Regolamento (UE) 2017/646
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/646 della Commissione, del 5 aprile 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/378 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti e l'esecuzione della verifica di conformità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica le regole applicative già contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/378, con particolare riguardo alla liquidazione del prefinanziamento annuale e alla verifica di conformità. Vengono introdotti criteri dettagliati per individuare le carenze gravi dei sistemi di gestione e controllo e per determinare il livello delle rettifiche finanziarie applicabili dalla Commissione. L’obiettivo dichiarato è rafforzare certezza del diritto, parità di trattamento tra Stati membri e proporzionalità delle correzioni finanziarie.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/378 chiarendo la liquidazione del prefinanziamento annuale e introducendo criteri per valutare carenze dei sistemi di gestione e controllo e per determinare le rettifiche finanziarie.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri che attuano, nell’ambito del regolamento (UE) n. 514/2014, le procedure di liquidazione annuale dei conti e di verifica di conformità relative al Fondo asilo, migrazione e integrazione e allo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi. Incide sulle autorità responsabili, autorità delegate, autorità di audit e, più in generale, sui sistemi di gestione e controllo dei programmi nazionali interessati. Si applica dalla sua entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/646 della Commissione
Il regolamento interviene sul sistema di attuazione del regolamento (UE) n. 514/2014, relativo al Fondo asilo, migrazione e integrazione e allo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi. La modifica risponde all’esigenza, emersa dal primo esercizio di liquidazione annuale dei conti, di chiarire il trattamento del prefinanziamento annuale non integralmente liquidato e di precisare i criteri di verifica di conformità e di rettifica finanziaria.
Liquidazione del prefinanziamento annuale
L’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/378 viene riscritto per stabilire che, quando l’importo accettato dalla Commissione nella decisione di liquidazione dei conti annuali dell’esercizio N è inferiore al prefinanziamento annuale relativo allo stesso esercizio, il prefinanziamento è liquidato deducendo tale importo dalla somma accettata. L’eventuale residuo non liquidato viene rinviato agli esercizi di liquidazione successivi.
La norma si applica anche nel caso in cui i pagamenti indicati nei conti annuali presentati dallo Stato membro siano pari a zero. Contestualmente, il paragrafo 7 dell’articolo 1 è soppresso.
Criteri per l’individuazione delle carenze del sistema di gestione e controllo
Viene introdotto l’articolo 3 bis, che definisce il metodo di valutazione dell’efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo. La Commissione deve basarsi sui risultati di tutti gli audit disponibili svolti dagli Stati membri, dai servizi della Commissione e dalla Corte dei conti, nonché sugli esiti delle indagini dell’OLAF e su ogni altra informazione utile relativa al rispetto dei criteri di designazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014.
La valutazione riguarda tre blocchi funzionali:
- ambiente di controllo interno del programma nazionale;
- attività di gestione e di controllo dell’autorità responsabile;
- attività di controllo e di audit dell’autorità di audit.
La verifica si fonda sui requisiti fondamentali elencati nella tabella 1 dell’allegato. Una "carenza grave" del sistema ricorre quando uno dei requisiti fondamentali n. 2, 4, 5, 8, 11, 12 o 14, oppure due o più degli altri requisiti fondamentali, rientra nella categoria 3 o 4 della tabella 2.
Rettifiche finanziarie: presupposti e criteri di quantificazione
L’articolo 3 ter disciplina quando la Commissione può applicare rettifiche finanziarie e come determinarne il livello. Le rettifiche sono dovute in presenza di:
- irregolarità isolate;
- irregolarità sistemiche;
- carenze nell’efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo.
Ai fini del regolamento, per irregolarità si intende una violazione del diritto dell’Unione o nazionale, o di norme nazionali, derivante da un’azione o omissione di uno o più beneficiari, che abbia o possa avere come effetto un pregiudizio al bilancio dell’Unione mediante spesa indebita.
La regola generale è che la rettifica sia pari all’importo esatto delle spese indebitamente imputate al bilancio dell’Unione. Se l’irregolarità emerge su un campione rappresentativo di spese e non risulta conveniente controllare l’intera popolazione, la Commissione può estendere il risultato mediante estrapolazione. Se invece non è possibile una quantificazione precisa, si ricorre a una rettifica forfettaria sulla spesa dichiarata relativa alla parte di sistema interessata. Le rettifiche forfettarie possono essere applicate anche per irregolarità isolate.
Tassi forfettari e criteri di proporzionalità
Il livello della rettifica forfettaria è determinato tenendo conto di:
- gravità dell’irregolarità o della carenza rispetto al sistema nel suo complesso o a una sua parte;
- entità del rischio di perdita per il bilancio dell’Unione;
- misura in cui le spese si prestano a frodi;
- eventuali fattori attenuanti o aggravanti.
Le percentuali indicate sono le seguenti:
- 100 %: fallimento completo del sistema, quando le irregolarità o carenze sono sostanziali, frequenti o diffuse;
- 25 %: fallimento estremamente grave, quando la quota di spesa a rischio è molto elevata;
- 10 %: funzionamento parziale, carente o sporadico, con rischio per una quota elevata delle spese;
- 5 %: funzionamento non uniforme, con rischio per una quota significativa delle spese.
In applicazione del principio di proporzionalità, il tasso può essere ridotto al 2 % se la natura e la gravità dell’irregolarità o della carenza non giustificano il 5 %.
Persistenza delle irregolarità
Se, dopo una rettifica finanziaria applicata in un determinato esercizio, l’autorità competente non adotta misure correttive adeguate e le stesse irregolarità o carenze ricompaiono in un esercizio successivo, il tasso di rettifica forfettaria può essere aumentato, per effetto della persistenza, fino al livello immediatamente superiore rispetto a quello altrimenti applicabile.
Allegato: requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e controllo
L’allegato inserito dal regolamento elenca 14 requisiti fondamentali, distinguendo tra quelli riferiti all’autorità responsabile o delegata e quelli riferiti all’autorità di audit. I requisiti riguardano, tra l’altro:
- separazione delle funzioni e adeguata sorveglianza;
- selezione dei progetti;
- informazione ai beneficiari e al pubblico;
- controlli adeguati;
- conservazione dei documenti e pista di controllo;
- affidabilità dei sistemi informatici;
- prevenzione, rilevamento e correzione delle irregolarità, incluse misure antifrode;
- preparazione dei conti annuali, della dichiarazione di gestione e del riepilogo delle relazioni di audit;
- registrazione degli importi recuperabili, recuperati e annullati;
- indipendenza funzionale dell’autorità di audit;
- audit dei sistemi, delle spese e dei conti;
- affidabilità dei pareri e delle relazioni di audit.
La tabella 2 classifica il funzionamento dei requisiti in quattro categorie: funziona bene, funziona, funziona parzialmente, sostanzialmente non funziona. Tale classificazione è il riferimento per la valutazione della Commissione e per l’individuazione delle carenze gravi.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Liquidazione del prefinanziamento annuale
L’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/378 è sostituito per chiarire che, se l’importo accettato dalla Commissione nella decisione di liquidazione dei conti annuali per l’esercizio finanziario N è inferiore al prefinanziamento annuale dello stesso esercizio, tale prefinanziamento è liquidato mediante deduzione dal primo importo e l’eventuale residuo è liquidato negli esercizi successivi. La regola si applica anche quando i pagamenti riportati nei conti annuali presentati da uno Stato membro sono pari a zero. Il precedente paragrafo 7 è soppresso.
Criteri per individuare carenze del sistema
Viene introdotto l’articolo 3 bis, che stabilisce che la Commissione valuta l’efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo sulla base degli audit disponibili degli Stati membri, dei servizi della Commissione e della Corte dei conti, delle indagini OLAF e di altre informazioni sulla conformità ai criteri di designazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014. La valutazione copre ambiente di controllo interno, attività di gestione e controllo dell’autorità responsabile, e attività di controllo e audit dell’autorità di audit, secondo i requisiti fondamentali della tabella 1 dell’allegato. Una carenza grave è configurata se uno dei requisiti fondamentali n. 2, 4, 5, 8, 11, 12 o 14, oppure due o più degli altri requisiti, rientra nella categoria 3 o 4 della tabella 2.
Rettifiche finanziarie: presupposti e quantificazione
Con l’articolo 3 ter si prevede che la Commissione applichi rettifiche finanziarie in presenza di irregolarità isolate o sistemiche o di carenze del sistema. L’irregolarità è definita come qualunque violazione del diritto dell’Unione o nazionale, o di norme nazionali, derivante da azione od omissione di uno o più beneficiari, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione mediante spesa indebita. La rettifica è di regola pari all’importo esatto della spesa indebitamente imputata; se l’errore riguarda un campione rappresentativo e la verifica dell’intera popolazione non è economicamente conveniente, la rettifica può essere calcolata per estrapolazione; se non è possibile quantificare con precisione, si applica una rettifica forfettaria alla spesa dichiarata per la parte di sistema interessata.
Criteri e percentuali delle rettifiche forfettarie
Il livello della rettifica forfettaria tiene conto della gravità dell’irregolarità o della carenza rispetto al sistema nel suo complesso o ai tipi di spesa, del rischio di perdita per il bilancio dell’Unione, della suscettibilità delle spese a frodi e di eventuali fattori attenuanti o aggravanti. Le percentuali indicate sono: 100 % per fallimento completo del sistema; 25 % per fallimento estremamente grave; 10 % per funzionamento parziale, carente o sporadico; 5 % per funzionamento non uniforme che metta a rischio una quota significativa delle spese. Per ragioni di proporzionalità il tasso può essere ridotto al 2 % se la natura e la gravità non giustificano il 5 %.
Persistenza delle irregolarità e aumento della rettifica
Se, dopo l’applicazione di una rettifica in un esercizio finanziario, l’autorità competente non adotta misure correttive adeguate e le stesse irregolarità o carenze si ripetono in un esercizio successivo, il tasso forfettario può essere aumentato, per effetto della persistenza, fino al livello immediatamente superiore a quello previsto dal paragrafo 3.
Allegato sui requisiti fondamentali e classificazione
È aggiunto un allegato che elenca 14 requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e controllo, distinti tra autorità responsabile/delegata e autorità di audit, e li classifica per ambito: ambiente interno, attività di controllo, informazione e comunicazione interne. La tabella 2 classifica il funzionamento in quattro categorie: 1) funziona bene; 2) funziona con alcuni miglioramenti necessari; 3) funziona parzialmente con miglioramenti sostanziali; 4) sostanzialmente non funziona.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
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