Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03388/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un medico specializzato, che aveva intrapreso un corso di specializzazione nell'anno accademico 1981/1982, conveniva in giudizio varie amministrazioni statali chiedendo il riconoscimento della somma asseritamente spettantegli o, comunque, il risarcimento del danno per l'inadempimento dello Stato alla disciplina comunitaria in materia di retribuzione/compenso dei medici specializzandi. Il Tribunale rigettava la domanda per intervenuta prescrizione; la Corte d'appello confermava il rigetto. In cassazione il ricorrente deduceva violazione degli artt. 2042 e 1173 c.c., dell'art. 11 preleggi e delle direttive 74/362/CEE e 82/76/CEE, sostenendo che la prescrizione decennale non fosse ancora decorso perché l'inadempimento statale era perdurante, o che comunque il dies a quo dovesse essere fatto decorrere solo dalla legge n. 183 del 2011. Chiedeva inoltre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, domandando se un rimedio fosse effettivo prima della definizione della natura dell'azione, del soggetto passivo e della giurisdizione competente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva/incompleta attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999, perché da quel momento gli aventi diritto avevano la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe adottato ulteriori atti di adempimento. Ha ritenuto irrilevanti le argomentazioni sulla pretesa incertezza circa giurisdizione, natura dell'azione e legittimazione passiva, osservando che la prescrizione non richiede iniziative giudiziali e può essere interrotta anche stragiudizialmente. Ha inoltre giudicato manifestamente infondata l'istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE, escludendo contrasti con il principio di effettività del diritto unionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese, al pagamento di una somma per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2042 c.c.

    richiamato dal ricorrente insieme all'art. 1173 c.c. per fondare la pretesa risarcitoria, ma la Corte non ne accoglie la lettura perché il ricorso è inammissibile sulla prescrizione consolidata

  • art. 1173 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla fonte dell'obbligazione risarcitoria; non incide sulla soluzione, perché la Corte applica il consolidato dies a quo della prescrizione

  • art. 11 preleggi

    invocato per l'interpretazione conforme al diritto unionale; la Corte ritiene non necessario il rinvio alla CGUE e conferma l'orientamento interno

  • direttiva 74/362/CEE

    richiamata come parte della disciplina unionale sull'indennizzo ai medici specializzandi, tardivamente attuata nello Stato italiano

  • direttiva 82/76/CEE

    considerata direttiva riassuntiva delle precedenti e base del diritto al risarcimento da tardiva attuazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360-bis c.p.c., n. 1

    base della declaratoria di inammissibilità, poiché la questione era già risolta da giurisprudenza consolidata

  • L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    indicato come momento dal quale decorre la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria, perché da allora gli interessati avevano certezza della mancata ulteriore attuazione

  • D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    richiamato come atto di tardiva e incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 267 TFUE

    richiamato per l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenuta manifestamente infondata

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato per la condanna a somma per responsabilità aggravata, in ragione della manifesta infondatezza rispetto a orientamento consolidato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

  • L. n. 260 del 1958, art. 4

    richiamato per affermare che l'evocazione di un diverso organo statale, insieme alla Presidenza del Consiglio, integra una mera irregolarità sanabile

  • art. 11 delle preleggi

    richiamato nel motivo come canone interpretativo, ma non idoneo a mutare l'orientamento consolidato

  • art. 267 T.F.U.E.

    sigla equivalente al richiamo all'art. 267 TFUE per il rinvio pregiudiziale

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta attuazione di direttive UE in favore dei medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della L. n. 370 del 1999.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione, non rileva che restino incerte la qualificazione dell'azione, la giurisdizione competente o l'esatta individuazione del soggetto passivo, quando dal quadro normativo e giurisprudenziale il danneggiato possa ragionevolmente percepire la cristallizzazione della lesione e l'inerzia sia interrompibile anche in via stragiudiziale.
  • L'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è manifestamente infondata quando la questione è già coperta da un orientamento interno consolidato e non emerge un reale contrasto con il principio di effettività del diritto unionale.
  • L'evocazione in giudizio, insieme alla Presidenza del Consiglio, di un diverso organo statale non impedisce la regolare instaurazione del contraddittorio quando si tratti di mera irregolarità sanabile; la pretesa interruttiva della prescrizione, però, deve comunque risultare specificamente allegata e riferibile al soggetto effettivamente obbligato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.