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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25525/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva confermato condannato per ricettazione di un assegno bancario e truffa, sollevando due motivi: (a) violazione di legge (artt. 526 e 191 c.p.p.) per avere la condanna per ricettazione fondato la prova anche su una denuncia di furto acquisita nel fascicolo prima dell'istruttoria, contestandone l'utilizzabilità; (b) vizio di motivazione relativo al mancato riconoscimento dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità) per il capo a), su cui avrebbe depositato una memoria ex art. 121 c.p.p. in immediata vicinanza a una pronuncia della Corte Costituzionale (n.156/2000) che avrebbe inciso sull'ambito di applicazione dell'art.131-bis estendendolo all'art. 648 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura perché la Corte d'appello aveva acquisito altre prove regolarmente utilizzabili (riconoscimento della persona offesa che identificava il ricorrente come acquirente pagante con l'assegno provento di furto; documentazione bancaria che comprovava il mancato incasso dell'assegno perché smarrito o sottratto), dunque l'eventuale inutilizzabilità della denuncia non pregiudicava la decisione. Sul secondo motivo ha rilevato che non risulta in atti l'effettivo invoco dell'art.131-bis in sede di appello né la memoria ex art.121 c.p.p. allegata al ricorso, e comunque la corte territoriale, anche implicitamente, aveva respinto la richiesta considerando i precedenti penali e la non particolare tenuità dell'offesa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 526 c.p.p.

    Riferito dal ricorrente in relazione all'utilizzabilità di atti e documenti acquisiti al fascicolo; la Corte ha ritenuto che, anche se un atto fosse stato eventualmente inutilizzabile, esistevano altre prove lecite sufficienti.

  • art. 191 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti di utilizzazione di atti provenienti da indagini o denunce; la Corte ha ritenuto irrilevante l'eventuale viziatura perché la prova era comunque consolidata da altri elementi.

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto non applicabile l'istituto al caso concreto sia perché non risulta che la richiesta sia stata validamente proposta in appello, sia perché i precedenti penali e la gravità/lesività del fatto ostano all'esclusione della punibilità.

  • art. 648, comma finale (c.p.)

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla ricettazione (titolo di credito provento di furto): la Corte non ha accolto l'estensione dell'art.131-bis a questa fattispecie nel caso concreto.

  • art. 121 c.p.p.

    Norma che disciplina la memoria depositabile in appello; il ricorrente ha affermato di aver depositato una memoria ex art.121 ma non l'ha prodotta in cassazione, motivo per cui la Corte ha dato rilievo negativo a tale affermazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte alla luce del rigetto.

  • Corte Costituzionale, sent. n.156/2000

    Decisione richiamata dal ricorrente come intervenuta rispetto alla proposizione dell'impugnazione e presumibilmente rilevante per l'ambito di applicazione dell'art.131-bis; la Corte di Cassazione ha però rilevato l'assenza di una valida e documentata istanza in appello e ha ritenuto comunque l'istituto non applicabile nel caso.

Massime di principio

  • La condanna può reggere anche se singoli atti acquisiti fossero viziati, purché esistano altre prove regolarmente raccolte e sufficienti a comprovare il reato.
  • Per ottenere in appello o in cassazione l'applicazione di istituti favorevoli (es. art.131-bis) è necessario che la relativa istanza sia effettivamente e documentatamente proposta nella sede competente; l'omissione della produzione degli atti invocati può precludere il riesame.
  • L'esclusione della punibilità per particolare tenuità non opera se sussistono precedenti penali significativi o se il reato ha arrecato un'offesa non di scarso rilievo, elementi sui quali il giudice di merito può basare un rigetto anche in termini implicitamente motivati.
  • Nel reato di ricettazione di titoli di credito la prova dell'origine illecita può essere desunta dal riconoscimento operato dalla persona offesa e da documentazione bancaria che attesti l'essere il titolo provento di furto; la mancanza di plausibile giustificazione circa il possesso rafforza l'elemento soggettivo della consapevolezza.

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