Cassazione Civile, Ordinanza n. 10849/2023 del 24/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
Alcuni creditori, ammessi al passivo di un fallimento, avevano chiesto l’equa riparazione per la irragionevole durata della procedura presupposta. La Corte d’appello di Napoli aveva accolto la domanda e liquidato importi differenziati, parametrando l’indennizzo alla durata eccedente il termine ragionevole e riducendolo in parte ex art. 2, comma 3, l. n. 89 del 2001. Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) tardività della domanda Pinto, sostenendo che per il fallimento iniziato prima delle riforme del 2006 e del 2007 il termine semestrale decorresse dalla definitività del decreto di chiusura e che, nel caso concreto, il ricorso era stato depositato oltre il termine; 2) omessa motivazione su un fatto decisivo, cioè la consapevolezza dei creditori circa la totale incapienza dell’attivo dopo i primi riparti parziali, circostanza che avrebbe escluso il danno; 3) motivazione apparente e violazione dell’art. 111 Cost., contestando i criteri di quantificazione dell’indennizzo, ritenuti fondati su un solo parametro e non sul grado di complessità della procedura, sul comportamento delle parti e sui tempi delle aste deserte; 4) violazione dell’art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), l. n. 89 del 2001, assumendo che l’indennizzo fosse sproporzionato rispetto ai crediti originari e che dovesse farsi riferimento al credito residuo eventualmente accertato e non alla somma originariamente ammessa al passivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, perché la domanda di equa riparazione era tempestiva alla luce del principio secondo cui, per i fallimenti non soggetti alle riforme richiamate, il termine semestrale decorre dalla definitività del decreto di chiusura, individuata, se non comunicato, nel decorso dell’anno dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 327 c.p.c.; inoltre ha rilevato che non era stato considerato nemmeno il periodo di sospensione dei termini processuali disposto per l’emergenza sanitaria. Sul danno ha ribadito che l’ammissione al passivo integra di regola il presupposto per ritenere sussistente il danno non patrimoniale, salvo circostanze particolari che lo escludano. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la motivazione della Corte d’appello era effettivamente intelligibile e la censura mirava, in sostanza, a una diversa valutazione del merito e della motivazione, non consentita nei limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. Infine ha dichiarato inammissibile il quarto motivo: da un lato ha richiamato la regola già affermata sulla irrilevanza della mera consapevolezza dell’incapienza dopo i riparti parziali; dall’altro ha osservato che il limite massimo dell’indennizzo è il valore della causa o, se inferiore, il diritto accertato dal giudice, e che la censura sul riferimento al credito residuo era nuova, oltre che implicante accertamenti di fatto non dedotti in modo autosufficiente.
Norme richiamate
artt. 26 e 119 legge fallimentare
Per i fallimenti anteriori alle riforme del 2006 e del 2007, la decorrenza del termine per la domanda di equa riparazione va collegata alla definitività del decreto di chiusura del fallimento, secondo il regime intertemporale richiamato dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 4 l. n. 89 del 2001
Il termine di decadenza semestrale per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività del provvedimento conclusivo della procedura presupposta.
art. 2, comma 3, l. n. 89 del 2001
L’indennizzo non può superare il valore della causa o, se inferiore, il diritto accertato dal giudice; la Corte richiama tale limite per escludere la sproporzione denunciata dal Ministero.
art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), l. n. 89 del 2001
La consapevolezza della infondatezza delle proprie domande o difese esclude l’indennizzo, ma tale previsione non è assimilabile alla posizione del creditore ammesso al passivo e rimasto insoddisfatto per incapienza dell’attivo.
art. 2056 c.c.
È richiamato quale criterio utilizzato dalla Corte d’appello per la quantificazione equitativa del danno.
art. 111 Cost.
La censura sul vizio di motivazione è scrutinabile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; non è ammessa una critica alla mera sufficienza della motivazione.
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. n. 27 del 2020
Ha sospeso il decorso dei termini processuali nel periodo emergenziale indicato, con rilievo anche ai fini della tempestività della domanda.
art. 327 c.p.c.
In mancanza di comunicazione del decreto di chiusura, la sua definitività si identifica con il decorso del termine lungo di un anno dalla pubblicazione.
Massime di principio
- Nella domanda di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare anteriore alle riforme del 2006 e del 2007, il termine semestrale di decadenza decorre dalla definitività del decreto di chiusura, e se il decreto non è comunicato tale definitività coincide con il decorso del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
- La sospensione dei termini processuali disposta per l’emergenza sanitaria deve essere computata anche ai fini della tempestività della domanda di equa riparazione.
- L’ammissione del creditore al passivo fallimentare vale, di regola, come indice sufficiente della fondatezza della pretesa e consente di presumere il danno non patrimoniale da irragionevole durata, salvo specifiche circostanze idonee a escluderlo.
- La mera consapevolezza del creditore circa l’incapienza dell’attivo o l’insoddisfazione parziale del credito non equivale, di per sé, a infondatezza originaria o sopravvenuta della pretesa ai sensi dell’art. 2, comma 2-quinquies, l. n. 89 del 2001.
- In cassazione, il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o della sufficienza della motivazione.
- Una questione nuova, che presupponga accertamenti di fatto non risultanti dalla sentenza impugnata, è inammissibile in cassazione se il ricorrente non indica specificamente di averla dedotta nel giudizio di merito e in quale atto difensivo lo abbia fatto.
- Ai fini del limite massimo dell’indennizzo Pinto, rileva il valore della causa o, se inferiore, il diritto accertato dal giudice, non potendo pretendersi una riduzione dell’indennizzo solo perché esso rappresenta una percentuale elevata del credito originario.
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