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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17806/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Campobasso che aveva confermato la condanna per bancarotta preferenziale. L'imputato contestava: 1) carenza del dolo specifico, sostenendo di aver agito in buona fede e di aver effettuato versamenti/finanziamenti per esigenze temporanee e non per favorire la socia; 2) violazioni procedurali (art. 606 lett. b) c.p.p., artt. 516 e 521 c.p.p.) per aver la Corte di appello 'corretto' l'importo delle cessioni di credito con riferimento all'art. 130 c.p.p., modificando in tal modo il contenuto dell'imputazione, con conseguente nullità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'accertamento della Corte di appello secondo cui la società era in stato di insolvenza già dal 2009 e che, nel 2011, non si era registrato miglioramento. I pagamenti effettuati dall'imputato alla socia (non giustificati da interesse sociale) e la cessione di crediti sono stati ritenuti volti a favorire il socio a danno degli altri creditori, integrando il dolo specifico della bancarotta preferenziale. Quanto alla presunta nullità o al vizio procedurale per la correzione dell'importo (37.499,55 --> 34.186,78), la Cassazione ha ritenuto la modifica irrilevante in quanto non altera il fatto storico contestato e non ha pregiudicato il diritto di difesa, essendo gli importi desumibili dagli atti processuali. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. b), cod. proc. pen.

    art. 606, lett. b) c.p.p.

    Norma invocata per censurare la motivazione e l'interpretazione delle norme processuali in sede di impugnazione; la Cassazione ha ritenuto infondato il motivo in cui si lamentava la violazione di detta norma.

  • art. 516, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla nullità dell'atto di imputazione; la Corte ha ritenuto che eventuali carenze motivazionali del primo grado siano state colmate in appello e che non sussista la nullità invocata.

  • art. 521, cod. proc. pen.

    Richiamato assieme all'art. 516 dalla difesa per sostenere la nullità; la Cassazione ha negato che la correzione dell'importo abbia comportato una modifica del fatto storicamente contestato tale da rilevare ai sensi di detta normativa.

  • art. 130, cod. proc. pen.

    Strumento citato dalla Corte d'appello per 'correggere' l'indicazione dell'ammontare delle cessioni; la Cassazione ha ritenuto l'uso della norma irrilevante nella specie poiché la rettifica non ha alterato la contestazione sostanziale né il diritto di difesa.

  • art. 2467, cod. civ.

    Norma civile richiamata per evidenziare che il diritto del socio al rimborso è postergato rispetto agli altri creditori; tale disciplina giustifica l'attenzione penalistica verso pagamenti a soci in stato di insolvenza.

  • art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020

    art. 23, comma 8, legge n. 176/2020

    Norma processuale richiamata per indicare che il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti nelle forme previste dalla legge; impatto solo procedurale sul rito.

  • D.M. 55/2014

    Decreto ministeriale relativo ai parametri per la liquidazione delle spese di parte civile; citato dalla parte civile nella richiesta di condanna alle spese.

Massime di principio

  • Il pagamento di somme o la cessione di crediti in favore di un socio quando la società è in stato di insolvenza può integrare bancarotta preferenziale: il socio, essendo postergato per il rimborso, non può essere soddisfatto a scapito degli altri creditori se non per giustificati e documentabili interessi societari.
  • L'elemento soggettivo per la bancarotta preferenziale è il dolo specifico, che si presume quando l'amministratore favorisce consapevolmente un creditore/socio senza giustificato interesse aziendale: anche il dolo eventuale è sufficiente se il comportamento riflette il rischio accettato di pregiudicare gli altri creditori.
  • Difese basate su generiche affermazioni di buona fede o sull'affermazione di versamenti precedenti o finanziamenti non persuadono se la situazione di insolvenza è stata accertata e non emergono motivazioni oggettive di interesse societario.
  • Errori o omissioni numeriche nell'imputazione (es. diverso ammontare indicato nel capo di imputazione) sono spesso sanabili in appello se la correzione non modifica il fatto storico contestato e se gli importi sono desumibili dagli atti, senza pregiudicare il diritto di difesa.
  • Le doglianze processuali su presunte nullità dell'imputazione richiedono che la parte dimostri un concreto pregiudizio derivante dalla modifica dell'accusa; rettifiche formali che riducono l'ammontare contestato ma non alterano la descrizione del fatto sono generalmente ritenute irrilevanti.

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