Cassazione Civile, Ordinanza n. 35018/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitori)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un istituto di credito, poi proseguita dalla società cessionaria/procuratrice, per far dichiarare inefficace nei propri confronti un atto del 22 gennaio 2007 con cui un coniuge aveva donato alla moglie metà dell'usufrutto di due immobili e i coniugi avevano poi venduto la nuda proprietà degli stessi immobili al futuro genero. Il tribunale aveva respinto la domanda; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non provati i presupposti dell'azione pauliana, in particolare eventus damni e consilium fraudis, e aveva anche escluso la simulazione dedotta in subordine. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: (1) violazione delle norme sul processo di appello e del contraddittorio, sostenendo che la corte territoriale avrebbe mal valutato il deposito di sentenze su cui si fondava la prova del credito e avrebbe erroneamente ammesso una memoria di replica depositata senza comparsa conclusionale; (2) violazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 2901 c.c., con una lunga censura che mirava a dimostrare l'esistenza del credito, l'eventus damni e il consilium fraudis, contestando la valutazione delle prove e la rilevanza di varie sentenze e dati contabili; (3) omesso esame di fatti decisivi relativi all'esistenza del credito; (4) violazione degli artt. 1414 ss. c.c. in relazione alla domanda di simulazione, assumendo che i giudici avessero trascurato elementi indiziari e testimoniali; (5) violazione delle norme sulle spese di lite e del d.m. 55/2014, oltre a una censura sulla legittimazione a percepire le spese in presenza di una precedente dichiarazione di fallimento. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o prive di interesse le censure che cercavano di ottenere una rivalutazione del merito o che non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata; in particolare ha ribadito che la memoria di replica è ammissibile anche se non sia stata depositata la comparsa conclusionale, e che la decisione di merito si fondava soprattutto sull'insussistenza di eventus damni e consilium fraudis, non sull'accertamento del credito. Quanto alla domanda sulle spese, ha confermato il diritto del convenuto fallito alla rifusione, richiamando la giurisprudenza sulla limitazione degli effetti della perdita di capacità processuale alla massa dei creditori. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili o comunque infondate le censure dirette a contestare l'accertamento di merito sulla revocatoria e sulla simulazione, perché non coglievano la reale ratio della sentenza impugnata o tendevano a ottenere un terzo giudizio di merito. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della corte territoriale sull'ammissibilità della memoria di replica e ha confermato la statuizione sulle spese, osservando che il fallimento del convenuto non esclude, in questa ipotesi, la sua legittimazione passiva né il diritto alla rifusione delle spese. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria presuppone la prova dei relativi requisiti; la decisione impugnata è stata confermata perché la corte territoriale ha escluso soprattutto eventus damni e consilium fraudis, rendendo non decisivo l'accertamento del credito ai fini del rigetto.
art. 345 c.p.c.
Non possono essere introdotti in appello nuovi temi di indagine o domande nuove; tuttavia la Corte ha ritenuto che le censure della ricorrente non colpissero la ratio della decisione e si risolvessero in richieste di nuova valutazione del merito.
art. 101 c.p.c.
Il contraddittorio deve essere rispettato, ma la memoria di replica è stata ritenuta ammissibile anche senza il previo deposito della comparsa conclusionale, non essendo il suo esercizio subordinato da una previsione legale.
art. 190 c.p.c.
La replica conclusiva è considerata un atto difensivo autonomamente consentito, non condizionato al deposito della conclusionale.
art. 352 c.p.c.
Richiamato nel motivo, ma la Corte ha escluso che vi fosse una reale violazione delle regole del giudizio d'appello.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente per lamentare una lesione del diritto di difesa; la Corte ha escluso la lesione poiché ha ritenuto legittima la replica e inammissibili le doglianze che miravano al merito.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al giusto processo e al contraddittorio, senza che la censura sia stata accolta.
art. 1414 c.c.
La domanda di simulazione è stata respinta in quanto la ricorrente non ha fornito una critica autosufficiente e ha chiesto una nuova valutazione di merito.
art. 183, sesto comma, c.p.c.
Il ricorrente ha contestato il deposito tardivo di sentenze e documenti; la Corte ha però osservato che, in ogni caso, quelle produzioni non erano decisive rispetto alla ratio decidendi.
art. 2729 c.c.
Citata dalla ricorrente per sostenere che alcuni elementi avrebbero valore di presunzioni semplici; la Corte non ha accolto questa impostazione, ritenendo le censure fattuali e inammissibili.
art. 116 c.p.c.
Invocato per contestare la valutazione delle prove, ma senza successo, poiché la doglianza tendeva a un riesame del merito.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e la corte di merito è stata ritenuta corretta nella condanna alle spese della parte soccombente.
artt. 91 ss. c.p.c.
Richiamati per censurare la liquidazione delle spese; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e in parte non devoluta in appello.
d.m. 55/2014
Invocato per la quantificazione delle spese, ma la censura è stata considerata non specifica e inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2012
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2012
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Le censure sono state ricondotte a violazioni di legge, nullità e omesso esame; tuttavia molte sono state dichiarate inammissibili perché dirette a ottenere una rivalutazione del fatto o prive di interesse.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio e dei fatti di causa.
- Il motivo di ricorso deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda su un certo presupposto e la censura investe un diverso profilo non decisivo, il motivo è privo di interesse e quindi inammissibile.
- Nell'azione revocatoria ordinaria, l'accertamento può essere negato anche solo per insussistenza dell'eventus damni e del consilium fraudis; in tal caso la controversia sul credito non diventa necessariamente decisiva.
- La memoria di replica nel giudizio d'appello è un atto difensivo ammissibile anche se non sia stata depositata la comparsa conclusionale, poiché il suo esercizio non è subordinato a tale adempimento.
- La simulazione non può essere affermata in cassazione sulla base di una mera diversa lettura delle prove; occorre una censura autosufficiente e realmente attinente a un error in iudicando o a un vizio processuale.
- La dichiarazione di fallimento non elimina in assoluto la capacità processuale del fallito, ma la limita nei rapporti con la massa dei creditori; per controversie promosse da singoli creditori il fallito resta legittimato passivamente e può ottenere la rifusione delle spese se vittorioso.
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