Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1447/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro azionata in ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 127 del 31 gennaio 2017. Il TAR ha rilevato la necessità di acquisire, ai fini della decisione, la certificazione della cancelleria attestante il passaggio in giudicato della sentenza e la prova della legittimazione dei ricorrenti, mediante documentazione idonea a dimostrare la qualità di eredi: copia autenticata del testamento in caso di successione testamentaria, oppure certificato di morte del de cuius e copia dello stato di famiglia del defunto in caso di successione legittima. Inoltre, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha segnalato una possibile causa di inammissibilità del ricorso, ravvisata nella genericità della condanna contenuta nel titolo azionato. I ricorrenti sono stati invitati a dedurre su tale questione con memoria nel termine processuale decorrente a ritroso dalla successiva udienza.

La decisione

Il TAR ha disposto gli incombenti istruttori indicati in motivazione, onerando la parte ricorrente di depositare entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza azionata e la documentazione comprovante la qualità di eredi. Il Collegio ha inoltre rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per la genericità della condanna contenuta nel titolo, assegnando ai ricorrenti la possibilità di interloquire con memoria. Non è stata ancora definita la domanda di ottemperanza. La successiva camera di consiglio è stata fissata al 15 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    possibile causa di inammissibilità del ricorso in ottemperanza stante la genericità della condanna contenuta nel titolo azionato

    Consente al giudice di rilevare una questione rilevata d’ufficio e di sottoporla al contraddittorio delle parti prima della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve dimostrare che il titolo azionato è passato in giudicato quando tale requisito sia rilevante ai fini dell’esecuzione richiesta.
  • Chi agisce in ottemperanza quale erede deve fornire documentazione idonea a comprovare la propria qualità successoria e, quindi, la legittimazione processuale rispetto al titolo azionato.
  • La genericità della condanna contenuta nel titolo giudiziale può costituire una causa di inammissibilità del ricorso per ottemperanza, poiché impedisce di individuare con sufficiente precisione gli obblighi suscettibili di esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.