Cassazione Penale, Ordinanza n. 01581/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Il ricorrente proponeva un unico motivo di impugnazione deducendo vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità contenuta nella sentenza del Tribunale. In sostanza, il ricorso mirava a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie e una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito. La Corte ha però rilevato che si trattava di doglianze meramente fattuali, non consentite in sede di legittimità, poiché volte a sollecitare una nuova valutazione delle prove e non a denunciare un vero vizio di motivazione deducibile in cassazione.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando non si escludano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre, sotto la veste del vizio di motivazione, censure che si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove già apprezzate dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando mira esclusivamente a proporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie, poiché la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del compendio probatorio.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove non siano esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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