Regolamento (UE) n. 1215/2012
L'ambasciata situata in uno Stato membro può essere considerata sede d'attività; tuttavia la disciplina sulla competenza giurisdizionale va coordinata con le regole sull'immunità giurisdizionale dello Stato estero.
art. 21 Regolamento (UE) n. 1215/2012
Il datore di lavoro può essere convenuto davanti al giudice del luogo di abituale svolgimento dell'attività; ciò opera nei limiti in cui non sia opponibile l'immunità dello Stato estero.
art. 23 Regolamento (UE) n. 1215/2012
La deroga convenzionale alle regole sulla competenza in materia di lavoro è ammessa solo a condizioni restrittive, non potendo la clausola contrattuale generica coprire domande diverse da quelle interpretative del contratto.
art. 278, comma 1, Ley 36/2011
Richiamato dalla parte attrice in relazione alla reintegra, ma non tale da fondare la giurisdizione italiana.
art. 2110 c.c.
Richiamato come possibile base della disciplina del periodo di comporto, ma non decisivo ai fini della giurisdizione.
art. 414 c.p.c.
Norma richiamata per la forma del ricorso introduttivo del giudizio di merito.
art. 18 legge n. 300 del 1970
Richiamato come precedente normativo per l'indennità sostitutiva della reintegra, quale domanda patrimoniale distinta dalla richiesta di reintegrazione.
art. 8 legge n. 604 del 1966
Richiamato nei precedenti giurisprudenziali citati in tema di indennità conseguente al licenziamento illegittimo.
art. 32, comma 2, Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961
È richiamata come conferma del principio per cui la rinuncia all'immunità giurisdizionale deve essere espressa.
Massime di principio
- Nelle controversie di lavoro contro uno Stato estero occorre distinguere tra domanda di reintegrazione e domande meramente patrimoniali: le prime, quando incidono sull'organizzazione sovrana e sulle potestà pubblicistiche del datore di lavoro, restano coperte dall'immunità giurisdizionale ristretta; le seconde possono essere conosciute dal giudice italiano se non interferiscono con tali prerogative.
- La giurisdizione non si determina in modo unitario e indifferenziato sull'intera causa quando siano proposte domande tra loro subordinate o cumulate: va verificata separatamente per ciascuna domanda, tenendo conto del loro petitum e della loro concreta incidenza sulla sovranità dello Stato estero.
- Una clausola contrattuale che attribuisca ai giudici italiani la cognizione delle controversie relative all'interpretazione del contratto non vale, di per sé, come rinuncia esplicita all'immunità giurisdizionale per le domande che concernono il rapporto di lavoro nel suo complesso o il licenziamento.
- La domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento può ricadere nella giurisdizione italiana se ha funzione meramente incidentale e strumentale alla pretesa patrimoniale, mentre la domanda di reintegrazione incide direttamente sui poteri di autorganizzazione dello Stato estero e ne è esclusa.
- Nelle controversie relative a dipendenti di ambasciate, il criterio decisivo non è solo il luogo di svolgimento dell'attività o la presenza di una sede nel territorio dello Stato del foro, ma anche la natura delle mansioni e, soprattutto, la compatibilità della tutela richiesta con la sovranità e con le esigenze di riservatezza dello Stato estero.
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