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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03071/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (opponenti)

La controversia

Un tribunale aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da due debitori nei confronti del creditore originario per un importo di euro 36.010,81. In appello gli opponenti avevano sostenuto che l'opposizione fosse stata proposta tempestivamente, perché il decreto ingiuntivo era stato notificato il 25.7.2013 e l'atto di opposizione era stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 17.10.2013, entro il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c., tenendo conto anche della sospensione feriale dei termini allora vigente. La corte d'appello aveva però ritenuto non provata la tempestività, valorizzando il mancato deposito del fascicolo di primo grado e la tardiva notifica dell'opposizione al domicilio eletto della parte opposta. Con il ricorso per cassazione, i ricorrenti hanno dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la data della notifica dell'opposizione risultava anche dal fascicolo della controparte, in particolare dalla copia notificata dell'atto di citazione in opposizione; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 347, 641 e 645 c.p.c., per non avere la corte territoriale applicato il principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la prova della tempestività può desumersi anche dai documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenuti congiuntamente fondati. Ha affermato che la tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo può essere verificata anche mediante l'esame della copia notificata della citazione presente nel fascicolo della parte opposta e che la prova del momento di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario può essere desunta dal timbro apposto sull'atto, recante numero cronologico e data, salvo contestazione della sua veridicità tramite querela di falso. Poiché nel caso concreto il timbro non era stato contestato e riportava la data 17.10.2013, la Corte ha ritenuto dimostrata la tempestività dell'opposizione, proposta entro il termine applicabile considerando la sospensione feriale vigente ratione temporis. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 641 c.p.c.

    il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo decorre dalla notificazione del decreto e la sua osservanza può essere provata anche con documenti acquisiti al processo, non essendo richiesta a pena di improcedibilità la produzione della copia notificata del decreto opposto.

  • art. 645 c.p.c.

    disciplina l'opposizione a decreto ingiuntivo; la Corte ne esclude l'assimilazione alle impugnazioni ai fini della prova documentale della tempestività.

  • art. 347 c.p.c.

    richiamato per la disciplina del deposito e della produzione in appello, ma ritenuto non ostativo all'utilizzo di documenti presenti nel fascicolo di controparte per verificare la tempestività dell'opposizione.

  • art. 1 L. 742/1969

    nella versione applicabile ratione temporis, prevedeva una sospensione feriale dei termini più ampia di quella successivamente modificata dal d.l. 132/2014.

  • art. 116 d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229

    il registro cronologico tenuto dall'ufficiale giudiziario fa fede fino a querela di falso, sicché il timbro recante data e numero cronologico è idoneo a provare la consegna dell'atto per la notifica se non specificamente contestato.

  • d.l. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014

    ha modificato la durata della sospensione feriale dei termini, ma la modifica non si applicava al caso di specie, verificatosi prima della sua efficacia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tempestività dell'opposizione non richiede necessariamente la produzione della copia notificata del provvedimento opposto da parte dell'opponente, potendo la prova risultare anche da documenti prodotti dalla controparte o comunque già acquisiti al processo.
  • La data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, rilevante per il notificante ai fini del rispetto del termine, può essere provata dal timbro apposto sull'atto, purché non sia specificamente contestata la conformità al vero delle risultanze desumibili dal timbro stesso.
  • L'opposizione a decreto ingiuntivo non va trattata, ai fini della prova della tempestività, come un mezzo di impugnazione soggetto a rigide preclusioni documentali, poiché la disciplina applicabile consente una verifica processuale complessiva degli atti presenti in causa.
  • Per stabilire se il termine di opposizione sia stato rispettato occorre considerare la disciplina della sospensione feriale dei termini vigente nel momento in cui la notificazione è avvenuta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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