Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1686/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della D.G.R. della Lombardia n. XI/2228 in data 22 aprile 2024, recante “Ulteriori indicazioni in tema di negoziazione sanitaria in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31/01/2024”, nella parte in cui, quanto alla modalità di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, stabilisce che esso sia “pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); - nonché di tutti gli atti a detta deliberazione preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi, fra cui, specificamente: i) la deliberazione di ATS Milano di approvazione del contratto anno 2024, nonché il relativo contratto anno 2024, sottoscritto con riserva dalla ricorrente (doc.2), nella parte in cui vengono riprodotte e/o richiamate le suddette impugnate disposizioni regionali di cui alla DGR n. XII/2228/2024; ii) la deliberazione di ATS Bergamo di approvazione del contratto anno 2024, nonché il relativo contratto anno 2024, sottoscritto con riserva dalla ricorrente (doc. 2 bis), nella parte in cui vengono riprodotte e/o richiamate le suddette impugnate disposizioni regionali di cui alla DGR n. XII/2228/2024; B) per quanto riguarda il primo atto di motivi aggiunti: - in via principale: della D.G.R. Lombardia n. XII/2966 in data 5 agosto 2024 (cfr. doc. 4), recante “Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024”, nelle parti in cui, al punto 12 “NEGOZIAZIONE SANITARIA” dell’Allegato 2 “Polo Ospedaliero”: i) al punto 12.2 “PRESTAZIONI AMBULATORIALI” “richiama la DGR 2228/24 che prevede che “il valore del budget di struttura per l’anno 2024, dedicato alle attività di specialistica ambulatoriale, sarà calcolato come il valore del contratto 2023 stipulato entro il 30.06.2023”, per precisare che l’incremento dell’1% al netto delle risorse non storicizzabili indicato nella DGR 1827/24 verrà utilizzato anche per non applicare le regressioni tariffarie sulle prestazioni aggiuntive rispetto al 2022 che verranno finanziati oltre al 106% e fino al 110%”; ii) al punto12.1 “ATTIVITA’ DI RICOVERO E CURA” dispone che, con riguardo al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione, sarà possibile ottenere un incremento, ma solo fino al 10%; - in via incidentale, per quant’occorrer possa: della D.G.R. Lombardia n. XII/1827 in data 31 gennaio 2024 e della D.G.R. Lombardia n. XII/2228 in data 22 aprile 2024, ove intese nel senso di prescrivere implicitamente che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale.

Giustizia amministrativa202401736

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali di programmazione sanitaria e atti applicativi relativi alla determinazione del budget 2024 per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, titolare di contratti con le ATS territorialmente competenti per l'erogazione di prestazioni sanitarie nell'ambito del servizio sanitario regionale, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XI/2228 del 22 aprile 2024, nella parte in cui determinava il budget 2024 per la specialistica ambulatoriale in misura pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023, al netto delle rimodulazioni non storicizzabili, nonché i contratti e gli atti applicativi adottati dalle ATS. Con motivi aggiunti ha impugnato ulteriori previsioni della D.G.R. n. XII/2966 del 5 agosto 2024, riguardanti l'utilizzo dell'incremento dell'1% delle risorse, l'applicazione delle regressioni tariffarie e il limite all'incremento del sotto-budget per le prestazioni di ricovero e cura rese a favore di cittadini fuori regione. Ha inoltre dedotto, in via incidentale, l'illegittimità delle D.G.R. nn. XII/1827 e XII/2228 ove interpretate nel senso di prevedere la riduzione del budget annuale per il mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile. La Regione si è costituita con atto di mera forma; le ATS e l'altro soggetto indicato in epigrafe non si sono costituiti. In vista della trattazione fissata ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse, il difensore della ricorrente ha dichiarato in udienza che è venuto meno l'interesse alla decisione nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure formulate contro gli atti di programmazione sanitaria e i relativi atti applicativi. La decisione è fondata sulla dichiarazione resa dal difensore della ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla definizione della controversia. Le spese sono state compensate, in ragione della definizione in rito e del limitato svolgimento dell'attività difensiva della resistente.

Norme richiamate

  • art. 72-bis, comma 1, c.p.a.

    ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione

    La disposizione è stata utilizzata per fissare la trattazione della causa ai fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione.

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, come indicato nell'epigrafe.

Massime di principio

  • Quando, prima della decisione, il ricorrente dichiara che è venuto meno l'interesse alla definizione nel merito della controversia, il giudice amministrativo deve dichiarare improcedibili il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse determina una definizione in rito senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla definizione in rito della controversia e dal limitato svolgimento dell'attività difensiva della parte resistente.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.