Sentenza n. 694/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Veneto, sez. III, n. 1212/2019, pubblicata in data 11 novembre 2019, con cui è stato respinto il ricorso sub R.G 1158/2012, integrato con motivi aggiunti, proposto dalla società Join Water Wellpoint s.r.l., per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Casale Sul Sile (TV) n. 13 del 9 maggio 2012, con la quale è stata disposta la rimozione di macchinari e materiali collocati nell’annesso rustico e nel piazzale antistante, censiti al fg.13, sez. C, mapp. 3A in via San Michele del medesimo Comune, entro il termine massimo di 90 giorni dal suo ricevimento, nonché dell’art. 32 delle n.t.o. del Piano degli Interventi del Comune di Casale sul Sile, e per l’annullamento dell’ordinanza comunale n. 22 del 13 agosto 2012, di diniego dell’istanza di sospensione del termine di esecuzione della precedente ordinanza n. 13/2012 e di assegnazione di una proroga del termine di esecuzione della stessa fino al giorno 8 ottobre 2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza asserita alla sentenza del TAR Veneto n. 1212/2019, mediante mancata esecuzione dell'ordine comunale di rimozione di macchinari, attrezzature e materiali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, eredi di un comproprietario dell'area, hanno agito in ottemperanza sostenendo che la società controinteressata continuasse a utilizzare i terreni per lo stoccaggio di materiali e attrezzature e che il Comune non avesse dato esecuzione all'ordinanza comunale n. 13 del 9 maggio 2012, il cui contenuto era stato ritenuto legittimo dalla sentenza del TAR Veneto n. 1212/2019, passata in giudicato. Hanno chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine al Comune di adottare ogni misura necessaria a far cessare l'attività, la nomina di un commissario ad acta, l'applicazione della penalità di mora e il risarcimento dei danni. Il Comune ha eccepito che la sentenza ottemperanda, essendo di rigetto, non contenesse alcuna statuizione conformativa suscettibile di esecuzione mediante ottemperanza e che l'eventuale obbligo di eseguire l'ordinanza amministrativa non potesse essere fatto valere come obbligo derivante dalla sentenza. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, senza previamente notificare la rinuncia alle altre parti nel termine previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a., poiché la rinuncia manifestata in udienza non era stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e quindi non poteva determinare l'estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a. Il Tribunale ha inoltre esaminato la soccombenza virtuale, rilevando che la domanda sarebbe stata comunque inammissibile. La sentenza ottemperanda aveva infatti respinto il ricorso e i motivi aggiunti della società, limitandosi a ritenere infondate le censure senza imporre all'Amministrazione specifici obblighi suscettibili di esecuzione in ottemperanza. Il rigetto aveva lasciato invariato l'assetto giuridico preesistente e non consentiva di estendere il comando giudiziale fino a ricomprendere l'obbligo del Comune di eseguire l'ordinanza n. 13/2012. Tale obbligo, pur potendo sussistere in capo al Comune in forza dell'ordinanza amministrativa, non poteva essere fatto valere mediante l'ottemperanza alla sentenza di rigetto. I ricorrenti sono stati quindi condannati, in solido, alla rifusione delle spese in favore del Comune, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori; nulla è stato disposto nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.
La rinuncia non notificata nel termine non consente la declaratoria di estinzione per rinuncia; tuttavia la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse può condurre alla declaratoria di improcedibilità ai sensi del comma 4.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 114 c.p.a.
È stato richiamato dai ricorrenti quale fondamento della domanda di penalità di mora, ma la relativa domanda non è stata accolta né esaminata nel merito per l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso manifestata in udienza, se non notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a., non determina l'estinzione del giudizio per rinuncia; se il ricorrente dichiara comunque di non avere più interesse alla decisione, il giudizio può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Una sentenza di rigetto, che si limiti a respingere le censure senza impartire specifici comandi o statuizioni conformative all'Amministrazione, non genera obblighi suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza.
- L'eventuale obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione a un proprio provvedimento non può essere fatto valere mediante l'ottemperanza a una sentenza di rigetto che abbia soltanto confermato indirettamente la legittimità del provvedimento, poiché il giudice dell'ottemperanza non può modificare o ampliare il comando contenuto nel giudicato.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può applicare la regola della soccombenza virtuale e porre le spese a carico della parte che, sulla base dell'esame sommario della domanda, sarebbe risultata soccombente.
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