Regolamento (UE) 2017/649
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dall’RPC di determinati prodotti piatti laminati a caldo in ferro e acciaio, confermando l’esito dell’inchiesta avviata nel 2016 e delle misure provvisorie già adottate. La Commissione conclude che le importazioni cinesi hanno comportato dumping e che, al termine del periodo dell’inchiesta, sussisteva una minaccia di pregiudizio per l’industria dell’Unione, senza che ciò si fosse già tradotto in un pregiudizio notevole ai sensi del regolamento di base. Le aliquote definitive sono differenziate per impresa e, per le società collaboranti non campionate e per le altre società, sono previste aliquote specifiche fino al 35,9 %.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, acciai non legati o altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari della Repubblica popolare cinese. Sono esclusi: i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati; i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido; i prodotti non arrotolati di spessore superiore a 10 mm e larghezza pari o superiore a 600 mm; i prodotti non arrotolati di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e larghezza pari o superiore a 2 050 mm. Le misure si applicano ai codici NC indicati nel regolamento e, per alcune voci, ai corrispondenti codici TARIC. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Dazio antidumping definitivo su determinati prodotti piatti laminati a caldo originari della RPC
Il regolamento istituisce misure antidumping definitive sulle importazioni nell’Unione di determinati prodotti laminati piatti di ferro e acciaio originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione adotta il provvedimento all’esito dell’inchiesta antidumping avviata nel 2016 e dopo l’adozione di dazi provvisori, confermando che il prodotto importato è oggetto di dumping e che, al termine del periodo dell’inchiesta, esisteva una minaccia di pregiudizio per l’industria dell’Unione.
Contesto procedurale
L’inchiesta è stata avviata il 13 febbraio 2016 su denuncia di Eurofer, presentata il 4 gennaio 2016 per conto di produttori dell’Unione che rappresentavano oltre il 90 % della produzione totale. Il regolamento richiama anche le misure provvisorie già istituite con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1778 del 6 ottobre 2016. Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie e definitive, la Commissione ha raccolto osservazioni dalle parti interessate, tenuto audizioni e, in un caso, coinvolto il consigliere auditore per questioni di accesso alle informazioni riservate.
Prodotto interessato e esclusioni
Il prodotto interessato è costituito da prodotti piatti laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di ferro, acciai non legati o altri acciai legati, anche arrotolati, compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti, originari della RPC. Il regolamento esclude espressamente:
- i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati;
- i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido;
- i prodotti non arrotolati, non con motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e larghezza pari o superiore a 600 mm;
- i prodotti non arrotolati, non con motivi in rilievo, di spessore tra 4,75 mm e 10 mm e larghezza pari o superiore a 2 050 mm. Sono inoltre indicati i codici NC e, per alcune voci, i corrispondenti codici TARIC ai fini dell’applicazione doganale.
Valutazione del dumping
Sulla determinazione del valore normale, la Commissione conferma l’uso dei prezzi statunitensi come paese di riferimento, respingendo le obiezioni della parte cinese circa l’inattendibilità dei dati o l’inopportunità del ricorso a un produttore collegato al denunciante. La Commissione ribadisce che il diritto UE consente tale metodo quando il paese di riferimento è appropriato e che, nel caso di specie, gli Stati Uniti costituiscono un mercato competitivo.
Per il prezzo all’esportazione, viene confermato l’adeguamento delle vendite effettuate tramite società collegate operanti come importatori, con applicazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione considera inattendibili i profitti reali degli importatori collegati e utilizza un margine di profitto di riferimento ricavato da un importatore indipendente di prodotti simili.
I margini di dumping definitivi sono stabiliti come segue:
- Bengang Steel Plates Co., Ltd.: 97,3 %;
- Hesteel Group Co., Ltd.: 95,5 %;
- Jiangsu Shagang Group: 106,9 %;
- altre società collaboranti: 100,5 %;
- tutte le altre società: 106,9 %.
Pregiudizio e minaccia di pregiudizio
La Commissione conferma che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo in esame, ma si trovava in una condizione di vulnerabilità alla fine del periodo dell’inchiesta. Le osservazioni che contestavano la rappresentatività del campione, il consumo dell’Unione e l’andamento degli indicatori macro e microeconomici sono respinte. Viene chiarito che il consumo complessivo dell’Unione è aumentato nel periodo considerato e che la distinzione tra mercato libero e mercato vincolato è rilevante ai fini dell’analisi.
Sul piano della minaccia di pregiudizio, la Commissione svolge un’analisi prospettica anche sulla base di dati successivi all’inchiesta. Essa conclude che la drastica crescita delle importazioni cinesi, l’enorme capacità produttiva inutilizzata nella RPC, la limitata capacità di assorbimento dei mercati terzi e l’andamento fortemente negativo della redditività dell’industria dell’Unione dimostrano una minaccia di pregiudizio chiaramente prevedibile e imminente. I dati successivi al 30 giugno 2016 non vengono ritenuti idonei a smentire tale conclusione, poiché la diminuzione più recente delle importazioni viene considerata verosimilmente temporanea.
Nesso causale e interesse dell’Unione
La Commissione respinge le contestazioni sul nesso causale basate sulla quota di mercato cinese o sul diverso volume di importazioni da altri paesi. Non ritiene inoltre possibile cumulare in modo automatico le importazioni oggetto di inchieste differenti, poiché i periodi di inchiesta non coincidono in larga misura.
Quanto all’interesse dell’Unione, la Commissione conferma le conclusioni già tratte nel regolamento provvisorio: le misure sono nell’interesse dell’industria dell’Unione e non emergono elementi sufficienti per ritenere prevalenti gli interessi degli importatori o degli utilizzatori. Per alcuni utilizzatori viene riconosciuto un impatto negativo sulla redditività, ma non tale da escludere l’adozione del dazio.
Margine di pregiudizio e aliquote definitive
Per il calcolo del margine di pregiudizio la Commissione accoglie, nel caso concreto, l’osservazione secondo cui l’analisi deve riflettere meglio il momento in cui la minaccia si è concretamente manifestata. Di conseguenza, utilizza la seconda metà del 2015 come base di calcolo, anziché l’intero periodo dell’inchiesta, e richiede dati supplementari ai produttori dell’Unione. In esito a tali ricalcoli, sono fissate le seguenti aliquote del dazio definitivo, che coincidono con il margine di pregiudizio quando inferiore al margine di dumping:
- Bengang Steel Plates Co., Ltd.: 28,1 %;
- Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd.: 18,1 %;
- Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch: 18,1 %;
- Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch: 18,1 %;
- Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd.: 35,9 %;
- Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd.: 35,9 %;
- altre società collaboranti elencate nell’allegato I: 27,3 %;
- tutte le altre società: 35,9 %.
Applicazione pratica, fattura commerciale e nuove società esportatrici
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida recante una specifica dichiarazione firmata dal responsabile della società emittente. In mancanza di tale fattura, si applica l’aliquota per tutte le altre società.
Il regolamento prevede anche un meccanismo per nuovi produttori esportatori cinesi: se essi dimostrano di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta, di non essere collegati a soggetti già colpiti dalle misure e di aver esportato successivamente o di avere assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione, la Commissione può modificare l’elenco delle società con dazio individuale non superiore al dazio medio ponderato del 27,3 %.
Dazi provvisori e entrata in vigore
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio sono svincolati definitivamente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Prodotto interessato ed esclusioni
Il prodotto interessato è definito come determinati prodotti laminati piatti di ferro, acciai non legati o altri acciai legati, anche arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari della Repubblica popolare cinese. Restano esclusi gli acciai per utensili, gli acciai rapidi, gli acciai inossidabili e al silicio magnetici a grani orientati, nonché alcuni prodotti non arrotolati di grandi dimensioni e spessore. Sono elencati specifici codici NC e alcuni codici TARIC per l’applicazione doganale.
Accertamento del dumping
La Commissione conferma il valore normale costruito ricorrendo ai prezzi degli Stati Uniti come paese di riferimento, respingendo le contestazioni sulla presunta inattendibilità dei dati e sulla proposta di usare i prezzi effettivi dell’Unione. Per il prezzo all’esportazione, viene confermato l’adeguamento ex articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 per vendite tramite importatori collegati, utilizzando un margine di profitto ritenuto equo. I margini di dumping definitivi sono fissati, tra gli altri, al 97,3 % per Bengang Steel Plates Co., Ltd., al 95,5 % per Hesteel Group Co., Ltd., al 106,9 % per Jiangsu Shagang Group, al 100,5 % per le altre società collaboranti e al 106,9 % per tutte le altre società.
Analisi del pregiudizio e del consumo dell’Unione
La Commissione conferma che il consumo complessivo dell’Unione è aumentato nel periodo in esame e che la distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è rilevante ai fini dell’analisi del pregiudizio. Vengono respinte le contestazioni sulla rappresentatività del campione e sulla presunta sottostima del consumo dell’Unione. L’industria dell’Unione viene ritenuta in condizioni di vulnerabilità al termine del periodo dell’inchiesta, ma non ancora in presenza di un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
Minaccia di pregiudizio
La Commissione conclude che, alla fine del periodo dell’inchiesta, sussisteva una minaccia di pregiudizio chiaramente prevedibile e imminente. La valutazione si fonda sul forte aumento delle importazioni cinesi nel periodo considerato, sull’enorme eccesso di capacità produttiva nella RPC, sull’insufficiente capacità di assorbimento della domanda interna cinese e dei paesi terzi, sulla depressione dei prezzi e sul peggioramento della redditività dell’industria dell’Unione. I dati successivi all’inchiesta sono stati esaminati ma non hanno smentito tale conclusione.
Nesso di causalità e interesse dell’Unione
La Commissione respinge le argomentazioni che negavano il nesso causale sulla base della quota di mercato cinese o invocavano la cumulatione con altre inchieste. Sul piano dell’interesse dell’Unione, conferma le valutazioni già espresse nel regolamento provvisorio: l’interesse dell’industria dell’Unione e quello degli importatori non ostano all’adozione delle misure; per gli utilizzatori viene riconosciuto un impatto negativo sulla redditività di alcuni operatori, ma non tale da superare il danno per l’industria UE.
Determinazione del livello del dazio e regola del dazio inferiore
Ai fini del margine di pregiudizio, la Commissione adotta un approccio prospettico e, per questo caso, ricalcola i margini sulla base della seconda metà del 2015 anziché dell’intero periodo dell’inchiesta. Il margine di riferimento del 7 % viene esaminato e confermato come non adeguato per il caso concreto. I margini di pregiudizio definitivi determinano le aliquote finali, con dazi pari al 28,1 % per Bengang Steel Plates Co., Ltd., al 18,1 % per Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch e Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch, al 35,9 % per Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd., Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd. e tutte le altre società, e al 27,3 % per le altre società collaboranti elencate nell’allegato I.
Formalità doganali, nuove esportatrici e svincolo dei dazi provvisori
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una specifica dichiarazione. In assenza di tale fattura si applica l’aliquota per tutte le altre società. È prevista una procedura per l’inclusione di nuovi produttori esportatori cinesi che dimostrino di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta, di non essere collegati a operatori già soggetti alle misure e di aver esportato successivamente o assunto un obbligo irrevocabile di esportazione. Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio sono svincolati definitivamente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 5 apr 2017Regolamento (UE) 2017/644
- Regolamento · 5 apr 2017Regolamento (UE) 2017/645
- Regolamento · 5 apr 2017Regolamento (UE) 2017/646
- Regolamento · 5 apr 2017Regolamento (UE) 2017/647
- Regolamento · 5 apr 2017Regolamento (UE) 2017/648
- Regolamento · 5 apr 2017Regolamento (UE) 2017/650
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →