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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01839/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stato)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena ai sensi del patteggiamento per il reato di evasione. Ha dedotto la violazione dell'art. 129 c.p.p., lamentando l'omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento. Successivamente era stata formulata rinuncia al ricorso da parte del difensore, ma la Corte ha rilevato che tale rinuncia era inefficace perché sottoscritta dal solo difensore e non dall'imputato né da un procuratore speciale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto avverso una sentenza di patteggiamento con motivi non consentiti dalla legge. In particolare ha ricordato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., l'impugnazione della sentenza di applicazione della pena è ammessa solo per le tassative ipotesi di violazione di legge previste dalla norma, e non anche per denunciare l'omessa valutazione ex art. 129 c.p.p. La successiva rinuncia non è stata considerata efficace per difetto di procura speciale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Indica il reato oggetto della sentenza di patteggiamento, cioè evasione.

  • art. 129 c.p.p.

    La doglianza difensiva era fondata sulla mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento immediato; la Corte afferma che tale censura non è proponibile nel ricorso contro patteggiamento nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la trattazione de plano dell'impugnazione quando questa debba essere dichiarata inammissibile.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste.

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    È la legge che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non priva di colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso nei soli casi tassativamente previsti dalla legge; non è consentito proporre censure che mirino a sindacare l'omessa verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. oltre i limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione è inefficace se non proviene personalmente dall'imputato o da un procuratore speciale munito di idonea procura; la sola sottoscrizione del difensore non è sufficiente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni non imputabili a causa non colpevole del ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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