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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/645

Regolamento (UE) 2017/645 della Commissione, del 5 aprile 2017, che rettifica la versione in lingua lettone del regolamento (CE) n. 152/2009 che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene per correggere un errore presente nella sola versione lettone del regolamento (CE) n. 152/2009, relativo ai metodi di campionamento e analisi per i controlli ufficiali sugli alimenti per animali. La modifica riguarda unicamente le note a piè di pagina di alcune tabelle dell'allegato I e non altera il contenuto delle altre versioni linguistiche. L'atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Rettifica della sola versione in lingua lettone del regolamento (CE) n. 152/2009 sui metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali.

Ambito di applicazione

Si applica esclusivamente alla versione in lingua lettone del regolamento (CE) n. 152/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 691/2013. La rettifica riguarda le note a piè di pagina delle tabelle contenute nei punti 5.1.1, 5.1.3 e 5.1.5 dell'allegato I. Non incide sulle altre versioni linguistiche del regolamento e si applica in tutti gli Stati membri in quanto atto direttamente applicabile.

Rettifica della versione lettone del regolamento (CE) n. 152/2009

Il regolamento (UE) 2017/645 della Commissione interviene per correggere un errore materiale riscontrato esclusivamente nella versione in lingua lettone del regolamento (CE) n. 152/2009, che disciplina i metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali. La rettifica ha natura puramente linguistica e non incide sulle altre versioni linguistiche né sulla disciplina sostanziale del regolamento originario.

Base giuridica e contesto

L'atto è adottato dalla Commissione europea sulla base del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare dell'articolo 11, paragrafo 4, relativo ai controlli ufficiali volti a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Nei considerando si precisa che l'errore riguarda le note a piè di pagina delle tabelle contenute nei punti 5.1.1, 5.1.3 e 5.1.5 dell'allegato I della sola versione lettone del regolamento (CE) n. 152/2009, modificato dal regolamento (UE) n. 691/2013.

Oggetto della rettifica

La correzione disposta dall'articolo 1 si limita alla versione in lingua lettone. Non sono previste modifiche al testo delle altre versioni linguistiche, né risultano innovazioni sul piano degli obblighi sostanziali in materia di campionamento o analisi. La rettifica serve quindi ad allineare la traduzione lettone al contenuto corretto dell'atto europeo.

Entrata in vigore e portata applicativa

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Rettifica della versione lettone

L'articolo 1 dispone che il regolamento riguarda solamente la versione in lingua lettone del regolamento (CE) n. 152/2009. La rettifica concerne le note a piè di pagina delle tabelle dei punti 5.1.1, 5.1.3 e 5.1.5 dell'allegato I.

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare dell'articolo 11, paragrafo 4, che riguarda i controlli ufficiali in materia di mangimi e alimenti. La finalità è correggere un errore materiale nella traduzione lettone del regolamento (CE) n. 152/2009.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalecontrolli ufficialicampionamento e analisirettifica linguisticasicurezza alimentare

Testo integrale

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