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Sentenza

Sentenza n. 322/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di reiezione dell’istanza di accesso agli atti dell’8 aprile 2025; - di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto; nonché per la condanna dell’Amministrazione all’ostensione dei documenti richiesti.

Giustizia amministrativa202501117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso a documenti relativi all’attività di accertamento tributario nei confronti della società partecipata

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente, quale ex socio receduto da una società a responsabilità limitata, aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate l’accesso al verbale di accertamento relativo al bilancio della società per l’anno 2018 o successivi, dichiarando di voler acquisire dati utili alla quantificazione della propria quota societaria, oggetto di un giudizio civile pendente. L’Agenzia aveva inizialmente negato l’accesso richiamando l’esclusione prevista per gli atti relativi a procedimenti tributari durante lo svolgimento del procedimento e fino all’adozione dell’atto definitivo, la genericità dell’istanza e l’assenza di un atto conclusivo dell’attività accertativa, essendo stato formato soltanto un processo verbale di constatazione non espressamente richiesto. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha rilevato che il procedimento tributario relativo al periodo d’imposta 2018 si era concluso mediante adesione e ha adottato un provvedimento di accoglimento dell’istanza, cui ha fatto seguito la trasmissione del processo verbale di constatazione del 17 dicembre 2024, dello schema d’atto e dell’atto di adesione. Il ricorrente ha tuttavia sostenuto che la documentazione ostesa fosse incompleta e ha insistito per la condanna alle spese, ritenendo immediatamente ostensibile il processo verbale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, come confermato dal ricorrente in sede di discussione, la pretesa conoscitiva era stata soddisfatta dalla successiva ostensione documentale. Non è stata esaminata nel merito la legittimità del diniego originario né la contestazione relativa all’eventuale incompletezza della documentazione, anche perché il giudizio è stato definito in ragione del sopravvenuto soddisfacimento della pretesa di accesso. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della celere risoluzione della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 24 l. 241/1990

    esclusione del diritto di accesso per gli atti relativi a procedimenti tributari per tutta la durata del procedimento e fino all’emissione dell’atto definitivo

    Nel provvedimento amministrativo di diniego la norma è stata applicata quale condizione ostativa temporanea all’accesso agli atti del procedimento tributario; l’Amministrazione ha poi ritenuto superata tale condizione una volta concluso il procedimento mediante adesione.

  • art. 7 d.lgs. 218/1997

    La definizione per adesione del procedimento accertativo è stata considerata dall’Amministrazione quale momento conclusivo idoneo a superare l’ostacolo all’accesso previsto dall’art. 24 l. 241/1990.

Massime di principio

  • La sopravvenuta ostensione dei documenti richiesti, con soddisfacimento della pretesa conoscitiva del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio instaurato contro il diniego di accesso.
  • La conclusione del procedimento tributario mediante definizione per adesione può far venir meno la condizione ostativa temporanea all’accesso prevista per gli atti tributari dall’art. 24 l. 241/1990, secondo quanto ritenuto dall’amministrazione procedente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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