Sentenza del 13/10/2020 n. 2960 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Vizi dell'atto - Impugnazione - Preventiva iscrizione ipotecaria.(prima massima) Processo tributario - Ruolo - Titolo esecutivo - Contestazione dei crediti. .(seconda massima)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria chiedendo l'annullamento per vizi relativi alle cartelle di pagamento già notificate; contestazione della validità dei crediti posti a ruolo e dell'esecutorietà del ruolo
La decisione
il giudice ha rigettato l'impugnazione nella parte in cui il contribuente contestava, tramite la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria, vizi inerenti alle cartelle già notificate: ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/92 ogni atto impugnabile può essere gravato solo per i propri vizi, salvo il caso degli atti presupposti non notificati. Inoltre è stato affermato che il ruolo costituisce titolo esecutivo che legittima il concessionario a procedere all'esecuzione forzata e ad atti cautelari/conservativi (inclusa l'iscrizione ipotecaria) dopo il decorso dei 60 giorni dalla notifica della cartella, indipendentemente dalla contestazione dei crediti; l'iscrizione ipotecaria e il relativo preavviso sono atti dell'esecuzione che non richiedono motivazione. Conseguenza pratica: l'impugnazione della preventiva iscrizione ipotecaria non è ammissibile per far valere vizi delle cartelle già notificate e il ruolo mantiene efficacia esecutiva anche se i crediti sono contestati
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992, art. 19 comma 3
ogni atto impugnabile puo' essere oggetto di gravame solo per vizi propri; eccezione per gli atti presupposti non notificati
d.lgs. n. 546/1992, art. 49
il ruolo e' qualificato titolo esecutivo che consente al concessionario di procedere all'esecuzione forzata decorsi i termini previsti
d.lgs. n. 546/1992, art. 50
consente l'adozione di misure cautelari e conservative da parte del concessionario; l'iscrizione ipotecaria e il preavviso sono atti dell'esecuzione che non richiedono motivazione
Massime di principio
- Un atto di preavviso di iscrizione ipotecaria non puo' essere impugnato per far valere vizi degli atti che lo hanno preceduto se questi ultimi sono gia' stati notificati: l'impugnazione deve riguardare i vizi propri dell'atto impugnato
- Se si intende contestare vizi di una cartella di pagamento, l'atto da impugnare e' la cartella stessa entro i termini e modi previsti; non e' efficace impugnare successivamente il preavviso di iscrizione ipotecaria per ottenere l'annullamento delle cartelle gia' notificate
- Il ruolo, decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, costituisce titolo esecutivo valido per promuovere esecuzione forzata e misure conservative anche se il contribuente ha contestato i crediti: la mera contestazione non sospende automaticamente l'esecutorieta' del ruolo
- L'iscrizione ipotecaria e il relativo preavviso sono atti esecutivi di natura conservativa che non richiedono una motivazione sostanziale; per contrastarli occorre dimostrare vizi formali o l'assenza del presupposto quando questo non sia stato notificato
- Guidance pratica: per tutelarsi in situazioni analoghe il contribuente dovrebbe: 1) impugnare tempestivamente la cartella di pagamento se ritiene illegittimi i crediti; 2) valutare misure cautelari solo quando legittimamente previste; 3) se la notifica degli atti presupposti non e' avvenuta, contestare la preventiva iscrizione ipotecaria facendo valere tale specifico vizio
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