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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16587/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione di un avvocato a una cartella esattoriale con cui gli veniva richiesto il pagamento del contributo soggettivo dovuto alla Cassa forense per gli anni 2008 e 2009. Il professionista sosteneva di non essere tenuto al versamento del contributo di solidarietà, poiché, essendo trascorsi cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione e non superando il reddito IRPEF la soglia fissata annualmente dalla Cassa, la contribuzione non sarebbe stata dovuta; deduceva inoltre che la disciplina del contributo e la sua applicazione ai pensionati attivi contrastassero con l'art. 2, comma 12, l. n. 335/1995, con l'art. 10 l. n. 141/1992, con il principio del pro rata e con diversi parametri costituzionali. Nel secondo motivo lamentava anche che la Corte d'appello avesse ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, che aveva attribuito agli enti previdenziali privatizzati il potere di modificare aliquote e criteri di calcolo nel rispetto del pro rata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché non rispettava l'onere di specificità: non individuava con precisione le norme asseritamente violate né le affermazioni in diritto della sentenza impugnata da porre a raffronto, finendo per introdurre questioni diverse da quelle decise in appello. Ha invece rigettato il secondo motivo, rilevando che la Corte territoriale si era conformata all'orientamento consolidato secondo cui l'avvocato pensionato che continui a esercitare ha diritto a versare il contributo soggettivo ridotto nella misura del 3% del reddito a partire dall'anno successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione; ha inoltre escluso la violazione del principio del pro rata, perché il ricorrente era già pensionato e non rischiava alcuna riduzione del trattamento già in godimento, e ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sul contributo di solidarietà, in quanto la materia previdenziale lascia ampia discrezionalità al legislatore e non ricorrevano "rime obbligate" per una pronuncia additiva. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge richiede la puntuale indicazione delle norme violate e il confronto tra il loro contenuto precettivo e la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione impone di indicare le norme invocate e di raffrontarle con la decisione impugnata, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa.

  • art. 380 bis.1, comma 2, c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio con riserva del termine per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 2, comma 12, L. n. 335/1995

    È richiamato dal ricorrente per contestare la debenza del contributo, ma la Corte non ne accoglie la lettura proposta.

  • art. 10 L. n. 141/1992

    La Corte lo considera nella disciplina del contributo dovuto dagli avvocati pensionati che continuano l'attività professionale.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    La questione di legittimità costituzionale è ritenuta infondata; la disposizione consente agli enti previdenziali privatizzati di adottare regolamenti modificativi nel rispetto del principio del pro rata.

  • art. 3 Cost.

    Parametro costituzionale evocato dal ricorrente per la questione di legittimità, ma non ritenuto decisivo.

  • art. 38 Cost.

    Parametro costituzionale evocato dal ricorrente per la questione di legittimità, ma non ritenuto decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 10, comma 1, lett. b), L. n. 576/1980

    È richiamato dalla giurisprudenza come base del contributo di solidarietà dovuto alla Cassa nazionale forense.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione dedotto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il motivo è inammissibile se non indica con precisione le norme violate, il loro contenuto precettivo e il punto della sentenza impugnata con cui esse sarebbero in contrasto.
  • Il principio del pro rata tutela il trattamento pensionistico già maturato e non è invocabile in modo pertinente quando il soggetto sia già pensionato e la controversia riguardi solo la contribuzione dovuta per l'ulteriore attività professionale svolta dopo il pensionamento.
  • Per l'avvocato pensionato che continui a esercitare la professione, la contribuzione soggettiva può essere dovuta in misura ridotta secondo la disciplina di categoria, calcolata sul reddito professionale, senza che il cumulo con la pensione escluda l'obbligo contributivo.
  • La questione di legittimità costituzionale relativa alla disciplina del contributo di solidarietà degli iscritti a una Cassa professionale è infondata quando la richiesta implichi una pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata, essendo in materia previdenziale riconosciuta ampia discrezionalità al legislatore.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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