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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/644

Regolamento (UE) 2017/644 della Commissione, del 5 aprile 2017, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 589/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento uniforma a livello UE i metodi di campionamento, preparazione dei campioni, analisi e reporting per il controllo di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili negli alimenti. La disciplina è costruita per garantire rappresentatività del campione, affidabilità analitica e criteri comuni di conformità rispetto ai livelli massimi del regolamento (CE) n. 1881/2006 e ai livelli di azione della raccomandazione 2013/711/UE. Sono fissate regole tecniche dettagliate per screening, metodi di conferma, gestione dell’incertezza di misura, accreditamento dei laboratori e contenuto dei rapporti analitici. Il regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 589/2014.

Stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari, abrogando il regolamento (UE) n. 589/2014.

Ambito di applicazione

Si applica ai controlli ufficiali sui prodotti alimentari elencati nella sezione 5 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, relativamente a diossine (PCDD/F), PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili. Riguarda il campionamento, la preparazione dei campioni, le analisi e le regole di reporting per la verifica dei livelli massimi e, per quanto pertinente, dei livelli di azione della raccomandazione 2013/711/UE. Si applica anche, in quanto compatibili, ai controlli effettuati dagli operatori del settore alimentare ai fini dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004. Non modifica la strategia, i livelli e la frequenza del campionamento previsti dalla direttiva 96/23/CE né i criteri di campionamento mirato della decisione 98/179/CE.

Regolamento (UE) 2017/644 della Commissione

Il regolamento disciplina in modo armonizzato i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in specifici prodotti alimentari. Esso si inserisce nel sistema di controllo dei contaminanti alimentari già delineato dal regolamento (CE) n. 1881/2006 e dalla raccomandazione 2013/711/UE, con l’obiettivo di assicurare uniformità, rappresentatività dei campioni e affidabilità dei risultati analitici.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai prodotti alimentari elencati nella sezione 5 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 e riguarda i controlli ufficiali sui livelli di:

  • diossine (PCDD/F),
  • PCB diossina-simili,
  • PCB non diossina-simili.

La disciplina copre il prelievo dei campioni, la loro preparazione, l’analisi e le modalità di reporting. Le disposizioni valgono anche per i controlli eseguiti dagli operatori del settore alimentare nell’ambito dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004, per garantire che i campioni siano rappresentativi e che i risultati siano tecnicamente affidabili.

Il regolamento non incide sulla strategia di campionamento, sui livelli e sulla frequenza dei campionamenti previsti dalla direttiva 96/23/CE, né sui criteri di campionamento mirato della decisione 98/179/CE.

Finalità e contesto normativo

I considerando chiariscono che:

  • il regolamento (CE) n. 1881/2006 fissa i tenori massimi per PCB non diossina-simili, diossine, furani e per la somma di diossine, furani e PCB diossina-simili;
  • la raccomandazione 2013/711/UE definisce i livelli di azione per favorire un approccio proattivo alla riduzione della contaminazione;
  • il precedente regolamento (UE) n. 589/2014 viene sostituito per mantenere leggibile e aggiornato il quadro normativo.

Definizioni rilevanti

L’allegato I contiene le principali definizioni tecniche utilizzate nel regolamento. Tra le più importanti:

  • livello di azione: livello di una sostanza il cui superamento avvia indagini sulla fonte di contaminazione;
  • metodi di screening: metodi per selezionare i campioni che potrebbero superare livelli massimi o di azione, con logica sì/no e successiva conferma dei sospetti;
  • metodi di conferma: metodi idonei a identificare e quantificare in modo inequivoco i composti;
  • metodi bioanalitici: metodi basati su principi biologici che forniscono un’indicazione del livello TEQ in BEQ, non una misura al livello del congenere;
  • upperbound, lowerbound e mediumbound: modalità di calcolo dei risultati in presenza di congeneri non quantificati.

Sono inoltre definite partita, sottopartita, campione elementare, campione globale e campione di laboratorio, nozioni essenziali per la rappresentatività del prelievo.

Campionamento ufficiale

L’allegato II stabilisce che i campioni destinati al controllo ufficiale devono essere prelevati secondo modalità standardizzate e rappresentative della partita o sottopartita. Il campionamento ufficiale è effettuato da personale autorizzato designato dallo Stato membro. Devono essere adottate precauzioni per evitare alterazioni del campione o contaminazioni che possano influire sul contenuto di diossine e PCB o sulla validità dell’analisi.

Il campione globale è ottenuto unendo i campioni elementari, che devono essere prelevati per quanto possibile in punti diversi della partita o sottopartita. Il peso del campione globale deve essere almeno di 1 kg, salvo impossibilità pratica. I campioni devono essere sigillati, identificati e accompagnati da un verbale recante almeno data, luogo e elementi utili all’analista.

Sono previste regole specifiche per:

  • partite grandi, da suddividere in sottopartite secondo la tabella prevista;
  • prodotti sfusi, in particolare oli vegetali;
  • liquidi sfusi, per i quali è sufficiente in linea generale il prelievo di tre campioni elementari dopo accurata miscelazione;
  • confezioni o unità singole, con percentuali minime di prelievo;
  • uova, per le quali il campione globale deve comprendere almeno 12 uova;
  • pesci di diversa dimensione e peso, con criteri distinti per pesci piccoli, intermedi e molto grandi.

Conformità delle partite e incertezza di misura

Per i PCB non diossina-simili, la partita è conforme se il risultato analitico della somma dei congeneri non supera il livello massimo del regolamento (CE) n. 1881/2006, tenendo conto dell’incertezza di misura estesa. La non conformità è affermata se la media di due risultati analitici upperbound, ottenuti in analisi in doppio, supera il livello massimo oltre ogni ragionevole dubbio. L’incertezza estesa è calcolata con fattore di copertura 2, corrispondente a un livello di fiducia di circa il 95 %.

Per PCDD/F e PCB diossina-simili, la conformità può essere valutata con:

  • uno screening con tasso di falsi conformi inferiore al 5 %;
  • oppure un metodo di conferma che non superi i livelli massimi, tenendo conto dell’incertezza estesa.

La non conformità si fonda, anche qui, sulla media di due risultati upperbound ottenuti con metodo di conferma. Per la somma di PCDD/F e PCB diossina-simili, l’incertezza estesa complessiva deriva dalla somma delle incertezze stimate dei risultati separati.

Livelli di azione

I livelli di azione non sono livelli massimi, ma strumenti operativi per individuare situazioni in cui occorre rintracciare la fonte di contaminazione e adottare misure di riduzione o eliminazione. I metodi di screening devono prevedere valori di cut-off adeguati; se necessario, il superamento del livello di azione può essere confermato mediante analisi in doppio con metodo di conferma.

Preparazione dei campioni e requisiti di laboratorio

L’allegato III impone che i campioni siano trattati in modo da evitare contaminazioni crociate e perdite di analiti. I campioni devono essere trasportati e conservati in contenitori idonei; se necessario, devono essere macinati finemente e omogeneizzati. Per il pesce, la pelle va rimossa, ma i residui di muscolo e grasso aderenti alla pelle devono essere recuperati e inclusi nel campione da analizzare.

I laboratori devono essere accreditati da organismo riconosciuto, secondo la norma EN ISO/IEC 17025, con riferimento alla Guida ISO 58. È richiesta partecipazione a prove interlaboratorio e cooperazione tra laboratori di screening e di conferma.

Metodi di analisi per diossine e PCB diossina-simili

Il regolamento distingue chiaramente tra screening e conferma.

Gli screening servono a selezionare i campioni sospetti. Possono essere bioanalitici o fisico-chimici e confrontano il risultato con un valore di cut-off. I campioni sopra cut-off devono essere sottoposti a conferma. I metodi di screening non sono idonei, di regola, per valutare livelli di fondo, tendenze temporali o riesaminare i livelli massimi.

I metodi di conferma consentono identificazione e quantificazione inequivoche dei congeneri. Devono fornire informazioni complete sul profilo dei congeneri e sono utilizzabili anche per analisi di trend, valutazione dell’esposizione e ricostruzione della fonte di contaminazione.

Il regolamento impone requisiti stringenti su:

  • working range;
  • sensibilità e selettività;
  • accuratezza e precisione;
  • recuperi;
  • controlli di qualità;
  • limite di quantificazione;
  • validazione nel range del livello massimo.

Criteri specifici per GC-MS e metodi bioanalitici

Per i metodi GC-MS sono disciplinati:

  • standard interni marcati con 13C;
  • recuperi accettabili;
  • rimozione delle sostanze interferenti;
  • calibrazione su curva standard;
  • criteri specifici di conferma per GC-HRMS e GC-MS/MS.

Per i metodi bioanalitici sono definiti:

  • working range con CV inferiore al 15 %;
  • limiti di reporting;
  • uso di campioni di riferimento e curve di calibrazione;
  • valori di cut-off in BEQ;
  • recupero apparente del biodosaggio;
  • controllo della soppressione della risposta e della citotossicità;
  • ripetibilità e riproducibilità accettabili;
  • verifica continua della performance analitica.

Reporting dei risultati

I risultati dei metodi di conferma devono riportare i singoli congeneri e i valori TEQ in forma lowerbound, upperbound e mediumbound. Il rapporto deve inoltre indicare l’incertezza di misura estesa nella formula x +/- U, con fattore di copertura 2, livello di fiducia di circa il 95 %.

Per i metodi di screening, il risultato deve essere espresso come conforme o sospetto non conforme. Può essere fornito anche un valore indicativo in BEQ, ma la non conformità può essere dichiarata soltanto sulla base di un’analisi di conferma. I rapporti devono inoltre indicare il metodo applicato, il principio del test, il tipo di calibrazione, il metodo di estrazione e, ove richiesto, il tenore lipidico.

PCB non diossina-simili

L’allegato IV contiene la disciplina specifica per i PCB non diossina-simili. Sono ammessi diversi metodi di rilevazione, tra cui GC-ECD, GC-LRMS, GC-MS/MS e GC-HRMS. Devono essere rispettati requisiti di identificazione e conferma, inclusa la separazione cromatografica dalle sostanze interferenti, la verifica dei rapporti di abbondanza e, per GC-ECD, la conferma su due colonne di diversa polarità.

Il metodo deve essere validato nel range da 0,5 a 2 volte il livello massimo. Il limite di quantificazione complessivo dei sei PCB indicatori non può superare un terzo del livello massimo. Sono richiesti controlli di qualità, controlli dei recuperi e accreditamento del laboratorio secondo EN ISO/IEC 17025.

Le prestazioni richieste per la somma dei sei PCB non diossina-simili al livello massimo includono criteri di esattezza, precisione intermedia e differenza tra calcolo upperbound e lowerbound, con parametri distinti per tecniche con diluizione isotopica e per altre tecniche.

Abrogazione ed entrata in vigore

Il regolamento abroga espressamente il regolamento (UE) n. 589/2014; i riferimenti a quest’ultimo si intendono fatti al nuovo regolamento. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per gli avvocati e i commercialisti che assistono imprese alimentari, il regolamento implica la necessità di:

  • verificare che i protocolli interni di campionamento siano coerenti con l’allegato II;
  • assicurare che i laboratori incaricati siano accreditati e operino secondo i requisiti tecnici richiesti;
  • distinguere correttamente tra screening e conferma;
  • gestire in modo documentato incertezza di misura, recuperi, cut-off e reporting;
  • prevedere la conferma analitica prima di assumere non conformità o attivare misure correttive su prodotti e partite.

Disposizioni principali

Definizioni e categorie tecniche

L’allegato I richiama le definizioni della decisione 2002/657/CE e introduce definizioni operative di livello di azione, metodi di screening, metodi di conferma, metodi bioanalitici, recupero apparente del biodosaggio, analisi in doppio, limite di quantificazione, criteri upperbound/lowerbound/mediumbound e nozioni di partita, sottopartita, campione elementare, campione globale e campione di laboratorio. Sono inoltre elencate le principali abbreviazioni tecniche (BEQ, TEQ, TEF, PCDD, PCDF, PCB, GC, HRMS, MS/MS, U, ecc.).

Campionamento ufficiale

L’articolo 2 e l’allegato II impongono che il campionamento per il controllo ufficiale sia effettuato secondo metodi armonizzati, con campioni globali rappresentativi delle partite o sottopartite. Il prelievo è svolto da personale autorizzato designato dallo Stato membro; vanno adottate precauzioni per evitare alterazioni del campione; i campioni devono essere sigillati, identificati e accompagnati da verbale di campionamento. Per le partite grandi è prevista la suddivisione in sottopartite secondo tabelle dimensionali; sono fissati numero minimo e peso dei campioni elementari, regole speciali per liquidi sfusi, uova e pesci di diversa dimensione/peso, nonché indicazioni per la distribuzione al dettaglio.

Conformità delle partite ai livelli massimi

L’allegato II stabilisce criteri distinti per PCB non diossina-simili e per diossine/PCB diossina-simili. Per i PCB non diossina-simili la conformità si valuta sulla base del risultato analitico della somma dei sei congenere indicatori, tenendo conto dell’incertezza di misura estesa; la non conformità richiede che la media di due risultati upperbound, ottenuti in analisi in doppio, superi il livello massimo oltre ogni ragionevole dubbio. Per PCDD/F e PCB diossina-simili la conformità può essere accertata tramite screening con tasso di falsi conformi inferiore al 5 % oppure con metodo di conferma; anche qui la non conformità è valutata mediante analisi in doppio e considerazione dell’incertezza di misura estesa. È previsto che la somma delle incertezze estese dei risultati separati sia usata per la valutazione della somma PCDD/F + PCB diossina-simili.

Superamento dei livelli di azione

Il regolamento chiarisce che i livelli di azione servono a individuare e rimuovere la fonte di contaminazione. I metodi di screening devono usare valori di cut-off appropriati; quando necessario, il superamento del livello di azione può essere confermato con analisi in doppio mediante metodo di conferma, tenendo conto dell’incertezza di misura estesa.

Preparazione dei campioni e requisiti generali di laboratorio

L’allegato III impone misure di prevenzione delle contaminazioni crociate, conservazione e trasporto in contenitori idonei, omogeneizzazione accurata e, per i pesci, rimozione della pelle con recupero dei residui di muscolo/grasso aderenti. I laboratori devono essere accreditati secondo EN ISO/IEC 17025, con riferimento ai principi ISO 58 e agli orientamenti tecnici sull’incertezza di misura e sui limiti di quantificazione. È richiesta partecipazione regolare a studi interlaboratorio e cooperazione tra laboratori di screening e laboratori di conferma.

Metodi analitici per diossine e PCB diossina-simili

L’allegato III distingue metodi di screening e metodi di conferma. Gli screening, bioanalitici o fisico-chimici, servono a selezionare i campioni sospetti e devono evitare falsi conformi; i metodi di conferma devono identificare e quantificare in modo inequivoco i composti, impiegando in via ordinaria GC-HRMS o, per la conferma della conformità/non conformità, anche GC-MS/MS. Sono fissati requisiti di qualità, working range, sensibilità, selettività, accuratezza, precisione, recuperi, limiti di quantificazione, controlli in bianco e validazione nel range del livello massimo.

Criteri specifici per i metodi GC-MS e bioanalitici

Per i metodi GC-MS sono stabiliti requisiti su differenza massima tra upperbound e lowerbound, uso di standard interni marcati con 13C, recuperi accettabili, rimozione delle sostanze interferenti, calibrazione e criteri specifici di identificazione sia per GC-HRMS sia per GC-MS/MS. Per i metodi bioanalitici sono disciplinati working range, calibrazione, uso di campioni di riferimento, determinazione dei valori di cut-off, recupero apparente del biodosaggio, controllo dei bianchi, ripetibilità e riproducibilità, nonché regole per la distinzione tra conformità e sospetto superamento.

Reporting dei risultati

I risultati dei metodi di conferma devono riportare i livelli dei singoli congeneri e i valori TEQ in forma lowerbound, upperbound e mediumbound, oltre all’incertezza di misura estesa espressa come x +/- U. I rapporti devono indicare metodo di estrazione, tenore lipidico quando richiesto, recuperi fuori range, unità di misura e numero di cifre significative coerenti con i livelli massimi. Per gli screening bioanalitici e fisico-chimici il risultato è espresso come conforme o sospetto non conforme, con eventuale valore indicativo in BEQ, e il rapporto deve indicare livello massimo/di azione di riferimento, principio del test, tipo di calibrazione, metodo di estrazione e, se del caso, azioni da intraprendere e necessità di conferma.

PCB non diossina-simili: metodi, limiti e prestazioni

L’allegato IV disciplina i metodi applicabili ai PCB non diossina-simili, ammettendo GC-ECD, GC-LRMS, GC-MS/MS, GC-HRMS o metodi equivalenti. Sono previsti criteri di identificazione e conferma, validazione nel range 0,5-2 volte il livello massimo, limite di quantificazione complessivo non superiore a un terzo del livello massimo, controlli di qualità, regole sui recuperi, accreditamento dei laboratori, criteri di performance e modalità di reporting, inclusa l’indicazione di lowerbound, upperbound e mediumbound e dell’incertezza di misura estesa.

Come è indicizzato

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