Cassazione Civile, Ordinanza n. 33320/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per l’anno d’imposta 2014, con recupero di un minor credito IRES di euro 11.257, oltre interessi e sanzioni. Il recupero riguardava la fruizione della c.d. Tremonti ambiente in relazione all’acquisizione di un impianto fotovoltaico che aveva già beneficiato della tariffa incentivante del Conto energia. La società, inizialmente incerta sulla cumulabilità tra i due benefici, non aveva applicato subito l’agevolazione; dopo un chiarimento ministeriale, aveva fatto redigere una perizia tecnica e aveva riliquidato le dichiarazioni, presentando istanze di rimborso per gli anni 2011-2013 e dichiarazioni integrative per il 2014-2015. La cartella opposta concerneva il controllo sulla dichiarazione integrativa relativa al 2014. In primo grado la CTP respingeva il ricorso della società, mentre in appello la decisione veniva riformata. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva violazione degli artt. 2 e 15 d.lgs. n. 218/1997, sostenendo che la definizione in acquiescenza dell’accertamento per il 2011 impedisse di rimettere in discussione l’investimento agevolabile e rendesse inammissibili le impugnazioni/richieste incompatibili con l’accordo; con il secondo deduceva nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000 e 2697 c.c., contestando che la CTR avesse apoditticamente ritenuto provata la spettanza dell’agevolazione senza motivare sulle eccezioni dell’Ufficio, in particolare sul metodo di calcolo dei sovraccosti e sulla prova del costo delle immobilizzazioni materiali per gli investimenti ambientali, con possibile duplicazione di ammortamenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la definizione in acquiescenza o con effetti analoghi all’accertamento con adesione vincoli le parti solo per il periodo d’imposta oggetto dell’accordo e non sia estendibile ad annualità diverse; ha invece accolto il secondo motivo nei limiti del vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza d’appello non aveva specificamente affrontato, nel caso concreto, la questione del criterio di calcolo dei sovraccosti e della possibile duplicazione degli ammortamenti, limitandosi a formule generiche. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per l’Umbria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con i motivi di ricorso.
art. 360 n. 4 c.p.c.
È richiamato per la dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
La sua violazione è invocata per censurare l’omessa pronuncia della sentenza d’appello su specifiche eccezioni dell’Ufficio.
art. 2 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Richiamato in tema di accertamento con adesione e degli effetti della definizione concordata.
art. 15 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Richiamato per sostenere che l’acquiescenza produce effetti analoghi alla definizione concordata.
art. 6, commi 13-19, legge 23 dicembre 2000, n. 388
È la disciplina della c.d. Tremonti ambiente, oggetto del recupero fiscale e della lite sulla spettanza dell’agevolazione.
art. 2697 c.c.
È richiamato in relazione alla ripartizione dell’onere della prova sulla spettanza dell’agevolazione e sulla quantificazione dei costi agevolabili.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
È indicato come base della dichiarazione integrativa presentata dalla contribuente per annualità successive.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È la norma che sorregge il controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella di pagamento.
Massime di principio
- La definizione in acquiescenza o con accertamento con adesione produce effetti vincolanti solo per il periodo d’imposta espressamente oggetto dell’accordo o della definizione, e non si estende automaticamente ad annualità diverse.
- Tale definizione, pur avendo natura di accordo di diritto pubblico e non di transazione civilistica, impedisce al contribuente di rimettere in discussione quanto definitivamente concordato per il periodo coperto dall’accordo.
- Quando è dedotto un vizio di motivazione apparente, la sentenza è cassabile solo se manca il "minimo costituzionale" della motivazione, ossia un effettivo percorso argomentativo che consenta di comprendere la decisione sul punto controverso.
- In materia di agevolazioni fiscali la decisione di merito deve confrontarsi specificamente con le questioni tecniche controverse, come il criterio di calcolo dei costi agevolabili e l’eventuale duplicazione di componenti contabilmente rilevanti; formule generiche non sono sufficienti.
- L’omessa considerazione di una specifica eccezione sul metodo di calcolo o sulla prova del costo agevolabile integra un vizio della motivazione che può condurre alla cassazione con rinvio per nuovo esame di fatto.
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