Cassazione Penale, Sentenza n. 23739/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame (misura cautelare in carcere) relativa a Mario Delija, contestando: 1) omessa o insufficiente motivazione circa la mancata riqualificazione dell'associazione in una ipotesi meno grave (art. 74, comma 6, D.P.R. 309/1990) e sul mancato esame degli elementi per l'applicazione dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; 2) manifesta illogicità nella ritenuta idoneità esclusiva della custodia cautelare in carcere e nell'esclusione di misure alternative (es. domiciliari con controllo elettronico). La difesa sosteneva che gli elementi non giustificavano la qualificazione come associazione né la necessità del carcere.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la valutazione dei gravi indizi: le dichiarazioni dei collaboratori hanno costituito spunto investigativo ma sono state corroborate da attività di osservazione, intercettazioni, riprese video, arresti e sequestri; è emersa elevata numerosità di cessioni in breve periodo, ripartizione di ruoli, uso di 'centralino'/utenze gestite centralmente, disponibilità del 'nascondiglio' e possesso di più telefoni e contabilità da parte del Delija, elementi che hanno giustificato la configurazione di un sodalizio strutturato e la qualificazione contestata. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha motivato il concreto pericolo di reiterazione (presunzione di pericolosità ai sensi dell'art. 275 co.3 c.p.p.), la prosecuzione dell'attività anche dopo arresti e la mancanza di elementi per ritenere adeguate misure meno afflittive. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato come base procedurale per il provvedimento del Tribunale in materia di riesame delle misure cautelari; utilizzato per l'adozione del provvedimento impugnato.
art. 74 D.P.R. 309/1990 (comma 6)
art. 74, co. 6 D.P.R. 309/1990
La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che i fatti, ricorrendo elementi di organizzazione, ripartizione dei compiti, continuità e struttura, escludevano la riqualificazione nella fattispecie più lieve prevista dal comma 6.
art. 73 D.P.R. 309/1990 (comma 5)
art. 73, co. 5 D.P.R. 309/1990
Si è ritenuto che il dato quantitativo sia solo un elemento tra altri (mezzi, modalità, circostanze) per escludere la lieve entità: la strutturalità dell'offerta e le modalità organizzative potrebbero escludere la lieve entità.
art. 275 cod. proc. pen. (comma 3)
Richiamata la presunzione di pericolosità e la possibilità di desumere il concreto e attuale pericolo di reiterazione dalla gravità degli indizi, dalle modalità organizzative e dalla prosecuzione dell'attività nonostante arresti e controlli.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att.
art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza.
Corte costituzionale, n. 186/2000
Citata in tema di liquidazione della somma alla Cassa delle ammende e valutazione della responsabilità del ricorrente in ordine all'inammissibilità.
Giurisprudenza Cassazione (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, 'Mazzelli')
Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Rv. 276976
Ribadito il principio che il controllo di legittimità sulla motivazione del Tribunale del riesame è limitato: la Cassazione verifica la coerenza e la logica della motivazione ma non può sostituirsi al giudice di merito rivedendo il concreto apprezzamento delle emergenze probatorie.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso la motivazione del Tribunale del riesame è limitato alla verifica dell'adeguatezza logica e giuridica della motivazione; non è consentito un sindacato di merito che riconsideri liberamente le valutazioni di fatto.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono costituire spunto investigativo valido purché siano corroborate da riscontri concreti (intercettazioni, servizi di osservazione, riprese video, arresti e sequestri): l'insieme probatorio può risultare idoneo a fondare gravi indizi.
- L'elevato numero di cessioni in un breve arco temporale, la ripartizione di ruoli, l'uso di 'centralino' o utenze gestite centralmente, turni di spaccio e logistica dedicata sono indici rilevanti per configurare una associazione/organizzazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990).
- La scarsa entità quantitativa delle singole cessioni non esclude automaticamente la configurabilità di reati più gravi se i fatti mostrano continuità, strutturalità e organizzazione dell'offerta.
- Per la valutazione delle esigenze cautelari la persistenza dell'attività illecita nonostante arresti e controlli e il ruolo organizzativo del soggetto possono giustificare la custodia cautelare in carcere rispetto a misure meno afflittive.
- Nelle impugnazioni occorre articolare censure specifiche e confrontarsi punto per punto con la motivazione del giudice di merito: censure generiche sono destinate all'inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23717/2025 del 25/06/2025
- Sentenza penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23719/2025 del 25/06/2025
- Sentenza penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23720/2025 del 25/06/2025
- Sentenza penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23722/2025 del 25/06/2025
- Sentenza penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23723/2025 del 25/06/2025
- Sentenza penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23724/2025 del 25/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →