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Sentenza

Sentenza n. 9723/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del d.m. 6 luglio 2022 e del d.m. 6 ottobre 2022 nonché ogni altro atto connesso e consequenziale; - della d.d. Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12 dicembre 2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010; - di ogni altro atto connesso e consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Perhospital s.r.l. il 31 marzo 2023: - della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 1 dell’8 febbraio 2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202303593

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti statali di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018 e atti applicativi della Regione Puglia, successivamente corretti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato, dapprima con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e poi mediante trasposizione in sede giurisdizionale, i provvedimenti statali relativi al payback sanitario per dispositivi medici degli anni 2015-2018, nonché gli atti applicativi adottati dalla Regione Puglia. Con motivi aggiunti aveva impugnato il successivo provvedimento regionale correttivo. In corso di giudizio, dopo le pronunce della Corte costituzionale del 22 luglio 2024, nn. 139 e 140, e l'entrata in vigore dell'art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, la società aveva versato agli enti territoriali la quota ridotta del debito prevista dalla nuova disciplina e aveva chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, riqualificando in tal senso la richiesta della ricorrente di dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il giudice ha rilevato che l'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 collega espressamente la cessazione della materia del contendere alla comunicazione dell'avvenuto versamento da parte della regione, mediante provvedimento pubblicato e comunicato alla segreteria del TAR Lazio. Poiché tale comunicazione regionale non risultava effettuata, non si erano integrati gli specifici presupposti legislativi per la cessazione della materia del contendere. Il versamento effettuato dalla società aveva tuttavia determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., con conseguente improcedibilità. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso; nel caso concreto, la disposizione è stata applicata perché il versamento della quota ridotta del debito aveva eliminato l'interesse della società alla pronuncia sul merito.

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    «l’integrale versamento dell’importo di cui al primo periodo estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti»; «le regioni e le province autonome [...] accertano l’avvenuto versamento [...] determinando la cessazione della materia del contendere»

    La norma estingue l'obbligazione relativa al payback per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali dopo il versamento della quota ridotta; la specifica dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro gli atti regionali e provinciali presuppone però l'accertamento e la comunicazione del versamento da parte della regione o della provincia autonoma.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    La disposizione è richiamata dalla disciplina sopravvenuta per le conseguenze dell'inadempimento delle aziende fornitrici, ma il giudice non ne svolge un'ulteriore interpretazione.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta collega la cessazione della materia del contendere a uno specifico adempimento amministrativo di accertamento e comunicazione, il giudice non può dichiararla in assenza di tale adempimento, anche se la parte afferma di aver eseguito l'obbligazione prevista dalla legge.
  • Il versamento previsto da una disciplina transattiva o agevolativa può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e quindi l'improcedibilità del ricorso, anche quando non ricorrano i presupposti formali per la dichiarazione legislativamente tipizzata di cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta carenza di interesse deve essere dichiarata ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. quando, per effetto di una disciplina successiva e dell'adempimento della parte, non residui un'utilità concreta e attuale nella decisione sul ricorso o sui motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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