Regolamento (UE) 2017/648
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/648 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma, in esito a un riesame in previsione della scadenza, la necessità di mantenere le misure antidumping sulle importazioni di legno compensato di okoumé dalla Cina. La Commissione ritiene probabile la reiterazione del dumping e del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure, sulla base della capacità produttiva cinese, dell’attrattiva del mercato dell’Unione e dei livelli di prezzo potenzialmente praticabili. Vengono quindi fissate aliquote definitive individuali per quattro società cinesi e un’aliquota residuale per tutte le altre imprese.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di legno compensato di okoumé definito come compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore non superiore a 6 mm, con almeno uno strato esterno di okoumé e senza pellicola permanente di materiali diversi, attualmente classificabile al codice NC ex 4412 31 10 (codice TARIC 4412311010), originario della Repubblica popolare cinese. Il regolamento riguarda importatori, esportatori/produttori cinesi e autorità doganali degli Stati membri; prevede aliquote individuali solo per le società espressamente elencate. Le misure si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e sono direttamente vincolanti in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/648: dazio antidumping definitivo sul legno compensato di okoumé originario della RPC
Il regolamento è adottato all’esito di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping già esistenti sul legno compensato di okoumé proveniente dalla Cina. La Commissione, applicando l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, conclude che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità la reiterazione del dumping e del pregiudizio a danno dell’industria dell’Unione.
Ambito dell’inchiesta e prodotto interessato
L’inchiesta riguarda il periodo 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015; l’analisi delle tendenze copre il periodo 1° gennaio 2012 - fine del PIR. Il prodotto interessato è il compensato costituito esclusivamente da fogli di legno con spessore non superiore a 6 mm, avente almeno uno strato esterno di okoumé e non rivestito da pellicola permanente di altri materiali, classificabile al codice NC ex 4412 31 10 (codice TARIC 4412311010).
La Commissione chiarisce che esistono due principali tipologie di prodotto:
- compensato intero di okoumé;
- compensato con rivestimento di okoumé. Entrambe le tipologie sono considerate sostanzialmente equivalenti quanto a caratteristiche fisiche e impieghi di base. Il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria unionale è ritenuto prodotto simile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Procedura e cooperazione delle parti
La domanda di riesame è stata presentata il 22 ottobre 2015 dalla European Panel Federation per conto di produttori rappresentanti oltre il 25 % della produzione unionale. La Commissione ha aperto il riesame il 29 gennaio 2016. Nel corso dell’inchiesta ha contattato produttori esportatori cinesi, produttori dell’Unione, importatori e utilizzatori, oltre alle autorità cinesi.
La cooperazione dei produttori cinesi è risultata molto limitata: solo una società ha risposto parzialmente al questionario e ha dichiarato di non aver prodotto né venduto il prodotto nel periodo in esame. Per mancanza di cooperazione, la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, utilizzando tra l’altro la domanda di riesame, Eurostat, la banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, e dati FAO. I produttori dell’Unione sono stati oggetto di campionamento: cinque imprese, rappresentative di circa il 74 % della produzione unionale nel PIR. Anche gli importatori hanno risposto in modo limitato e hanno dichiarato di non importare il prodotto dalla Cina.
Rischio di reiterazione del dumping
Poiché non vi sono state importazioni significative dalla RPC nel PIR, la Commissione non ha potuto accertare dumping effettivo nel mercato dell’Unione durante tale periodo; ha quindi valutato il rischio di reiterazione.
Per i produttori che avevano ottenuto il trattamento di economia di mercato nell’inchiesta originaria, il margine di dumping potenziale è risultato superiore al 45% sia nel mercato dell’Unione sia in altri mercati terzi. Per gli altri produttori, il margine potenziale è risultato superiore al 100%.
La Commissione considera il Marocco un paese di riferimento adeguato per il calcolo del valore normale; il Gabon è stato escluso per il vantaggio comparativo sulle materie prime, la scarsa qualità del prodotto interno, il mercato domestico ridotto e il dazio all’importazione del 30%. Il valore normale per il produttore marocchino cooperante è stato determinato sui prezzi interni remunerativi; il prezzo all’esportazione è stato ricostruito sulla base di oltre dieci offerte commerciali verso l’Unione e altri mercati terzi, con prezzi tra 313 EUR/m3 e 540 EUR/m3 cif.
La Commissione conclude che:
- la Cina dispone di una capacità produttiva molto rilevante e facilmente riallocabile verso l’okoumé;
- il mercato dell’Unione è più remunerativo di altri mercati terzi considerati;
- in caso di abrogazione delle misure, le esportazioni cinesi potrebbero riprendere in volumi importanti e a prezzi di dumping.
Industria dell’Unione e situazione del mercato
L’industria dell’Unione è composta da tredici produttori situati in Francia, Grecia, Ungheria, Italia e Spagna. La produzione totale unionale è stimata in 162 000 m3. Il campione esaminato rappresenta il 74 % della produzione totale.
Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è passato da 181 749 m3 nel 2012 a 188 727 m3 nel PIR (+4%). Le importazioni dalla RPC sono praticamente cessate, mentre le importazioni da altri paesi terzi sono provenute quasi esclusivamente da Gabon e Marocco e hanno perso quota di mercato complessiva.
Per quanto riguarda l’industria unionale, si registrano:
- produzione in lieve aumento (+3%);
- capacità produttiva in lieve aumento (+3%);
- utilizzo degli impianti stabile intorno all’80%;
- vendite in aumento del 14% e quota di mercato salita dal 68,2% al 74,9%;
- occupazione in calo del 9% rispetto al 2012;
- produttività in aumento del 13%.
I prezzi medi di vendita nell’Unione sono aumentati del 3% (da 756 a 780 EUR/m3), mentre il costo unitario di produzione è rimasto sostanzialmente stabile. La redditività è migliorata da -3,5% a +0,3%, ma resta molto bassa; anche il flusso di cassa e gli investimenti risultano deboli rispetto al passato. La Commissione conclude che l’industria dell’Unione è ancora in una fase fragile di ripresa.
Rischio di reiterazione del pregiudizio
Secondo la Commissione, l’eventuale rientro sul mercato unionale di importazioni cinesi in dumping comporterebbe rapidamente una forte pressione sui prezzi, perdita di vendite e di quota di mercato, riduzione della produzione e peggioramento del tasso di utilizzo degli impianti. Il rischio di reiterazione del pregiudizio è quindi ritenuto molto alto, anche perché la ripresa dell’industria unionale è ancora debole e incompleta.
Interesse dell’Unione
La Commissione valuta l’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base e ritiene che il mantenimento delle misure sia favorevole all’industria dell’Unione, consentendole di consolidare la ripresa e raggiungere una redditività sostenibile. Gli importatori non risultano significativamente colpiti, poiché quelli contattati hanno dichiarato di non importare il prodotto dalla Cina; anche gli utilizzatori non hanno formulato osservazioni e non emergono elementi per ritenere che le misure producano effetti negativi rilevanti su di essi.
Misure definitive e aspetti applicativi
L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo con le seguenti aliquote:
- Nantong Zongyi Plywood Co. Ltd: 9,6% (codice TARIC A526);
- Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co. Ltd: 23,5% (A527);
- Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co. Ltd: 6,5% (A528);
- Jiaxing Jinlin Lumber Co. Ltd: 17% (A529);
- tutte le altre società: 66,7% (A999).
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con una specifica dichiarazione del fabbricante, datata e firmata, che identifichi il volume esportato, la società produttrice, il paese interessato e l’esattezza delle informazioni. In assenza di tale fattura, si applica l’aliquota residuale.
Il regolamento precisa inoltre che, salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. L’entrata in vigore avviene il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Conferma del dazio antidumping definitivo
È istituito/mantenuto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della RPC, in esito al riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
Definizione del prodotto interessato
Il prodotto interessato è il compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, con spessore di ciascun foglio non superiore a 6 mm, avente almeno uno strato esterno di okoumé, non ricoperto da una pellicola permanente di materiali diversi; il prodotto è classificato al codice NC ex 4412 31 10 e al codice TARIC 4412311010.
Aliquote del dazio per impresa
Sono previste aliquote individuali per Nantong Zongyi Plywood Co. Ltd (9,6%, TARIC A526), Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co. Ltd (23,5%, A527), Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co. Ltd (6,5%, A528) e Jiaxing Jinlin Lumber Co. Ltd (17%, A529). Per tutte le altre società si applica l’aliquota del 66,7% (A999).
Condizione documentale per le aliquote individuali
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata che certifichi fabbricante, volume esportato, paese interessato e correttezza/completezza delle informazioni. In mancanza della fattura si applica l’aliquota residuale.
Motivazione sostanziale del mantenimento delle misure
La Commissione conclude che, in assenza di misure, vi sarebbe un elevato rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio: la Cina dispone di notevole capacità produttiva, i prezzi potenziali di esportazione sarebbero molto bassi rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione, e il mercato dell’Unione risulta attraente rispetto ad altri mercati terzi.
Interesse dell’Unione
La Commissione ritiene che il mantenimento delle misure sia nell’interesse dell’industria dell’Unione e che non arrechi pregiudizi significativi a importatori e utilizzatori, che peraltro non hanno presentato osservazioni sostanziali nel corso dell’inchiesta.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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