Ordinanza n. 1447/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro azionata in ottemperanza
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 127 del 31 gennaio 2017. Il TAR ha rilevato la necessità di acquisire, ai fini della decisione, la certificazione della cancelleria attestante il passaggio in giudicato della sentenza e la prova della legittimazione dei ricorrenti, mediante documentazione idonea a dimostrare la qualità di eredi: copia autenticata del testamento in caso di successione testamentaria, oppure certificato di morte del de cuius e copia dello stato di famiglia del defunto in caso di successione legittima. Inoltre, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha segnalato una possibile causa di inammissibilità del ricorso, ravvisata nella genericità della condanna contenuta nel titolo azionato. I ricorrenti sono stati invitati a dedurre su tale questione con memoria nel termine processuale decorrente a ritroso dalla successiva udienza.
La decisione
Il TAR ha disposto gli incombenti istruttori indicati in motivazione, onerando la parte ricorrente di depositare entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza azionata e la documentazione comprovante la qualità di eredi. Il Collegio ha inoltre rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per la genericità della condanna contenuta nel titolo, assegnando ai ricorrenti la possibilità di interloquire con memoria. Non è stata ancora definita la domanda di ottemperanza. La successiva camera di consiglio è stata fissata al 15 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
possibile causa di inammissibilità del ricorso in ottemperanza stante la genericità della condanna contenuta nel titolo azionato
Consente al giudice di rilevare una questione rilevata d’ufficio e di sottoporla al contraddittorio delle parti prima della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve dimostrare che il titolo azionato è passato in giudicato quando tale requisito sia rilevante ai fini dell’esecuzione richiesta.
- Chi agisce in ottemperanza quale erede deve fornire documentazione idonea a comprovare la propria qualità successoria e, quindi, la legittimazione processuale rispetto al titolo azionato.
- La genericità della condanna contenuta nel titolo giudiziale può costituire una causa di inammissibilità del ricorso per ottemperanza, poiché impedisce di individuare con sufficiente precisione gli obblighi suscettibili di esecuzione.
Come è indicizzato
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