Cassazione Civile, Ordinanza n. 24410/2023 del 10/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di pagamento relativo all'accisa dovuta per la destinazione ad autotrazione di quantitativi di GPL formalmente destinati all'uso domestico. Secondo gli accertamenti richiamati, il prodotto sarebbe stato consegnato a soggetti e in luoghi diversi da quelli indicati nella documentazione societaria, senza strutture idonee allo stoccaggio e alla commercializzazione di GPL per uso domestico, con possibile frode fiscale e perdita dell'agevolazione sulle accise. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia. La Corte di cassazione, nel precedente giudizio, aveva accolto il terzo motivo del ricorso dell'Agenzia, ritenendo la sentenza della CTR affetta da motivazione apparente per avere apoditticamente escluso la prova della frode e svalutato la sentenza penale di patteggiamento del legale rappresentante. La società ha quindi proposto revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., deducendo: 1) omessa pronuncia sull'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione accolto; 2) omessa pronuncia e contraddittorietà per mancato rilievo del giudicato interno sulla statuizione di non corrispondenza tra i fatti fiscali e quelli oggetto del processo penale; 3) violazione dell'ordine logico della decisione, sostenendo che la Corte avrebbe dovuto esaminare prima la questione di nullità formale dell'atto impositivo e non la censura di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati tutti e tre i motivi di revocazione. Ha escluso che vi fosse omessa pronuncia sul primo motivo, poiché il motivo accolto nel precedente giudizio era il terzo, non il quarto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non autosufficiente e perché, in ogni caso, la dedotta erronea valutazione del giudicato interno non integra errore di fatto revocatorio ma errore di diritto o di valutazione processuale. Ha dichiarato il terzo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che la censura sulla motivazione apparente della CTR era preliminare e assorbente rispetto alle altre questioni; quindi nessuna svista sull'ordine logico della decisione era ravvisabile. Il ricorso per revocazione è stato pertanto rigettato, con condanna della società alle spese e agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 395, n. 4 c.p.c.
La revocazione della sentenza della Corte di cassazione è ammessa solo per errore percettivo o svista materiale, non per errori di giudizio, di valutazione o di interpretazione delle risultanze processuali.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La nullità denunciata nel precedente ricorso per cassazione era riferita alla motivazione apparente della sentenza di merito.
artt. 111 Cost., 132, comma 1, n. 4 c.p.c., 36, comma 2, nn. 2 e 3, d.lgs. n. 546 del 1992
La motivazione della sentenza tributaria deve essere effettiva e non meramente apparente; la sua carenza determina nullità della decisione.
art. 444 c.p.p.
La sentenza di patteggiamento costituisce elemento di prova utilizzabile dal giudice di merito e può essere valorizzata anche nel processo tributario, salvo adeguata motivazione contraria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sono dovuti gli ulteriori importi previsti a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, ove ne ricorrano i presupposti.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma di inserimento del meccanismo di ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. non può essere utilizzata per contestare l'interpretazione delle risultanze processuali o la valutazione giuridica compiuta dalla Corte, ma solo per un errore di percezione immediato e decisivo su un fatto non controverso.
- L'erronea supposizione dell'esistenza o inesistenza di un giudicato interno non integra errore revocatorio quando richiede attività interpretativa o valutativa degli atti di causa, perché il giudicato ha natura di comando giuridico.
- Quando la censura accolta investe un vizio di motivazione apparente della sentenza di merito, tale vizio è preliminare e assorbente rispetto alle ulteriori questioni di merito o di rito prospettate nel giudizio di legittimità.
- La sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti può essere utilizzata come elemento probatorio nel giudizio tributario; se il giudice intende disconoscerne il valore indiziario deve spiegarne adeguatamente le ragioni.
- In sede di revocazione della sentenza di cassazione è necessario che l'errore denunciato sia decisivo e ricavabile dal solo confronto tra decisione e atti/documenti, senza nuova valutazione del materiale processuale.
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