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Ordinanza

Ordinanza n. 505/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino 29 agosto 2023, n. 189, del Comune di Cassano Magnago con la quale è stata ordinata la riduzione in pristino dello stato dei luoghi in un'area sita in via Trento n. 50/52, per opere asseritamente abusive, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio e connesso

Giustizia amministrativa202302145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino del 29 agosto 2023, n. 189, relativa a opere asseritamente abusive in un'area sita in via Trento n. 50/52

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto ricorso per l'annullamento dell'ordinanza con cui il Comune di Cassano Magnago ha ordinato la riduzione in pristino dello stato dei luoghi per opere ritenute abusive, nonché degli atti presupposti, preparatori e connessi. Il testo dell'ordinanza istruttoria non espone i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dalla parte ricorrente una precisazione motivata sulla permanenza dell'interesse alla decisione di merito, nonché l'aggiornamento della situazione di fatto e di diritto, con indicazione degli eventuali fatti o atti sopravvenuti e dell'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre richiesto al Comune documentati chiarimenti aggiornati sui fatti di causa e il deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione, ove non già prodotti.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio né deciso sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione. Ha disposto specifici incombenti istruttori: la parte ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse alla decisione, aggiornando la situazione e segnalando eventuali sopravvenienze o esigenze istruttorie; il Comune deve fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, ove mancanti. Il Collegio ha avvertito che l'inerzia della parte ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse, con eventuale dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti costituite e all'amministrazione evocata.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la valutazione del comportamento processuale della parte e dell'eventuale mancata collaborazione ai fini della decisione sull'interesse alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l'inerzia della parte sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse come comportamento processuale inequivoco, potenzialmente conducente alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'adozione dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e a fornire aggiornamenti sulle sopravvenienze, la mancata ottemperanza all'incombente può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse alla definizione della controversia e condurre all'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In presenza di una controversia non ancora definibile sulla base degli atti disponibili, il giudice amministrativo può ordinare alla parte ricorrente di aggiornare la situazione relativa all'oggetto del giudizio e all'amministrazione di fornire chiarimenti documentati e di depositare gli atti impugnati e la relativa documentazione.
  • L'ordinanza istruttoria può fissare un termine perentorio di adempimento e avvertire espressamente che l'inerzia rispetto all'incombente concernente la permanenza dell'interesse sarà valutata ai fini dell'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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