Cassazione Penale, Ordinanza n. 04109/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando di fatto la statuizione di responsabilità per truffa già resa in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che ne aveva affermato la responsabilità per truffa. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato, sostenendo che la sentenza impugnata non avesse correttamente valorizzato gli elementi probatori posti a base dell'affermazione di colpevolezza. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva spiegato in modo logicamente corretto le ragioni del proprio convincimento, evidenziando plurimi elementi da cui desumere che l'intento dell'imputato fosse sin dall'inizio quello di ottenere il bene senza pagarlo, e che la motivazione fosse immune dai vizi dedotti.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
La Corte considera integrato il reato di truffa quando dagli elementi fattuali risulta che l'agente avesse sin dall'inizio l'intento di ottenere il bene senza eseguirne il pagamento.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è manifestamente infondato il motivo che si limita a denunciare vizi di motivazione, senza confrontarsi in modo specifico con la ricostruzione logicamente argomentata operata dal giudice di merito.
- Ai fini della truffa, è decisivo che dagli elementi acquisiti emerga che l'agente abbia agito ab origine con l'intento di conseguire il bene senza corrispondere il prezzo, così integrando l'artificio o raggiro e l'induzione in errore della controparte.
- Quando la sentenza di merito ha fornito una motivazione coerente e basata su plurimi elementi indiziari, la censura di manifesta illogicità non può essere accolta se non evidenzia reali fratture logiche della decisione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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