Cassazione Penale, Sentenza n. 3548/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario avverso la sentenza della Sezione Terza della Corte di Cassazione dell'8/9/2020 che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi contro la decisione del Tribunale del Riesame di Cosenza che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo su beni riconducibili agli odierni ricorrenti. La difesa ha contestato un errore di fatto della Corte di Cassazione sostenendo che non era mai stata quantificata la presunta erogazione a danno dell'INPS, nonostante fosse stato operato un sequestro per un ingente valore (oltre 250 milioni di euro), e quindi la Corte avrebbe omesso un elemento essenziale.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Il motivo determinante è che il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è esperibile esclusivamente a favore del condannato e unicamente nei confronti di decisioni della Corte di Cassazione che determinano la definitività di una sentenza di condanna; pertanto la via straordinaria non era percorribile nella fattispecie. Le censure relative alla mancata quantificazione del danno sono state ritenute attinenti al merito e non idonee a superare la causa di inammissibilità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso straordinario è previsto esclusivamente a favore del condannato e può riguardare soltanto decisioni della Corte di Cassazione che determinino la definitività di una sentenza di condanna; ne deriva l'inammissibilità quando manchi tale presupposto.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente l'imposizione di somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorsi inammissibili o infondati; è stata applicata per il versamento di euro 3.000 per ciascun ricorrente.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000
Richiamata in relazione al criterio per l'applicazione della sanzione pecuniaria e alla valutazione della colpa nella proposizione di atti processuali; la Corte ha ritenuto non sussistente l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 (Basile); Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020 (D'Ausilio); Sez. 5, n. 1821 del 07/10/2016 (Rotolo); Sez. 6, n. 8714 del 04/12/2012 (Bruno); Sez. 1, n. 47932 del 09/11/2012 (Maddalena)
Costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che conferma la regola interpretativa di art. 625-bis: il rimedio straordinario è riservato al condannato e alle decisioni che rendono definitiva la condanna, senza eccezioni.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è ammissibile solo se proposto dal condannato e avverso decisioni della Corte di Cassazione che determinano la definitività di una sentenza di condanna; non è lo strumento per impugnare decisioni ordinarie o misure cautelari in assenza di tale presupposto.
- Questioni di merito (ad es. mancata quantificazione del presunto danno all'ente) non incidono sull'ammissibilità del ricorso straordinario e devono essere dedotte e valutate nei gradi di merito o nei rimedi propri del caso; non possono sanare la mancanza del presupposto soggettivo/oggettivo del rimedio straordinario.
- Per ottenere la revoca di un sequestro preventivo è necessario ricorrere ai rimedi previsti (tribunale del riesame, impugnazioni ordinarie); il ricorso straordinario è generalmente improprio per istanze riconducibili a misure cautelari quando non sussiste una condanna definitiva.
- Prima di proporre un ricorso potenzialmente inammissibile valutare il rischio di condanna alle spese e l'applicazione delle somme alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); un'analisi preventiva della correttezza della strada impugnatoria è opportuna.
- La mancata presenza di una requisitoria scritta del P.G. presso la Corte di Cassazione non incide sull'ammissibilità del ricorso straordinario; la forma delle conclusioni del P.G. non può sanare i presupposti normativi del rimedio straordinario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3514/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3515/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3516/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3517/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3520/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3523/2022 del 01/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →