Regolamento (UE) 2017/647
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/647 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Polonia in relazione a scrofe e altri suini macellati nel periodo dal 1° agosto al 30 novembre 2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza la Polonia a concedere un aiuto eccezionale ai produttori di suini colpiti dalle restrizioni introdotte per fronteggiare la peste suina africana. L’intervento è circoscritto a determinate zone e a un numero massimo di 50.000 animali, con importi differenziati per scrofe e altri suini e con rigorosi controlli per evitare doppi finanziamenti. L’Unione partecipa al 50% delle spese ammissibili, purché i pagamenti ai beneficiari siano effettuati entro il 30 settembre 2017. Il regolamento disciplina anche obblighi di comunicazione verso la Commissione e stabilisce la data di entrata in vigore e il fatto generatore del tasso di cambio.
Misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Polonia per compensare perdite connesse ai focolai di peste suina africana, limitatamente a scrofe e altri suini macellati tra il 1º agosto e il 30 novembre 2016.
Ambito di applicazione
Si applica ai produttori del settore delle carni suine con aziende ubicate in specifiche zone della Polonia interessate da misure zoosanitarie contro la peste suina africana, individuate nell’allegato tramite atti dell’Unione e atti nazionali polacchi. Il sostegno riguarda solo scrofe (NC 0103 92 11) e altri suini (NC 0103 92 19) allevati nelle zone soggette a restrizioni di commercializzazione tra il 1º agosto 2016 e il 18 novembre 2016 e macellati tra il 1º agosto 2016 e il 30 novembre 2016. Sono esclusi i capi per i quali il richiedente abbia già ricevuto aiuti di Stato, indennizzi assicurativi o finanziamenti UE a norma del regolamento (UE) n. 652/2014.
Misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Polonia
Il regolamento istituisce un intervento eccezionale di sostegno del mercato per i produttori polacchi di suini colpiti dai focolai di peste suina africana e dalle conseguenti restrizioni di circolazione e commercializzazione. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e si fonda sull’articolo 220, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, con l’obiettivo di compensare perdite di reddito non coperte da altri strumenti di aiuto.
Contesto e ragioni dell’intervento
La Commissione richiama la gravità dell’epidemia in Polonia, confermata tra il 1º agosto e il 30 settembre 2016, e le misure zoosanitarie già adottate a livello nazionale e unionale ai sensi della direttiva 2002/60/CE e delle decisioni di esecuzione pertinenti sulla peste suina africana. Viene evidenziato che le restrizioni più rigorose di circolazione, trasporto e commercializzazione hanno evitato un’ulteriore diffusione della malattia, ma hanno anche provocato turbative di mercato, riduzione dei prezzi, perdite di reddito e un aumento del peso dei capi, con problemi di benessere animale.
Ambito territoriale e soggetti interessati
Il sostegno è limitato ai produttori le cui aziende si trovano nelle zone polacche elencate nell’allegato, definite tramite atti dell’Unione e atti nazionali polacchi in materia di lotta alla peste suina africana. L’aiuto riguarda esclusivamente due categorie di animali:
- scrofe, codice NC 0103 92 11;
- altri suini, codice NC 0103 92 19.
Per essere ammissibili, gli animali devono essere stati allevati nelle zone interessate e soggetti a restrizioni di commercializzazione in qualsiasi momento tra il 1º agosto 2016 e il 18 novembre 2016. Devono inoltre essere stati presenti nella zona alla data di introduzione delle restrizioni oppure nati e allevati successivamente in tali zone. La macellazione deve essere avvenuta tra il 1º agosto 2016 e il 30 novembre 2016. È esclusa l’ammissibilità se per gli stessi animali il richiedente ha ottenuto aiuti di Stato, indennizzi assicurativi o contributi finanziati dall’Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.
Calcolo dell’aiuto
Per le scrofe il sostegno è determinato in misura fissa pari a 0,34 EUR per chilogrammo di peso carcassa.
Per gli altri suini, invece, l’aiuto si basa sulla differenza tra:
- il prezzo comunicato dalla Polonia per la zona di ubicazione dell’azienda e per la settimana di consegna al macello;
- il prezzo effettivamente pagato al produttore, comprovato da fattura.
Il contributo per chilogrammo non può superare:
- 0,23 EUR/kg per suini fino a 93 kg di peso carcassa;
- 0,34 EUR/kg per suini oltre 93 kg ma non superiori a 105 kg;
- 0,46 EUR/kg per suini oltre 105 kg.
Controlli, verifiche e recuperi
La Polonia deve adottare tutte le misure necessarie e svolgere controlli amministrativi e controlli in loco esaustivi, in conformità agli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013. I controlli devono verificare l’ammissibilità del richiedente, i quantitativi e la differenza di prezzo, l’assenza di altre fonti di compensazione e il rispetto delle condizioni territoriali e sanitarie.
Il regolamento consente il pagamento agli aventi diritto anche prima della conclusione di tutti i controlli, compresi quelli in loco. Se però l’ammissibilità del richiedente non è confermata, gli importi devono essere recuperati e devono essere applicate sanzioni.
Finanziamento dell’Unione e limiti temporali
Le spese sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione solo se effettivamente pagate dalla Polonia ai beneficiari entro il 30 settembre 2017. Inoltre, non si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.
L’Unione partecipa al 50% delle spese sostenute dalla Polonia per l’aiuto, che è concesso entro un massimale complessivo di 50.000 animali. Il regolamento precisa anche che, ai fini dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di entrata in vigore del regolamento stesso.
Obblighi di informazione verso la Commissione
La Polonia deve comunicare alla Commissione, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore, le misure adottate in conformità dell’articolo 3. Entro il 30 ottobre 2017 deve inoltre trasmettere una relazione dettagliata sull’attuazione del regolamento, comprensiva delle informazioni sull’esecuzione delle misure e sui controlli svolti. Le autorità polacche devono infine comunicare la liquidazione dei pagamenti.
Natura della misura ed entrata in vigore
L’aiuto è qualificato come misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione all’aiuto e beneficiari ammessi
La Polonia è autorizzata a concedere un aiuto ai produttori nel settore delle carni suine le cui aziende siano state oggetto di misure zoosanitarie di lotta contro la peste suina africana e siano ubicate nelle zone indicate nell’allegato. L’aiuto riguarda solo la macellazione di scrofe (NC 0103 92 11) e di altri suini (NC 0103 92 19).
Condizioni di ammissibilità
L’aiuto è subordinato a quattro condizioni cumulative: gli animali devono essere stati allevati nelle zone interessate e soggetti a restrizioni di commercializzazione tra il 1º agosto 2016 e il 18 novembre 2016; devono essere stati presenti nella zona alla data di introduzione delle restrizioni o nati e allevati successivamente in تلك zone; devono essere stati macellati tra il 1º agosto 2016 e il 30 novembre 2016; il richiedente non deve aver ricevuto, per gli stessi animali, aiuti di Stato, assicurazioni o aiuti finanziati con contributo UE ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.
Importi dell’aiuto
Per le scrofe l’aiuto è fissato in 0,34 EUR per chilogrammo di peso carcassa. Per gli altri suini l’aiuto è calcolato per chilogrammo sulla differenza tra il prezzo comunicato dalla Polonia per la zona e la settimana di consegna al macello e il prezzo effettivamente pagato, comprovato da fattura; il sostegno non può superare 0,23 EUR/kg fino a 93 kg di peso carcassa, 0,34 EUR/kg oltre 93 kg e fino a 105 kg, e 0,46 EUR/kg oltre 105 kg.
Controlli nazionali e recupero delle somme
La Polonia deve adottare tutte le misure necessarie, inclusi controlli amministrativi e controlli in loco esaustivi conformemente agli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013. I controlli devono verificare l’ammissibilità del richiedente, il quantitativo e la differenza di prezzo, l’assenza di altri finanziamenti compensativi e il rispetto delle condizioni territoriali. Gli aiuti possono essere versati anche prima della conclusione di tutti i controlli, ma se l’ammissibilità non è confermata gli importi devono essere rimborsati con applicazione di sanzioni.
Partecipazione finanziaria dell’Unione e limiti di spesa
Le spese sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione solo se versate ai beneficiari entro il 30 settembre 2017. Non si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014. L’Unione partecipa al 50% del finanziamento delle spese sostenute dalla Polonia per l’aiuto, che è concesso per un massimo complessivo di 50.000 animali.
Obblighi di comunicazione verso la Commissione
La Polonia deve comunicare alla Commissione, entro 10 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, le misure adottate in conformità dell’articolo 3. Deve inoltre trasmettere entro il 30 ottobre 2017 una relazione dettagliata sull’attuazione del regolamento, comprensiva delle informazioni sull’esecuzione delle misure e dei controlli svolti. Le autorità polacche devono anche comunicare la liquidazione dei pagamenti.
Tasso di cambio e qualificazione della misura
Ai fini dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati all’articolo 2 è la data di entrata in vigore del regolamento. L’aiuto è qualificato espressamente come misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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