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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5719/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per furto aggravato di energia elettrica deducendo tre motivi: 1) violazione dell'art. 191 c.p.p. e inutilizzabilita' delle prove raccolte direttamente dalla persona offesa e da un elettricista privato senza intervento della polizia giudiziaria o tecnici ENEL; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova, con riferimento agli artt. 192 e 546 c.p.p., lamentando in particolare una lettura errata della testimonianza di Roberto Indino (che avrebbe indicato allacci anomali anche in altri box) e la valutazione delle fatture ENEL prodotte dal ricorrente; 3) violazione dell'art. 533 c.p.p. in relazione al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio e mancata esclusione di possibili ipotesi alternative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi e terzi motivi fossero, di fatto, un tentativo di riconsiderare i fatti e le valutazioni di merito, materia dalla quale la Cassazione e' esclusa; ha confermato che la prova acquisita tramite la persona offesa e il tecnico privato non e' per principio inutilizzabile e che il giudice di merito ha dato motivazione adeguata sulle contraddizioni e sulle alternative prospettate. La Corte ha inoltre richiamato la costante giurisprudenza secondo cui chi si avvale consapevolmente di un allaccio abusivo di terzi puo' essere ritenuto autore del furto aggravato (anche per la circostanza aggravante della violenza sulle cose). Conseguentemente il provvedimento impugnato (conferma della condanna a 6 mesi di reclusione e 160 euro di multa e al risarcimento del danno) rimane efficace; la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Il Collegio ha ritenuto che l'acquisizione di elementi di prova anche mediante attivita' private (es. verifica e consulenza dell'offeso o di tecnico privato) non comporti di per se' inutilizzabilita', trattandosi di materia soggetta al libero convincimento del giudice e non a criteri probatori 'legali'.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferimento al vizio di motivazione: la Corte ha precisato che la contestazione deve incidere sull'ossatura essenziale del giudizio per integrare motivo di legittimita', altrimenti la mera diversa valutazione di merito non e' rilevante in Cassazione.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Citato nell'ambito delle censure sulla motivazione e sulla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello abbia adeguatamente risposto alle obiezioni difensive.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio: la Corte ha ribadito che la regola impone motivazione adeguata ma che la violazione rileva in sede di legittimita' solo se determina manifesta illogicita' e decisivita' della motivazione.

  • art. 625 cod. pen. (n. 2, aggravante della violenza sulle cose)

    La Corte ha interpretato l'aggravante come applicabile anche quando l'allacciamento abusivo e' realizzato materialmente da terzi, se il beneficiario ha consapevolezza o e' colpevole per negligenza: l'uso consapevole dell'energia sottratta costituisce 'impossessamento' rilevante.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma usata per disporre la condanna per le spese e per l'obbligo di corresponsione alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, valutando anche profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • La Cassazione non puo' rimettere in discussione la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito: i motivi che sostanzialmente chiedono la 'rilettura' delle prove sono inammissibili.
  • L'acquisizione di riscontri tecnici o verifiche operate da privati (persona offesa o tecnico) non e' automaticamente inutilizzabile; il giudice valuta liberamente la loro attendibilita' e rilevanza alla luce del quadro probatorio.
  • Perche' la violazione del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sia rilevante in Cassazione occorre dimostrare una manifesta illogicita' o incompletezza decisiva della motivazione, non mere supposizioni o alternative congetturali.
  • Chi si avvale consapevolmente di un allaccio abusivo realizzato da terzi puo' essere ritenuto responsabile del furto di energia elettrica e dell'aggravante della violenza sulle cose, salvo che emerga che la consapevolezza o l'elemento soggettivo manchino realmente.
  • La prova di pagamenti regolari delle fatture ENEL non esclude automaticamente la responsabilita' per furto di energia: la continuità di pagamento non prova che l'energia non sia stata illecitamente fruita.

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