Sentenza n. 4897/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di cittadinanza (-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione competente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato istanza di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno, dopo il preavviso di rigetto, aveva respinto la domanda valorizzando plurime notizie di reato a carico del coniuge convivente, relative a produzione e traffico di stupefacenti, rapina, ricettazione e furto, emerse tra il 2012 e il 2021. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, sostenendo che le vicende penali riguardavano esclusivamente il coniuge, non erano sfociate in condanne, erano risalenti e non potevano essere imputate a lei in ragione del principio di personalità della responsabilità penale e della presunzione di non colpevolezza. Ha inoltre sostenuto che l'amministrazione avrebbe dovuto considerare la propria incensuratezza, la permanenza ultradecennale in Italia e l'integrazione economica e sociale complessiva.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e atto di alta amministrazione, sindacabile soltanto per insufficienza istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza o carenza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella dell'amministrazione. Il requisito della residenza decennale è stato ritenuto soltanto presupposto per presentare la domanda, non fonte di un diritto alla concessione. Il giudice ha ritenuto legittima la valorizzazione del contesto familiare e delle notizie di reato a carico del coniuge convivente, poiché la valutazione amministrativa riguarda anche l'affidabilità e l'integrazione complessiva del richiedente e può considerare i benefici indiretti derivanti ai familiari dall'acquisto della cittadinanza, quali il divieto di espulsione e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari. Il principio di personalità della responsabilità penale è stato giudicato inconferente, poiché il diniego non costituisce una sanzione per fatti commessi dal coniuge, ma una valutazione prognostica sull'opportunità di attribuire lo status civitatis. Le mere notizie di reato possono essere valutate sul piano amministrativo anche in assenza di condanna, trattandosi di un apprezzamento distinto da quello penale e orientato alla prevenzione e alla verifica della futura affidabilità. La pluralità, la gravità e la collocazione temporale delle vicende nel periodo di osservazione sono state ritenute sufficienti a sorreggere il giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione. Le allegazioni relative alla residenza e all'inserimento sociale non sono state considerate idonee a superare tale giudizio, poiché costituiscono presupposti ordinari e non dimostrano uno specifico interesse pubblico alla naturalizzazione. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
La cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
La residenza legale decennale costituisce presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione; l'amministrazione deve svolgere una valutazione discrezionale sull'interesse pubblico, sull'integrazione e sull'affidabilità del richiedente.
art. 10-bis l. 241/1990
La ricorrente ha ricevuto il preavviso di rigetto prima dell'adozione del diniego; il testo non individua una specifica violazione delle garanzie partecipative.
art. 27 Cost.
Il principio di personalità della responsabilità penale e la presunzione di non colpevolezza non impediscono di considerare, in sede amministrativa, le vicende penali di un familiare come elementi del giudizio prognostico sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente, poiché il diniego non ha natura sanzionatoria.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
Il divieto di espulsione dei parenti entro il secondo grado del cittadino italiano è richiamato quale beneficio indiretto che può derivare al nucleo familiare dall'acquisto della cittadinanza.
art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 286/1998
La possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari è richiamata quale ulteriore beneficio indiretto collegato all'acquisto della cittadinanza da parte di un familiare.
art. 6 legge n. 91/1992
la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione
La previsione delle condanne ostative all'acquisto della cittadinanza per matrimonio è utilizzata come parametro sistematico per ritenere rilevanti, a fortiori, le notizie relative a reati di analoga gravità nella valutazione discrezionale della naturalizzazione.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
La notizia di reato per produzione e traffico di stupefacenti è considerata, insieme alle altre vicende, elemento rilevante del giudizio prognostico amministrativo.
art. 628 c.p.
Le notizie di reato per rapina e ricettazione sono valorizzate quali elementi indicativi della gravità del contesto familiare esaminato dall'amministrazione.
art. 624 c.p.
La notizia di reato per furto è valutata unitamente alle altre vicende nell'ambito del giudizio globale di affidabilità.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, è un atto discrezionale di alta amministrazione: la residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda e non attribuisce un diritto alla concessione.
- Il diniego di cittadinanza può fondarsi anche su mere notizie di reato, non sfociate in condanna, quando siano valutate come elementi di un giudizio amministrativo prognostico sull'affidabilità, sull'assimilazione dei valori fondamentali e sulla futura integrazione del richiedente; tale valutazione è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'amministrazione può considerare, in una prospettiva globale, il contesto familiare stabile del richiedente e le vicende penali del coniuge convivente, senza violare il principio di personalità della responsabilità penale, poiché tale valutazione non ha natura sanzionatoria.
- La motivazione del diniego deve essere calibrata sullo stadio del procedimento penale, sulla natura e gravità dei reati e sulla loro distanza temporale dalla domanda; la pluralità di notizie di reato relative a fatti gravi, collocate nel periodo di osservazione, può sorreggere il diniego anche in assenza di condanne.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione ministeriale in materia di cittadinanza è estrinseco e non sostitutivo: sono verificabili l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti, la logicità, la coerenza, la ragionevolezza e la proporzionalità della motivazione, ma non il merito della prognosi amministrativa.
- Nella valutazione della naturalizzazione, l'amministrazione può applicare criteri di cautela e precauzione, considerando prevalente l'interesse pubblico alla tutela dei valori fondamentali della convivenza sociale quando sussistano elementi concreti di possibile inaffidabilità del richiedente.
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