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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31970/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento (o "avviso in rettifica") con cui il Comune di Napoli ha contestato l'omesso versamento dell'IMU per l'anno 2014 relativamente a fabbricati ubicati nel territorio comunale. Il contribuente ha sostenuto di poter beneficiare dell'esenzione prevista per gli enti non commerciali per immobili destinati ad attività previdenziali e assistenziali, deducendo inoltre profili di difetto di motivazione dell'atto, ultrapetizione, travisamento della prova, errata ripartizione dell'onere probatorio e inammissibilità della pretesa comunale di negare l'esenzione o di introdurre nuove ragioni in giudizio. In via subordinata ha invocato anche l'agevolazione per gli "alloggi sociali". I motivi di ricorso, sei in tutto, riguardano: (1) motivazione dell'atto impositivo; (2) decisione fondata su circostanze non allegate nell'avviso; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e travisamento della prova; (4) onere della prova sull'esenzione e omesso esame di fatto decisivo; (5) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e delle regole statutarie dell'ente; (6) errata esclusione dell'esenzione IMU per gli immobili e inammissibilità della deduzione sull'agevolazione per alloggi sociali, proposta solo in memoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che l'avviso era adeguatamente motivato perché indicava gli immobili, il valore catastale, le aliquote e il mancato riconoscimento dell'esenzione; che non vi era ultrapetizione né violazione del contraddittorio; che l'esenzione per gli immobili degli enti non commerciali richiede la prova, a carico del contribuente, della concreta e diretta destinazione esclusiva degli immobili ad attività assistenziali o previdenziali svolte con modalità non commerciali; che la mera dichiarazione o il vincolo statutario non bastano; e che l'agevolazione per gli alloggi sociali costituiva questione nuova, introdotta tardivamente con memoria, quindi inammissibile nel giudizio tributario. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 162, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    Richiesto insieme allo Statuto del contribuente per censurare la motivazione dell'avviso; la Corte ha ritenuto l'atto sufficientemente motivato se rende conoscibili an e quantum della pretesa.

  • art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligo motivazionale dell'atto impositivo è soddisfatto quando il contribuente è posto in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e difendersi; non occorre indicare ogni possibile ragione di esclusione dell'esenzione.

  • art. 112 c.p.c.

    Non c'è ultrapetizione se il giudice esamina questioni implicitamente connese alla pretesa fiscale oggetto dell'atto impugnato.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione sussiste solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri riconosciuti; nel caso esclusa.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti dell'esenzione grava sul contribuente che la invoca.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che la prova dell'esenzione spetta al contribuente.

  • art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    L'esenzione per ICI/IMU richiede la coesistenza di requisito soggettivo e requisito oggettivo: ente non commerciale e immobile destinato direttamente ed esclusivamente ad attività assistenziali/previdenziali o equiparate svolte senza modalità commerciali.

  • art. 9, comma 8, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    L'esenzione prevista per l'ICI si applica anche all'IMU.

  • art. 91-bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. L. 24 marzo 2012, n. 27

    La dichiarazione per l'esenzione non è un'istanza che richieda un diniego espresso; opera come condizione di efficacia, ma non altera il regime dell'onere della prova né preclude l'accertamento comunale.

  • art. 1, comma 1, lett. d, D.M. 19 novembre 2012, n. 200

    Le attività previdenziali esenti sono quelle strettamente funzionali e inerenti all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie.

  • art. 38 Cost.

    La disciplina agevolativa è letta in coerenza con la funzione di solidarietà sociale della previdenza e assistenza pubbliche; le forme di previdenza volontaria, prive di diritto soggettivo pieno alla prestazione, restano fuori dall'agevolazione.

  • art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'integrazione dei motivi è ammessa solo nei casi e nei termini previsti; non è consentito introdurre un nuovo motivo di impugnazione con mera memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Accertata la soccombenza, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    Richiamato per la correzione della decisione di merito sul punto della questione nuova/inammissibile.

Massime di principio

  • L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento in materia IMU/ICI è soddisfatto quando l'atto consente al contribuente di identificare il tributo richiesto, gli immobili interessati e le ragioni essenziali della pretesa; non è necessario che l'ente esponga analiticamente il diniego di tutte le possibili esenzioni astrattamente invocabili.
  • Nel giudizio tributario, la motivazione dell'atto impositivo delimita il thema decidendum: l'amministrazione non può introdurre in giudizio ragioni nuove per supplire a carenze dell'atto, ma il mancato riconoscimento di un'esenzione può risultare implicitamente dall'avviso che recupera l'imposta ordinaria per l'annualità considerata.
  • Chi invoca l'esenzione IMU/ICI per immobili di enti non commerciali deve provarne in concreto i presupposti; non basta la qualità soggettiva dell'ente, né la mera previsione statutaria o la destinazione astratta dei beni, occorrendo la prova dell'effettiva utilizzazione diretta ed esclusiva degli immobili per attività agevolate svolte senza modalità commerciali.
  • Le attività previdenziali rilevanti ai fini dell'esenzione sono soltanto quelle strettamente funzionali all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie; forme di previdenza volontaria o attività meramente strumentali alla raccolta di risorse non integrano il presupposto oggettivo dell'agevolazione.
  • Nel processo tributario non è ammissibile introdurre con memoria un nuovo motivo di impugnazione o una diversa agevolazione fiscale non dedotta nel ricorso introduttivo, salvo i tassativi casi di motivi aggiunti previsti dall'art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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