Sentenza del 24/01/2022 n. 2030 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il silenzio-rifiuto alla istanza di rimborso IRAP per gli anni 2004, 2005 e 2006 e la cartella di pagamento con interessi e sanzioni per IRAP dovuta per il 2006. Sosteneva che l'attività degli infermieri era esercitata individualmente presso strutture terze (ricovero/cure), che l'immobile in locazione era utilizzato solo come deposito/ufficio non strumentale all'attività e che le collaborazioni erano occasionali, per cui il reddito derivava esclusivamente dalla professionalità dei singoli e non sussisteva autonoma organizzazione soggetta a IRAP.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio consolidato secondo cui l'esercizio in forma associata di una professione liberale costituisce di per sé presunzione dell'esistenza di un'autonoma organizzazione ai fini IRAP (salvo prova contraria). La decisione di merito (Commissione tributaria regionale) era motivata e ha considerato le dichiarazioni dei redditi 2004-2006, evidenziando spese per ammortamenti (Euro 21.187), spese immobiliari (Euro 4.276), altre spese (Euro 40.400), l'uso di un immobile condiviso con altri professionisti, l'impiego di collaboratori e l'incremento dei ricavi e del numero di associati negli anni (dati riportati nel controricorso: ricavi 2004: Euro 393.503; 2005: Euro 632.231; 2006: Euro 825.079; associati 2004:29; 2005:43; 2006:45). Il contribuente non ha dimostrato che il reddito fosse frutto esclusivo del lavoro personale dei singoli. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2
Definisce il presupposto IRAP; la Corte interpreta che l'esercizio in forma associata costituisce presunzione di autonoma organizzazione ai fini dell'applicazione dell'IRAP, salvo prova contraria del contribuente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Norma sull'ammissibilità e specificità dei motivi d'appello; utilizzata in relazione alla valutazione della correttezza formale dei motivi di impugnazione in grado d'appello.
Codice di procedura civile, art. 115
Principio della non contestazione dei fatti non ripetuti in giudizio dalle parti; la Corte osserva che qui i fatti relativi all'uso dell'immobile e alla sostituibilità non erano pacifici e sono stati esaminati, quindi il principio non impedisce la valutazione probatoria svolta dal giudice di merito.
Codice di procedura civile, artt. 112, 132, 360
art. 112, art. 132, art. 360 c.p.c.
Art.112 e 132 richiamati in relazione all'obbligo di motivazione: la motivazione della sentenza d'appello è ritenuta sufficiente. Art.360 indicato come griglia di impugnazione in Cassazione; la Corte rileva l'uso improprio del ricorso quando richiede rinnovata valutazione del fatto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e 1-bis
Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sez. un. e sez. 5, varie pronunce)
sentenze citate: es. Cass., sez. un., 14 aprile 2016, n. 7371; Cass., sez. 5, 28 nov. 2014, n. 25313; Cass., 25238/2017; Cass., 31 ott. 2018, n. 27843; Cass., 26 nov. 2019, n. 30873; ecc.
La Corte richiama e applica il principio consolidato che l'esercizio della professione in forma associata presuppone, di regola, autonoma organizzazione e quindi assoggettabilità a IRAP, con la sola eccezione motivata della medicina di gruppo; spetta al contribuente fornire prova contraria.
Massime di principio
- L'esercizio in forma associata di una professione liberale presuppone, di norma, l'esistenza di un'autonoma organizzazione ai fini IRAP; questa è una presunzione che grava sul contribuente l'onere di superare.
- Per vincere la presunzione è necessario provare che il reddito dell'associazione derivi esclusivamente dalla professionalità individuale dei singoli e che l'organizzazione collettiva non abbia inciso sulla produzione del reddito.
- Elementi quali spese per ammortamenti, spese immobiliari, impiego continuativo di collaboratori, uso di uno studio comune e l'entità di ricavi e numero di associati sono indizi rilevanti per dimostrare l'esistenza di organizzazione autonoma.
- L'utilizzo dell'immobile come deposito o ufficio di piccola entità non è, di per sé, decisivo a sfavore della qualificazione come autonoma organizzazione se complessivamente emergono elementi organizzativi e gestionali collegati alla forma associata.
- Sul piano processuale, le doglianze circa omessa o insufficiente motivazione sono valutate restrittivamente: il giudice di appello deve motivare le ragioni di fatto e diritto; la Cassazione non ammette una nuova valutazione globale degli elementi di fatto ma verifica la legittimità della motivazione.
- Il principio della non contestazione (art.115 c.p.c.) opera solo se i fatti rilevanti non sono stati oggetto di contrasto processuale; se il giudice di merito ha esaminato e motivato, la doglianza è inefficace.
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