Sentenza n. 5170/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l’annullamento della determinazione del 28 settembre 2022, con cui la Commissione centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione di cui all’art. 10 della l. 15 marzo 1991, n. 82 ha deliberato la revoca del programma speciale di protezione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del programma speciale di protezione deliberata dalla Commissione centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione del 28 settembre 2022 con cui la Commissione centrale ha revocato il programma speciale di protezione, deducendo la violazione degli artt. 12 e 13-quater della l. n. 82/1991, abuso di potere, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. Ha sostenuto che la Commissione non avrebbe considerato l’attualità del pericolo derivante dalla collaborazione con la giustizia, la condotta virtuosa tenuta dal 2013 e i pareri asseritamente contrari alla revoca espressi dalla D.D.A. e dalla D.N.A.A. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e l’insufficienza o irragionevolezza della motivazione. Dagli atti risultavano, invece, plurime condotte ritenute incompatibili con gli obblighi del programma: il deferimento per l’indebita percezione del reddito di cittadinanza; il rifiuto di un trasferimento per ragioni di sicurezza; minacce gravi rivolte nei confronti della madre delle figlie; ulteriori comportamenti minacciosi e provocatori verso personale di polizia; irregolarità relative a un terreno e alla detenzione di cani già oggetto di rilievi igienico-sanitari. Il ricorrente ha inoltre invocato condizioni di stress emotivo e ha contestato la valutazione dei pareri delle autorità investigative.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha rigettato. La valutazione sul mantenimento o sulla revoca del programma speciale di protezione rientra nella discrezionalità della Commissione, il cui esercizio è sindacabile solo quanto alla conformità ai presupposti normativi, ai dati di fatto e ai canoni di logica e razionalità. Nel caso concreto la Commissione ha comparato la permanenza del pericolo per il collaboratore e i familiari, l’interesse dello Stato alla collaborazione e la gravità delle condotte poste in essere, tenendo conto anche dell’onerosità organizzativa ed economica del programma e dei rischi per il personale addetto alla protezione. Il Collegio ha ritenuto non manifestamente illogica la conclusione secondo cui le reiterate violazioni degli obblighi di collaborazione avevano compromesso le finalità di tutela e reso incompatibile la permanenza nel programma. La persistenza di una situazione di pericolo non impone il mantenimento della protezione quando il beneficiario violi gli obblighi assunti o ponga in essere condotte idonee a vanificare il programma; la revoca può essere disposta anche indipendentemente dall’accertamento definitivo della responsabilità penale. Le condizioni di stress emotivo non costituiscono elemento scriminante. I pareri della D.D.A. e della D.N.A.A. non sono stati ritenuti favorevoli al ricorrente: le autorità avevano inizialmente rinviato la valutazione all’esito del processo penale e la D.N.A.A. si era poi espressa per la revoca. Il provvedimento è stato giudicato adeguatamente motivato. Il TAR ha compensato le spese di lite e ha revocato l’ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 10 l. 15 marzo 1991, n. 82
Individua la Commissione centrale competente per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione.
art. 12 l. 15 marzo 1991, n. 82
Prevede gli obblighi gravanti sul soggetto ammesso al programma speciale di protezione; la loro inosservanza può giustificare la revoca o la modifica del programma.
art. 13-quater l. 15 marzo 1991, n. 82
È richiamato quale disciplina dei presupposti e delle condizioni della revoca del programma di protezione.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Impone la motivazione del provvedimento; nel caso concreto il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione della revoca.
art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
È la disposizione penale contestata al ricorrente in relazione all’indebito ottenimento del reddito di cittadinanza.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Disciplina lo svolgimento telematico dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme all’art. 10 del regolamento europeo richiamato, il fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della parte.
art. 10 regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.
Massime di principio
- La valutazione sulla permanenza, modifica o revoca di un programma speciale di protezione appartiene alla discrezionalità dell’amministrazione; il sindacato del giudice amministrativo si limita alla verifica del rispetto dei presupposti normativi, dell’esatta rappresentazione dei fatti e dei canoni di logicità e ragionevolezza.
- La persistente esposizione a pericolo del soggetto protetto non rende di per sé illegittima la revoca del programma quando il beneficiario violi gli obblighi assunti o tenga condotte incompatibili con le finalità di protezione.
- La revoca del programma speciale di protezione può essere disposta sulla base dell’inosservanza oggettiva degli obblighi previsti dalla disciplina e dall’atto di impegno, anche indipendentemente dall’accertamento definitivo della responsabilità penale per i fatti contestati.
- Nel valutare la revoca, l’amministrazione deve ponderare la sicurezza del collaboratore e dei familiari, l’interesse pubblico alla collaborazione, la gravità delle condotte del beneficiario, l’impiego di risorse pubbliche e i rischi per il personale incaricato della protezione.
- Il programma speciale di protezione ha natura di contratto ad oggetto pubblico: il beneficiario è tenuto, per tutta la durata del rapporto, a rispettare le prescrizioni imposte e a cooperare secondo buona fede, lealtà e correttezza.
- La motivazione della revoca è sufficiente quando espone le condotte violative, il loro rapporto con gli obblighi del programma e il bilanciamento tra la persistente situazione di pericolo e l’interesse pubblico al mantenimento della protezione.
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