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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30944/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per il delitto previsto dall'art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il ricorrente deduceva: 1) nullità del decreto di citazione per genericità del capo di imputazione; 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste maresciallo Marra (rilevate come basate su informazioni di organi polacchi non documentate); 3) mancata acquisizione di prove decisive dall'autorità polacca o escussione di funzionari esteri/italiani; 4) carenze, contraddittorietà e illogicità della motivazione circa la fittizietà dell'operazione e la responsabilità ai sensi dell'art. 8 (anche sul tema del dolo specifico e della presunta operatività delle società coinvolte); 5) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi perché: il primo motivo era riproposizione senza confrontarsi con la motivazione della Corte di appello (il capo di imputazione riportava dati essenziali della fattura); le dichiarazioni del Marra sono utilizzabili alla luce della giurisprudenza che ammette l'eccezione prevista per ufficiali di polizia giudiziaria su indagini effettuate da forze straniere qualificate; la richiesta di integrazione probatoria non era necessaria perché gli atti contenevano già numerosi elementi convergenti sulla fittizietà dell'operazione; la valutazione di merito della Corte di appello risultava logica e congrua e non poteva essere riesaminata in Cassazione; quanto all'art. 8, è sufficiente il dolo di consentire l'evasione da parte di terzi, non la realizzazione effettiva dell'evasione. Il provvedimento ha confermato quindi la pronuncia di merito (condanna già a un anno e sei mesi) e ha disposto l'incombente per le spese del procedimento e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (art. 8)

    art. 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Per la configurazione del reato è necessario il dolo specifico di agevolare l'evasione fiscale da parte di terzi; non è richiesto che l'evasione sia effettivamente realizzata

  • art. 195, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 195, comma 4, cod. proc. pen.

    Il divieto/limitazione di utilizzazione della testimonianza indiretta non si applica agli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria sentiti circa esiti di indagini eseguite in un Paese straniero da forze locali o internazionali, purché le informazioni riguardino organismi di polizia qualificati e ben identificati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere gravato delle spese del procedimento e di un versamento alla Cassa delle ammende, se non sussistono giustificati motivi di colpa nella determinazione della causa dell'inammissibilità

  • Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    sent. Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione al principio secondo cui, se non sussistono elementi di colpevolezza o dolo nella proposizione del ricorso, può non ritenersi sussistente colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte ha comunque disposto l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito ridiscutere i fatti e le valutazioni di merito: occorre evidenziare specifici vizi di diritto o di logicità della motivazione per ottenere accoglimento.
  • Il capo di imputazione deve contenere dati essenziali (es. indicazione della fattura: data, numero, destinatario, imponibile, importo totale) tali da consentire l'esercizio della difesa; la mancanza di ulteriori dettagli non rende automaticamente nullo l'atto se la difesa può comunque esercitarsi.
  • Le dichiarazioni di ufficiali di polizia giudiziaria su esiti di indagini estere possono essere utilizzate se riferite a forze di polizia straniere qualificate e ben individuate; la generica riferibilità a fonti estere senza documentazione deve essere contestata con riferimento concreto al verbale e agli atti.
  • Le richieste di integrazione probatoria (acquisizione di documenti esteri o escussione di funzionari stranieri) devono dimostrare che la prova è necessaria e decisiva; i giudici possono rifiutare se il materiale già presente risulta numeroso e convergente.
  • Per il reato ex art. 8 d.lgs. n. 74/2000 è sufficiente il dolo di favorire l'evasione altrui (intento di consentire l'evasione), non la prova che l'evasione sia poi effettivamente realizzata.
  • La concessione di circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi che giustifichino una valutazione favorevole; la mera incensuratezza o un comportamento processuale non confliggente spesso non sono sufficienti.

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