Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/650

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/650 della Commissione, del 5 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati giornalmente in base ai criteri del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e sono riportati nell'allegato per specifici codici NC e paesi di origine. Il provvedimento ha efficacia immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata nell'Unione.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, identificati per codice NC e per paese terzo di origine. Rileva per gli operatori che importano tali prodotti dai paesi terzi e per le autorità doganali e di controllo che devono determinare il prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Le origini sono individuate secondo la nomenclatura dei paesi del regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice ZZ indica "altre origini". Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/650 della Commissione stabilisce, per una data giornata, i valori forfettari all'importazione da utilizzare nel calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli freschi importati da paesi terzi. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Contesto normativo e funzione del valore forfettario

Il testo richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Nei considerando si afferma che, in applicazione dei risultati dell'Uruguay Round, la Commissione fissa i valori forfettari per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011. Tali valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, così da riflettere l'andamento del mercato e consentire la corretta determinazione del prezzo di entrata.

Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione dei prodotti ortofrutticoli specificamente elencati nell'allegato, identificati mediante codice NC e origine del prodotto. Le autorità doganali e gli operatori del commercio estero devono utilizzare i valori indicati per determinare il prezzo di entrata ai fini del regime applicabile agli ortofrutticoli importati.

Disposizione sostanziale

L'articolo 1 rinvia all'allegato, che contiene i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg per ciascun prodotto e per ciascuna origine. L'allegato comprende, tra gli altri, prodotti classificati nei codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati a seconda del paese terzo di provenienza (ad esempio Egitto, Marocco, Sudafrica, Turchia, Cile, Cina, Stati Uniti, Israele, Brasile e altri).

Regole sulle origini e codici paese

La nota all'allegato precisa che i codici dei paesi terzi seguono la nomenclatura stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012, relativo all'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori nelle statistiche del commercio estero. Viene inoltre chiarito che il codice ZZ indica "altre origini".

Entrata in vigore e efficacia

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta, per ciascun codice NC e per ciascuna origine, il valore espresso in EUR/100 kg, da utilizzare ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Base normativa e criterio di calcolo

Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nei considerando si precisa che, in applicazione dei risultati dell'Uruguay Round, la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi elencati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011, sulla base di dati giornalieri variabili e con calcolo effettuato ciascun giorno feriale.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato con i valori per prodotto e origine

L'allegato elenca i valori forfettari all'importazione per specifici prodotti ortofrutticoli, tra cui i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con distinzione per paese terzo di origine (ad esempio EG, MA, SN, TN, TR, IL, BR, CL, CN, US, ZA e ZZ).

Nomenclatura dei paesi terzi

La nota in calce all'allegato chiarisce che i codici paese seguono la nomenclatura stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 e che il codice ZZ corrisponde a "altre origini".

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatidazi doganalicommercio internazionaleortofrutticoli

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.